
misure patrimoniali – impresa mafiosa – illiceita’ dell’attivita’ – limite temporale
26 Settembre 2020 | Diritto Contemporaneo, Giurisprudenza di Legittimità
Cassazione penale sez. VI, Sentenza 08/06/2017, n.48610
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la confisca disposta ai sensi dell’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965 n. 575, di una impresa costituita in forma societaria, della quale sia stato accertato il carattere mafioso per il fatto di avere stabilmente operato avvalendosi della forza di intimidazione di un’associazione mafiosa e in cointeressenza con essa, si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese le quote sociali di terzi), nonostante l’origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della impresa da parte del proposto e laddove l’attività economica posta in essere risulti condotta sin dall’inizio con mezzi illeciti. Tale principio, peraltro, trova un limite nella sua applicazione nell’altro principio secondo il quale la pericolosità (più precisamente, l’ambito cronologico della sua esplicazione) è misura dell’ablazione anche nel caso della pericolosità qualificata, sicché, laddove il giudice della prevenzione abbia determinato il momento iniziale e il termine finale della pericolosità sociale del proposto, saranno suscettibili di apprensione coattiva soltanto i beni ricadenti nell’anzidetto parametro temporale, restando salva ovviamente, la facoltà dell’interessato di fornire prova contrarla e liberatoria, attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù dell’impiego di lecite fonti reddituali (sezioni Unite, 26 giugno 2014, Spinelli e altro).