
corte d’appello di palermo, sez. v penale, 29 agosto 2019, n. 151
04 Agosto 2020 | Giurisprudenza di Merito
CONFISCA DI PREVENZIONE – PERIMETRAZIONE TEMPORALE DELLA PERICOLOSITÀ MAFIOSA – LIMITI
Ai fini della confisca di prevenzione, è condizione imprescindibile la perimetrazione temporale dell’accertata pericolosità sociale qualificata del proposto, e ciò al fine di connotare di illiceità il singolo cespite da ablare. Detta condizione deve essere ancorata a precisi elementi di fatto attestativi di uno stile di vita pericoloso riconducibile ad una delle categorie criminogene di cui all’art. 4 del decreto legislativo 159/2011.
É il principio espresso dalla Corte di Appello di Palermo che ha revocato la confisca dei beni immobili intestati al proposto, e alla di lui moglie, sul presupposto della ritenuta pericolosità qualificata, desunta dalla condanna ai sensi dell’art. 416 bis c.p., retrodatata di qualche anno, sulla base di elementi presuntivi, rispetto alle condotte oggetto della responsabilità penale per associazione mafiosa.