
sent. n. 4880, cass. sezioni unite penali, 2 febbraio 2015
04 Agosto 2020 | Giurisprudenza di Legittimità
CONFISCA DI PREVENZIONE – PERICOLOSITÀ SOCIALE – PERIMETRAZIONE CRONOLOGICA DELL’ACQUISTO – NECESSITÀ – CONSEGUENZE IN RELAZIONE ALLA C.D. PERICOLOSITÀ GENERICA
La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato.