
la cassazione conferma il rispetto dei limiti comunitari del diritto di prevenzione
03 Agosto 2020 | Giurisprudenza di Legittimità
CONFISCA DI PREVENZIONE – DIRITTO EUROPEO – MISURE STATALI – DIRETTIVE EUROPEE
La materia delle misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi del decreto legislativo 159/2011, non subisce alcuna limitazione dalle fonti del diritto comunitario.
Per la seconda sezione della Corte di Cassazione, l’art. 2 della Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24.02.2005, avente ad oggetto “la confisca di beni, strumenti e proventi di reato”, dispone che “Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per potere procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad anni uno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi”: il che significa che la legislazione europea consente misure ablative per beni provento da reato, senza quindi che sia necessario che il proposto abbia dovuto subire una condanna a seguito del processo intentatogli.
Tale norma è rimasta in vigore a seguito dell’emanazione della Direttiva del Parlamento Europeo 2014/42/UE che pur prevedendo la confisca a seguito di condanna, da una parte, non ha abrogato il cit. art. 2 e, dall’altra, ha chiarito che la presente direttiva stabilisce norme minime reltive al congelamento di beni, in vista di un eventuale confisca di beni in materia penale.