
le ss.uu. della cassazione chiamate a risolvere il contrasto sulla competenza funzionale della revocazione della confisca
24 Novembre 2021 | news
La questione giuridica rimessa alla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione – all’udienza del 16 dicembre 2021 – riguarda la competenza funzionale del giudizio di revocazione della confisca proposto in relazione condizione legale di pericolosità sociale generica ai sensi della lett. b) dell’art. 1 del decreto legislativo 159/2011.
All’indomani della sentenza 24/2019 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del disposto normativo di cui alla lett. a) dell’art. 1 d.lgvo 159/2011 si era, infatti, sviluppato un contrasto giurisprudenziale tra le sezioni penali della Cassazione che, per un verso, assegnavano al giudice dell’esecuzione la competenza funzionale per la revoca della confisca, della quale era venuta meno la base legale a seguito dei principi fissati dalla Consulta in ordine al disposto di cui alla lett. b) del medesimo articolo, per il quale pur respingendo il sollevato incidente di costituzionalità, ne aveva ristretto l’applicabilità entro determinati e precisi confini giuridici e, per altro verso, al giudice individuato ai sensi dell’art. 11 c.p.p. e 28 codice antimafia.
Così, nel tentativo di uniformare l’interpretazione giurisprudenziale della Cassazione, la prima sezione con ordinanza del 4.6.2021 aveva rimesso la questione alle SS.UU formulando il seguente principio: Se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della richiesta di applicazione degli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale 24/2019 a tutela della posizione dell’inciso, sia esperibile il rimedio della revocazione di cui all’art. 28 D. Lvo 159/2011 ovvero il rimedio dell’incidente di esecuzione di cui agli artt. 666 e 670 c.p.p..