
confisca prevenzione – difetto originario dei requisiti di legge – revocazione ex art. 28 d.lvo 159/2011 – esclusione
02 Marzo 2021 | Giurisprudenza sulla Revocazione
Cassazione penale sez. VI, sentenza del 28/10/2020, n.3658
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, è l’incidente di esecuzione nel caso in cui si faccia valere il difetto originario dei presupposti per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è utilizzabile lo strumento della revocazione, di cui all’art. 28 d.lg. n. 159 del 2011, che mira alla riapertura del procedimento di prevenzione, in quanto, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, si rende necessaria la mera presa d’atto dell’esistenza di accadimenti successivi al giudicato che ne travolgono la validità).