
confisca facoltativa del profitto – estinzione del reato – inapplicabilita’
18 Luglio 2021 | Diritto Contemporaneo, Giurisprudenza di Legittimità
Cass., Sez. V, sent. 15 ottobre 2020 (dep. 4 gennaio 2021), n. 52, Pres. Vessicchelli, Rel. Guardiano
Non sono estensibili alla confisca facoltativa del profitto ex art. 240 co. 1 c.p. i principi elaborati dalle Sezioni Unite Lucci[1] in relazione alla confisca obbligatoria del prezzo del reato ai sensi dell’art. 240 co. 2 n. 1 c.p. e del prezzo e profitto ai sensi dell’art. 322 ter c.p. e, per l’effetto, ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato e della misura ablatoria ivi contenuta, con conseguente restituzione al ricorrente dei beni che ne erano oggetto. Nello specifico, ha stabilito che qualora, intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, il giudice di appello pronunci nei confronti dell’imputato sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale, la confisca facoltativa diretta del profitto del reato – inizialmente disposta – non può più essere mantenuta in vita.