Disciplinata dall’art. 28 del D.Lgs. 159/2011, la revocazione della confisca quale mezzo straordinario di impugnazione rappresenta l’unico strumento che l’ordinamento ha per reagire all’errore giudiziario nel giudicato di prevenzione. Nella disciplina previgente, in mancanza di una esplicita previsione normativa, le Sezioni Unite della Cassazione avevano ritenuto l’applicabilità dello strumento della revoca prevista dall’art. 7 comma 2 delle L. 1423/1956 anche ai fini della revoca con effetti ex tuna, sottolineando come anche la tutela della proprietà privata costituisse una garanzia costituzionale, al pari della libertà personale, alla quale bisogna evitare in ogni modo di porre limitazioni» . (Cass., sez. un., 9 dicembre 2006, n. 57, Cass. Pen. 2007, 1429).
La revocazione della confisca «mira a realizzare una non facile mediazione tra la tendenza autoconservativa» del “giudicato di prevenzione “e la «necessità di verificare l’errore giudiziario», quindi tra la necessità di stabilità del giudicato e quella di tutela. Secondo autorevole dottrina l’errore giudiziario è insito nella stessa natura giuridica delle misure di prevenzione, che notoriamente sono sganciate dalla prova, secondo i crismi di cui all’art. 192 c.p.p., e affidate all’indizio e al sospetto, fisiologicamente, dunque, terreno fertile all’errore giudiziario. Nella sua struttura la revocazione si rifà all’istituto della revisione della sentenza di condanna ex art. 630 c.p.p., ma presenta rispetto a questo delle differenze e dei limiti applicativi da non sottovalutare.
La revocazione della decisione definitiva della confisca può essere richiesta in caso di sopravvenienza di nuove prove documentali non dichiarative decisive noviter repertae, per tali intendendosi quelle esclusivamente legate all’emersione di elementi cognitivi o meramente probatori sopravvenuti e non anche a fatti normativi nuovi ovvero ad una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati; in caso di contraddittorietà tra i fatti accertati nelle sentenze penali definitive sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione e i presupposti di applicazione della confiscati; in caso di confisca emessa sulla base di falsità in atti o in giudizio o di un fatto previsto dalla legge come reato, cristallizzata in una sentenza divenuta irrevocabile, da allegare alla richiesta, benché la sussistenza di questa non comporta automaticamente la revocatoria della decisione.
Cassazione penale sez. I, Sentenza del 29/04/2022, n.34905
In tema di confisca di prevenzione, in sede di procedimento di revoca della misura, è consentito, nel rispetto del principio del contradditorio, il diverso inquadramento tipico della condizione soggettiva di pericolosità, sulla base[...] Leggi...
Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 40810 del 22.09.2022
In sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie[...] Leggi...
Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza nr. 43668 del 25.05.2022
In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione,[...] Leggi...
Cassazione penale sez. VI, Sentenza 09/05/2019, n.26346
In tema di confisca di prevenzione, il terzo che non abbia partecipato al relativo procedimento ed accampi l'avvenuta usucapione del bene, non ancora accertata in sede civile, ha l'onere di chiedere ed ottenere in sede[...] Leggi...
Cassazione penale sez. VI, Sentenza del 29/10/2020, n.2190
Nonostante la genesi derivata rispetto all'istituto della revisione, gli interessi tutelati dalla revocazione della confisca di prevenzione sono diversi e presuppongono spettri di deduzione probatoria più stringenti. Se, infatti, nell'ambito[...] Leggi...
Corte Cassazione, seconda sezione, Sentenza n. 33641 ud. 13/10/2020 - deposito del 27/11/2020
In tema di confisca di prevenzione, la Seconda sezione ha affermato che avverso il provvedimento definitivo di applicazione della misura fondato sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 6 settembre[...] Leggi...Cassazione penale sez. VI, sentenza del 28/10/2020, n.3658
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, è l'incidente[...] Leggi...
Corte di Cassazione, seconda sezione, Sentenza n. 33641 ud. 13/10/2020/27/11/2020
In tema di confisca di prevenzione, la Seconda sezione ha affermato che avverso il provvedimento definitivo di applicazione della misura fondato sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 6 settembre 2011, n. 28, è[...] Leggi...
Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza nr. 173/2020 del 22.01.2020
Il mutamento della giurisprudenza di legittimità sulla identificazione dei requisiti di legge non legittima la proposizione della domanda di revocazione della confisca ormai irrevocabile.
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