
la corte di appello di catania “allarga” i limiti della revocazione della confisca.
03 Agosto 2020 | news
Nel caso in esame la Corte siciliana ha accolto il ricorso avverso il decreto del Tribunale in sede che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca già irrevocabile applicata al proposto ritenuto appartenente all’associazione criminale di stampo mafioso per essere stato condannato per concorso esterno ai sensi degli artt. 110 416 bis c.p. Ai fini della prova nuova la Corte ha fatto riferimento alla più volte citata sentenza delle SU n. 624 del 2002 (cc 26 settembre 2001), Pisano che, risolvendo il contrasto giurisprudenziale insorto fra le sezioni ordinarie affronta in modo approfondito e organico la materia. Più segnatamente, la corte ha rilevato coma la documentazione offerta in ordine ai contributi pubblici, percepiti dal ricorrente e dal coniuge nell’ambito della attività imprenditoriale agricola, dovesse ritenersi prova nuova. Anzi dall’esame degli atti del procedimento è emerso che -sebbene più volte invocata da parte della difesa tecnica del proposto e dei terzi interessati la valutazione, da parte dei periti del giudice e da parte del Giudice stesso, della sussistenza di incrementi patrimoniali quali quelli derivanti dalla percezione di ulteriori contributi agricoli, di dette poste attive non si tenne conto proprio per l’assenza di prove documentali di dette percezioni.