inquadramento soggettivo della pericolosita’ – opera tassativizzante – principio di legalita’
24 Marzo 2024 | Uncategorized
Nella costruzione della fattispecie legale di pericolosità semplice il “delittuoso” non è connotazione di disvalore generico della condotta pregressa ma attributo che la qualifica, dunque il giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che – vuoi facendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sedepenale, vuoi attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori – siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante.
Si rievoca, nei citati arresti, la necessaria aderenza del momento cognitivo della prevenzione al contenuto tipico della previsione legale come – del resto – già evidenziato dalla nota decisione Corte Cost. n. 177/1980 (..) decisivo è che anche per le misure di prevenzione, la descrizione legislativa, la fattispecie legale, permetta di individuare la o le condotte dal cui accertamento nel caso concreto possa fondatamente dedursi un giudizio prognostico, per ciò stesso rivolto all’avvenire (..). In tale passaggio argomentativo, peraltro, si riconosce con chiarezza il fondamento di quella posizione concettuale che scinde il giudizio di prevenzione in due fasi, constatativa e prognostica (v. Sez. 1^ n. 23641 del 2014, ric. Mondini) con diversità degli standard probatori relativi a tali due segmenti dell’operazione valutativa (certezza processuale del fatto constatato + probabilità della sua riproduzione o della realizzazione di condotte dal disvalore omogeneo) con affermazione che appare opportuno riprendere.