
le sezioni unite della cassazione fissano il limite temporale della confisca estesa ex art. 240 bis c.p.
20 Luglio 2021 | news
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno definito il limite temporale del potere esteso di confisca previsto dall’art. 240 bis c.p., affermando come il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen., esercitando gli stessi poteri che, in ordine a tale misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, possa disporla, fermo restando il criterio di “ragionevolezza temporale”, in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino alla pronuncia della sentenza per il cd. “reato spia”, salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla resistenza, ma con risorse finanziarie possedute prima.
La questione rimessa alle Sezioni Unite riguardava l’individuazione del limite temporale delle acquisizioni patrimoniali «rilevanti» nell’ambito del procedimento esecutivo di confisca: «in tema di confisca estesa (art.240-bis cod.pen.) disposta in fase esecutiva, se il potere di emettere la statuizione ablatoria possa essere esercitato in riferimento ai beni esistenti, e riferibili al condannato, sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o se, invece, debba limitarsi a quelli esistenti al momento della emissione della indicata sentenza, salva l’esistenza in tale seconda ipotesi, di evidente reimpiego di disponibilità finanziarie esistenti al momento della emissione della sentenza.
L’anzidetta pronuncia si pone in linea con il processo di avvicinamento della confisca estesa prevista dall’art. 240 bis c.p., che presuppone la statuizione di condanna, alla confisca di prevenzione prevista dall’art. 24 del decreto legislativo 159/2011, che al contrario prescinde dall’accertamento in sede penale del fatto dimostrativo della pericolosità. I due strumenti ablatori tuttavia appaiono coincidente in punto di correlazione temporale, laddove per entrambe le discipline il bene da confiscare deve essere acquisito del medesimo contesto temporale in cui si è verificata la pericolosità sociale (ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 159/2011) o i reato c.d. spia ( nel caso della confisca estesa ex art. 240 bis c.p.)