
Normativa
LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161
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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218
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LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (GU n.226 del 28-9-2011 – Suppl. Ordinario n. 214)
Nonostante la denominazione di «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione» si limita a disciplinare, nel Libro I (artt. 1-81), le misure di prevenzione procedendo alla ricognizione e alla sistemazione organica della copiosa legislazione. Nella parte innovativa, relativa all’amministrazione dei beni sequestrati, sono spesso recepite prassi preesistenti, ma mancano disposizioni dirette a rendere più utile questa fase; il tentativo di regolamentare la tutela dei diritti dei terzi rivela talvolta, come si vedrà nel dettaglio, una non adeguata conoscenza della materia; è solo parziale l’eliminazione di disposizioni in contrasto con i principi costituzionali così come il riconoscimento d’interpretazioni costituzionalmente e convenzionalmente orientate. Mancano le disposizioni previste da “leggi speciali”: verso i tossicodipendenti (art. 75 bis d.P.R. 9.10.1990, n. 309); contro la violenza in ambito familiare (art. 8 d.l. 25.2.2009, n. 11, conv. dalla l. 23.4.2009, n. 38); nell’ambito sportivo (l. 13.12.1989, n. 401). La nuova normativa non si applica ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto (13.10.2011) sia già stata formulata la proposta di applicazione della misura (art. 117, co. 1), momento da individuarsi nel deposito presso la cancelleria del Tribunale. L’abrogazione delle “leggi fondamentali”, nn. 1423/1956, 575/1965, 152/1975 (artt. da 18 a 24) (art. 120) comporta che i richiami a queste si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del d.lgs. (art. 116). Ad esempio, i presupposti del decreto di espulsione dello straniero, indicati dall’art. 13, co. 2, d.lgs. 4.5.1998, n. 286, nell’appartenenza a una delle categorie indicate nell’art. 1 l. n. 1423/1956, vanno riferiti alle categorie previste dall’art. 1 d.lgs. n. 159/2011.
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LEGGE 15 luglio 2009, n. 94
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (GU n.170 del 24-7-2009 – Suppl. Ordinario n. 128)
Affrontando alcune criticità emerse nella fase dell’amministrazione dei beni sequestrati, in particolare nel caso in cui si tratti di aziende; il d.l. 4.2.2010, n. 4, conv. dalla l. 31.3.2010, n. 50, istituisce l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla “criminalità organizzata” con l’obiettivo di migliorare la fase dell’amministrazione e della confisca dei beni.
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LEGGE 24 luglio 2008, n. 125
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (GU n.173 del 25-7-2008)
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LEGGE 7 marzo 1996, n. 109
Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell’articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, co (GU n.58 del 9-3-1996 – Suppl. Ordinario n. 44)
Sollecitata da un disegno di legge d’iniziativa popolare promosso da Libera, nomi e numeri contro le mafie, disciplina la gestione dei beni sequestrati e prevede la “restituzione” alla collettività dei beni immobili attraverso il riutilizzo per fini sociali.
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LEGGE 24 febbraio 1995, n. 45
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche. (GU n.47 del 25-2-1995)
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LEGGE 24 luglio 1993, n. 256
Modifica dell’istituto del soggiorno obbligato e dell’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575. (GU n.176 del 29-7-1993)
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LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. (GU n.294 del 18-12-1989)
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LEGGE 3 agosto 1988, n. 327
Norme in materia di misure di prevenzione personali. (GU n.186 del 9-8-1988)
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LEGGE 13 settembre 1982, n. 646
Nota come legge Rognoni-La Torre, all’art. 1 stabilisce che «l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali». L’art. 1.7 dispone che «Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego». Inserisce nel testo della l. n. 575/1965 norme che consentono il sequestro dei beni nella disponibilità del destinatario della misura personale (cd. principio di accessorietà), anche se intestati a prestanome, e, all’esito di un contraddittorio “semplificato”, la confisca. I nuovi istituti presentano, secondo l’opinione preferibile, carattere “preventivo”, da un lato perché l’illiceità del bene deriva dalla pericolosità della persona che l’ha acquisito, dall’altro perché la disponibilità dello stesso bene accentua l’ulteriore manifestazione di pericolosità della persona. L’intervento sul patrimonio, che influisce solo sul diritto di proprietà (e d’impresa), consente minori garanzie, nel rispetto dei principi costituzionali (artt. 41, co. 2 e 42, co. 2, Cost.), e della CEDU (art. 1, protocollo n. 1 addizionale).
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LEGGE 22 maggio 1975, n. 152
Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico. (GU n.136 del 24-5-1975)
Estende le norme della legge antimafia a nuove categorie di persone per prevenire fenomeni sovversivi ritenuti particolarmente allarmanti.
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LEGGE 31 maggio 1965, n. 575
Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere. (GU n.138 del 5-6-1965)
Nota come Legge antimafia, estende le finalità preventive dalle tradizionali categorie del disagio sociale o della condotta derivante da traffici o profitti delittuosi, alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni mafiose per le quali la pericolosità (cd. qualificata) deriva dal grado di attribuibilità della partecipazione a un’associazione criminale, utilizzando anche i medesimi elementi raccolti in sede penale e indipendentemente dall’esito lì raggiunto.
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LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1423
Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. (GU n.327 del 31-12-1956)
Rappresenta il primo tentativo di adeguamento ai principi costituzionali di libertà personale della disciplina penale preesistente: identifica le categorie di persone cui può essere applicata la misura di prevenzione in base al concetto di cd. pericolosità semplice, limita il rilievo penale ai soli “elementi di fatto”, attribuisce al Tribunale la competenza ad applicare le misure limitative della libertà personale, riconosce alcune garanzie difensive.
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Fonti: La riforma delle misure di prevenzione di Francesco Menditto – Libro dell’anno del Diritto 2013