
Revocazione confisca
Disciplinata dall’art. 28 del D.Lgs. 159/2011, la revocazione della confisca quale mezzo straordinario di impugnazione rappresenta l’unico strumento che l’ordinamento ha per reagire all’errore giudiziario nel giudicato di prevenzione.
Essa va quindi a colmare un grave vuoto normativo che produceva conseguenze di non poco conto nella tutela dello Stato di diritto.
Le Sezioni Unite, in particolare, in un primo momento, avevano espressamente escluso la possibilità di ricorrere all’istituto della revisione contro il provvedimento definitivo di confisca, anche nelle ipotesi di fatti/prove nuove idonee a dissolvere i presupposti di applicabilità della misura ablativa, poiché ritenevano bastevole l’istituto della revoca prevista dall’art. 7 comma 2 delle L. 1423/1956 che avrebbe avuto efficacia ex tunc. (Cass., sez. un., 30 marzo 1998, n. 18, Cass. Pen., 1998, 1931). In seguito queste erano ritornate sull’argomento, facendo «prevalere l’esigenza della correzione ex tunc dell’eventuale errore, proprio in materia di misure patrimoniali, sottolineando come anche la tutela della proprietà privata costituisse una garanzia costituzionale, al pari della libertà personale, alla quale bisogna evitare in ogni modo di porre limitazioni» . (Cass., sez. un., 9 dicembre 2006, n. 57, Cass. Pen. 2007, 1429). Con questa sentenza si presenta quindi come rimedio processuale la «revoca in funzione di revisione» del provvedimento di confisca.
La revocazione della confisca «mira a realizzare una non facile mediazione tra la tendenza autoconservativa» del “giudicato di prevenzione “e la «necessità di verificare l’errore giudiziario», quindi tra la necessità di stabilità del giudicato e quella di tutela. Essa, non a caso, non si presenta come azione di annullamento, tipico dei rimedi straordinari, ma assume prevalentemente carattere riparatorio/risarcitorio e raramente restitutorio. Secondo autorevole dottrina l’errore giudiziario è insito nella stessa natura giuridica delle misure di prevenzione, che notoriamente sono sganciate dalla prova, secondo i crismi di cui all’art. 192 c.p.p., e affidate all’indizio e al sospetto, fisiologicamente, dunque, terreno fertile all’errore giudiziario. Nella sua struttura la revocazione si rifà all’istituto della revisione della sentenza di condanna ex art. 630 c.p.p., ma presenta rispetto a questo delle differenze e dei limiti applicativi da non sottovalutare.
La revocazione della decisione definitiva della confisca può essere richiesta in caso di sopravvenienza di nuove prove documentali non dichiarative decisive noviter repertae, per tali intendendosi quelle esclusivamente legate all’emersione di elementi cognitivi o meramente probatori sopravvenuti e non anche a fatti normativi nuovi ovvero ad una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati; in caso di contraddittorietà tra i fatti accertati nelle sentenze penali definitive sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione e i presupposti di applicazione della confiscati; in caso di confisca emessa sulla base di falsità in atti o in giudizio o di un fatto previsto dalla legge come reato, cristallizzata in una sentenza divenuta irrevocabile, da allegare alla richiesta, benché la sussistenza di questa non comporta automaticamente la revocatoria della decisione.