
cambiare il “diritto di prevenzione”: l’opinione della sicilia intervista il direttore dell’osservatorio avv. lauria
04 Dicembre 2018 | news, Osservatorio
Misure di prevenzione, un osservatorio per cambiare il sistema
di Angelo Cirrito per L’Opinione della Sicilia – 4 dicembre 2018
Un osservatorio ad hoc, che monitori il mondo delle misure di prevenzione, unicum giuridico nel panorama europeo con risvolti processuali singolari, nasce su impulso dei professionisti del diritto e in particolare, dell’avv. Baldassare Lauria, difensore di Giuseppe Gulotta, vittima di errore giudiziario, e titolare del primo caso di revisione europea che ha visto le autorità italiane revocare la misura di prevenzione personale e patrimoniale applicata al cittadino Labita B. a seguito della sentenza della Corte EDU che ha ritenuto incompatibili con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo alcune norme di prevenzione limitanti la libertà di circolazione. Le misure di prevenzione consistono in provvedimenti sanzionatori diretti a evitare la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi, a prescindere dal fatto che siano stati condannati o assolti.
“Le misure di prevenzione personali e patrimoniali – spiega l’avv. Lauria – sono figlie di una mutazione del sistema penale italiano che tende a privilegiare e rafforzare, per una migliore tutela dell’ordine pubblico, il principio di “presunzione di colpevolezza” in luogo del sempre più martoriato, ma ancora (forse per poco) costituzionale, principio di presunzione di innocenza. Ed infatti, per legittimamente fondare il giudizio di pericolosità e ordinare l’applicazione della misura è sufficiente il mero sospetto, generato da circostanze di fatto anche prive di disvalore penale, sicché esso è sganciato dall’esigenza della prova, e quindi dei canoni di valutazione dell’art. 192 c.p.p.”.
Per queste ragioni l’intero sistema di prevenzione appare a forte rischio di errore giudiziario “E, nell’ipotesi, non risponde nessuno. Il nostro ordinamento inoltre non è fornito di uno strumento per la riparazione, come invece avviene nell’errore connesso alle sentenze penali. Eppure notevoli sono i danni che l’applicazione erronea delle misure di prevenzione può generare, non quantificabili se si pensa che le misure possono essere applicate per i sospetti generati da condotte per le quali una sentenza del giudice penale ha escluso ogni responsabilità, quindi a persone assolte perché il fatto non sussiste da reati gravi (di mafia) e al tempo stesso ritenute pericolose socialmente per quegli stessi fatti”.
Alla luce di tali considerazioni nasce la necessità di un’operazione di approfondimento e monitoraggio. “L’osservatorio, che sta raccogliendo i consensi e la collaborazione di accademici e professionisti, nasce per realizzare un’operazione di monitoraggio e di sintesi delle problematiche giuridiche e politiche legate al diritto di prevenzione, perché esse trovino uno spazio di studio e approfondimento privilegiato e siano protagoniste di un canale di interlocuzione con le istituzioni”.
Quindi uno sguardo sulle ricadute sociali. “La prima misura di prevenzione, concepita durante il regime fascista, serviva a monitorare il comportamento di oziosi e vagabondi, era una misura sul rischio proveniente dalla povertà. Oggi esse si atteggiano nella sostanza a strumento contro la ricchezza, essendo la funzione principale quella di colpire l’occupazione illecita dei grossi patrimoni da parte delle associazioni mafiose. Tuttavia, se l’applicazione è possibile anche a soggetti innocenti, assolti o mai processati, allora dobbiamo porci il problema se essa non divenga indirettamente uno strumento di aggressione immotivata a realtà produttive virtuose. La recente cronaca giudiziaria purtroppo depone a favore di questa ipotesi”.
La materia è oggetto di una proposta di legge del Partito Radicale che punta alla modifica del Codice Antimafia, anche se le misure sono applicabili anche allo stalking e ai reati sportivi. “È un passaggio irrimandabile peraltro ormai lontano dalla legge Rognoni – La Torre che introdusse nel nostro ordinamento questi strumenti giuridici. Oggetto di attenzione dovrebbe essere l’avvenuta estensione degli stessi a reati, appunto, assai diversi da quelli per le quali le misure erano state pensate. Ha davvero senso la confisca applicata all’imputato di stalking, un reato circoscritto a una relazione tra due soggetti?”.
Per concludere, una considerazione sul futuro del diritto di prevenzione italiano “È auspicabile un miglioramento o almeno un avvicinamento del sistema di prevenzione italiano alle discipline degli altri Paesi che appaiono preferibili al fine di arginare l’ingiusta restrizione delle sue libertà, la compressione dei livelli di garanzia processuale e del diritto alla difesa, aspetti sanzionati dalla Corte EDU, oltre le conseguenze socio-economico già esposte. Nei Paesi anglosassoni è ad esempio prevista un’apposita actio in rem circoscritta a un perimetro temporale assolutamente limitato e fondata sulla prova, mentre in Germania e Francia la confisca viene aggregata alla condanna. Anche la recente direttiva europea 42 del 2014 fa riferimento ai poteri estesi della confisca da legare sempre ad una condanna”.