
sent. n. 1622, cass. sez. i penale, 3 giugno 2015
04 Agosto 2020 | Giurisprudenza di Legittimità
CONFISCA DI PREVENZIONE – BENI INTESTATI AL TERZO – ASSOLUZIONE DAL REATO DI INTESTAZIONE FITTIZIA – REVOCAZIONE – SUSSISTENZA
Si ha configurabilità del reato previsto dalla Legge n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies, in presenza della fittizia intestazione di beni che non potrebbero essere oggetto di confisca di prevenzione atteso che tale condotta non è volta ad eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. Se tale elusione oggettivamente non esiste, è irrilevante la finalità perseguita dai soggetti che hanno proceduto alla intestazione fittizia (Sez. 1, n. 29526 del 27 giugno 2012). Ciò posto, il Collegio ritiene che tale principio valga anche nell’ipotesi opposta e che, quindi, non possa essere disposta la confisca di prevenzione, quando, in sede di giudizio di cognizione, sia stata accertata, con pronuncia irrevocabile, l’insussistenza degli elementi costitutivi del delitto previsto dalla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies. Depongono in tal senso considerazioni di tipo logico-sistematico, aventi per oggetto la valutazione di tutti gli elementi costitutivi del suddetto reato, ossia: a) la condotta concretantesi nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione connota; b) l’elemento soggettivo (dolo specifico), individuato dalla disposizione in esame nella coscienza e volontà di eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego.