
sent. n. 3451, cass. sez. i penale, 3 dicembre 2014 – 19 febbraio 2015
04 Agosto 2020 | Giurisprudenza di Legittimità
CONFISCA DI PREVENZIONE – INVALIDITÀ GENETICA – IRREVERSIBILITÀ ABLAZIONBE – IRRILEVANZA – DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DELL’ERRORE
Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi della l. 575/1975, art. 1 ter, comma 3, (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca “ex tunc” a norma della l. 1423/1956, art. 7, comma 2, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell’errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l’irreversibilità dell’ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all’avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita”.