
confisca – interesse generale a impedire uso illecito dei beni – limiti
05 Dicembre 2010 | Giurisprudenza Delle Corti Europee
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Causa BONGIORNO E ALTRI c. ITALIA, sentenza 5.1.2010
Pur comportando una privazione di proprietà, la confisca di prevenzione rientra in una normativa sull’uso dei beni ai sensi del secondo comma dell’articolo 1 del Protocollo no 1, che lascia agli Stati il diritto di adottare «quelle leggi che giudicano necessarie per disciplinare l’uso dei beni in relazione all’interesse generale» (vedi Arcuri e tre altri c. Italia (dec.), no 52024/99, 5 luglio 2001; Riela e altri c. Italia (dec.), no 52439/99, 4 settembre 2001). La confisca disciplinata dall’art. 2 tre L. 575/65 mira ad impedire un uso illecito e pericoloso per la società di beni la cui provenienza lecita non è stata dimostrata. Essa ritiene quindi che l’ingerenza che ne segue miri a raggiungere uno scopo che corrisponde all’interesse generale ((Arcuri ed altri tre c. Italia succitata; Riela ed altri c. Italia succitata; Raimondo c. Italia del 22 febbraio 1994, serie A no 281-A, p. 17, § 30).
La Corte constata che nella fattispecie, l’articolo 2 ter della legge del 1965 prevede, in presenza di «indizi sufficienti», la presunzione che i beni della persona sospettata di appartenere ad un’associazione per delinquere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Questa stessa norma prevede espressamente la possibilità che i beni oggetto della misura di prevenzione, pur essendo in realtà a disposizione della persona sospettata di appartenere all’associazione per delinquere, appartengano formalmente a terzi.
Ogni sistema giuridico prevede presunzioni di fatto o di diritto, la Convenzione non vi si oppone in linea di principio (vedi, mutatis mutandis, Salabiaku c. Francia, sentenza del 7 ottobre 1988, serie A no 141-A, § 28). Il diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni implica, tuttavia, l’esistenza di un’effettiva garanzia giurisdizionale.
Le giurisdizioni si sono basate sulle informazioni raccolte su S.B. ed hanno valutato la situazione finanziaria dei ricorrenti e la natura del loro rapporto con quest’ultimo.
50. Tra l’altro, la Corte osserva che nei loro ricorsi in appello ed in cassazione, i ricorrenti avevano contestato la confisca dei beni. Le loro argomentazioni sono state quindi esaminate anche dalle giurisdizioni nazionali.
51. In questa situazione, tenuto conto della discrezionalità che hanno gli Stati quando disciplinano «l’uso dei beni conformemente all’interesse generale», soprattutto nell’ambito di una politica criminale che mira a combattere il fenomeno della grande criminalità, la Corte conclude che l’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni non è sproporzionata rispetto al legittimo scopo perseguito.