
presunzione d’innocenza –confisca – mancata affermazione della resposnabilita’ penale – legittimita’
26 Dicembre 2020 | Giurisprudenza Delle Corti Europee
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, caso BALSAMO c. REPUBBLICA DI SAN MARINO, sentenza del.8.1.2020
Le ricorrenti, tra loro sorelle, erano state condannate in primo grado per il reato di riciclaggio dai giudici sammarinesi, i quali avevano altresì disposto la confisca di 2.150.000 euro, proventi dei reati presupposto commessi dal padre (§§ 12-15). La sentenza di condanna, però, veniva riformata in appello, ove le imputate venivano assolte dal reato loro ascritto per mancanza dell’elemento soggettivo, ma veniva confermata la confisca delle somme di danaro disposta in primo grado, perché di provenienza illecita (§ 16). Di fronte alla Corte EDU, le ricorrenti lamentavano quindi la violazione del principio di presunzione d’innocenza in quanto era stata applicata la sanzione della confisca in assenza di condanna (§ 68). I giudici di Strasburgo rilevano come la sentenza di assoluzione non contenesse nessuna affermazione della responsabilità penale delle ricorrenti. Infatti, la misura della confisca era stata applicata non sulla base del fatto che le stesse avessero tratto vantaggi patrimoniali dal reato di cui erano imputate, bensì al fine di evitare la circolazione del capitale illecito, in applicazione del diritto nazionale e conformemente alle norme internazionali sulla lotta al riciclaggio (§ 75). La confisca, in questo caso, non assume natura sanzionatoria, bensì preventiva (§ 65) per cui l’art. 6 comma 2 Cedu non può ritenersi violato dall’imposizione del vincolo ablativo sui proventi di reato di cui le ricorrenti erano in possesso (§ 75)