
revoca con effetti ex tunc della misura di prevenzione antimafia – riparazione del danno – estensione art. 643 c.p.p. – esclusione
04 Agosto 2020 | Giurisprudenza di Legittimità
Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 16.01.2015
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 643 cod. proc. pen., per contrasto con artt. 3 e 24, quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione anche in relazione alla revoca della m.d.p. personale o patrimoniale, con effetto “ex tunc”, in rapporto al diverso trattamento sanzionatorio previsto per i casi di revisione della condanna penale, trattandosi di situazioni diverse, non comparabili, e non essendo irragionevole una scelta legislativa differenziata.