
sent. n. 637, cass. sez. i penale, 15 febbraio 2016
04 Agosto 2020 | Giurisprudenza di Legittimità
CONFISCA DI PREVENZIONE – PRESUNZIONE DI ILLECITA PROVENIENZA DEI BENI – DIRITTO ALLA PROVA CONTRARIA
In tema di confisca di prevenzione, la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l’assolvimento dell’onere probatorio posto a carico del soggetto inciso e’ sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, “ragionevolmente e plausibilmente”, ad indicare la lecita provenienza dei beni (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 -dep. 02/02/2015, Spinelli ed altro, Rv. 262607: la Suprema Corte, in applicazione del suddetto principio di diritto, ha precisato che, cio’ che assicura la conformita’ del sistema acquisitivo dei beni sottoposti a confisca di prevenzione ai parametri costituzionali ed ai principi dell’ordinamento sovranazionale, è il riconoscimento al soggetto inciso della facolta’ di prova contraria, che rende la presunzione “de qua” meramente relativa).