
sent. n. 31617, sez. unite penali, 26 giugno 2015 – 21 luglio 2015
04 Agosto 2020 | Giurisprudenza di Legittimità
MISURE DI SICUREZZA – PATRIMONIALI – CONFISCA DI COSE COSTITUENTI PREZZO O PROFITTO DEL REATO – CONFISCA DIRETTA DI SOMME DI DENARO – ESTINZIONE DEL REATO – POSSIBILITÀ – CONDIZIONI
Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato; qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato”.