
sent. n. 30974, cass. sez. ii penale, 1 marzo 2018
04 Agosto 2020 | Giurisprudenza di Legittimità, Uncategorized
CONFISCA DI PREVENZIONE – PERICOLOSITA’ GENERICA – MISURA TEMPORALE – PRESUPPOSTI – ONERE PROBATORIO A CARICO DEL PM
La confisca di prevenzione ex art. 24, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per pericolosità generica ha nella pericolosità sociale del proposto oltre che il presupposto anche la “misura temporale” , sicché sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui essa si è manifestata.
Secondo la Corte di Cassazione, per garantire la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione è tuttavia necessario rispettare rigorosamente il principio di legalità. Deve adottarsi, invero, una lettura dell’istituto costituzionalmente orientata, che implichi un giudizio di pericolosità fondato su elementi tassativi e determinati, nonché su fatti sintomatici collegati ad elementi certi (e non a meri sospetti). Tali elementi devono essere provati dal Pubblico Ministero, non sussistendo una vera e propria inversione dell’onere della prova; sull’interessato grava invece un mero onere di allegazione, volto a smentire l’impostazione accusatoria.
Affinché si possa definire un soggetto pericoloso (nell’accezione della ‘pericolosità generica’) devono sussistere i) elementi di fatto apprezzabili in ordine alla realizzazione non episodica di attività delittuose, ii) attività che siano produttive di reddito illecito, iii) reddito che sia destinato, almeno in parte, al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento propri e/o della propria famiglia.