
Giurisprudenza di merito
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Corte d’Appello di Palermo, Sez. V Penale, 29 agosto 2019, n. 151 CONFISCA DI PREVENZIONE - PERIMETRAZIONE TEMPORALE DELLA PERICOLOSITÀ MAFIOSA - LIMITI Ai fini della confisca di prevenzione, è condizione imprescindibile la perimetrazione temporale dell'accertata pericolosità sociale qualificata del proposto, e ciò al fine di connotare di illiceità il singolo cespite da ablare. Detta condizione deve essere ancorata a precisi elementi di fatto attestativi di uno stile di vita pericoloso riconducibile ad una delle categorie criminogene di cui all'art. 4 del decreto legislativo 159/2011. É il principio espresso dalla Corte di Appello di Palermo che ha revocato la confisca dei beni immobili intestati al proposto, e alla di lui moglie, sul presupposto della ritenuta pericolosità qualificata, desunta dalla condanna ai sensi dell'art. 416 bis c.p., retrodatata di qualche anno, sulla base di elementi presuntivi, rispetto alle condotte oggetto della responsabilità penale per associazione mafiosa. |
Corte d’Assise d’Appello di Milano, Sez. II, 27 novembre 2018 (dep. 25 gennaio 2019), n. 45 CONFISCA FACOLTATIVA EX ART. 240 C.P. - SENTENZA CHE DICHIARA ESTINTO IL REATO PER PRESCRIZIONE - APPLICABILITA' - CONDIZIONI Non v’è alcuna preclusione alla possibilità di applicare la confisca facoltativa del profitto del reato, prevista dal primo comma dell’art. 24 c.p., nel caso in cui l’imputato è stato condannato in primo grado e prosciolto per intervenuta prescrizione in secondo grado. La Corte di Assise di Appello di Milano ha ritenuto applicabile la confisca facoltativa del profitto, ai sensi dell’art. 240 co. 1 c.p., sulla scia dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Lucci del 26.6.2015. Siffatta natura giuridica rende, quindi, irrilevante la distinzione tra confisca obbligatoria e confisca facoltativa ai fini dell’applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Lucci, e trova per la Corte d’appello di Milano «una decisiva conferma nell’evoluzione della normativa in tema di confisca del profitto del reato», che si caratterizza – da un lato – per il progressivo ampliamento dei casi per i quali è prevista l’applicazione obbligatoria della misura ablativa, e – dall’altro – per l’estensione dell’oggetto della confisca sino a comprendere beni che non rientravano nella previsione codicistica. |
Sezione Penale e Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani, proc. n. 11/2017 INTESTAZIONE FITTIZIA – RAPPORTO DI PARENTELA – ELEMENTI DI COLLEGAMENTO ATTIVITA’ PROPOSTO E TERZI Il mero rapporto di parentela non può, come unico indizio, fondare l’applicazione di una misura preventiva, non legittimando la presunzione legale di intestazione fittizia. Allo stesso modo, in assenza di altri elementi probanti, non costituisce presupposto per l’applicazione della misura preventiva la prestazione di natura squisitamente professionale (in particolare, la tenuta di scritture contabili) a favore di soggetti terzi coinvolti in attività presunte illecite, identificate “con realtà aziendali colpite da provvedimenti di prevenzione e sequestro”. |
Tribunale di Trapani, Sez. Misure di Prevenzione, 28 gennaio 2019 PRINCIPIO DI LEGALITA' - RETROATTIVITA' - PROVVEDIMENTO DEFINITIVO - REVOCA EX TUNC I principi, che assumono la loro rilevanza per la funzione nomofilattica propria della Suprema Corte nei procedimenti ancora pendenti, non possono ritenersi applicabili ai procedimenti ormai definitivi, essendo precluso rimettere in discussione con l'istanza di revoca atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili, atteso che la richiesta di rimozione del provvedimento definitivo deve muoversi nello stesso ambito della revocazione della confisca, disciplinata dall'art. 28 D.L.vo 159\11, e che in ogni caso, che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di revoca ex tunc della confisca di.~posta nel procedimento di prevenzione deve essere esaminata in riferimento alla legge vigente al momento della decisione (cfr. Casso 26751 del 2008; Casso 3914 del 2012). |
RGMP 58/2018, Tribunale di Milano, Sez. Misure di Prevenzione, 9 ottobre 2018 STALKING - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA - MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI - PERICOLOSITA' QUALIFICATA - PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - RAGIONEVOLEZZA Con il decreto che può leggersi in allegato, il Tribunale di Milano sezione autonoma misure di prevenzione ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 comma 1 lettera i-ter) d.lgs. n. 159/2011, come modificato dall’articolo 1 comma 1 lettera d) legge n. 161/2017, e che inserisce i soggetti indiziati del delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. tra i destinatari delle misure di prevenzione personali, per contrasto con gli artt. 3, 13, 16, 117 comma 1, 25 e 27 Cost, per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, per violazione dell’art. 2 del protocollo addizionale n. 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali come interpretati alla luce della ratio decidendi della sella sentenza De Tommaso c. Italia pronunciata dalla Grande Camera della Corte EDU il 23.2.2017 e per violazione del principio di determinatezza. Con la stessa pronuncia il Tribunale di Milano ha delineato i presupposti applicativi della nuova categoria di pericolosità qualificata introdotta con la legge n. 161/2017, nonché i limiti e le condizioni entro le quali l’autorità giudiziaria può impartire le prescrizioni connesse alla misura. |
203/13 R.M.P., Tribunale di Palermo, Sez. I Penale, Misure di prevenzione, 4 ottobre 2018 APPLICAZIONE MISURA PERSONALE E PATRIMONIALE - PERICOLOSITÀ SOCIALE -REVOCA SEQUESTRO DEI BENI Il tribunale di merito dispone di non doversi procedere in ordine alla proposta di applicazione della misura personale. Dispone altresì il rigetto della proposta di applicazione della misura patrimoniale, per effetto del quale è revocato il sequestro dei beni. Di essi non è stata dimostrata la provenienza illecita posta alla base del giudizio di pericolosità sociale a carico dei sottoposti. Dalle perizie tecniche, infatti, emerge che gli investimenti e le acquisizioni negli anni posti in essere da ciascuno dei sottoposti (fratelli), e autonomamente analizzate, risultano essere frutto di proventi e risorse personali di ciascuno. Pur ipotizzando la riconducibilità degli investimenti iniziali al padre dei proposti, oggi deceduto, al tempo in cui era considerato anch’egli socialmente pericoloso, non può affermarsi che sussista una sproporzione in relazione alle risorse contestualmente accumulate, né una riconducibilità dei proventi ad attività illecite, sicché la richiesta di confisca va disattesa e va disposto il dissequestro e la restituzione del patrimonio. |