
il trib. di trapani “restringe” i margini della confisca nei confronti del proposto ritenuto contiguo al sodalizio mafioso
06 Gennaio 2019 | Giurisprudenza, news
Ai fini della confisca di prevenzione sottesa alla c.d. pericolosità qualificata nei confronti del proposto ritenuto contiguo alla criminalità mafiosa, per averla finanziata, non è sufficiente accertare la sperequazione tra i redditi conseguiti nell’arco degli anni ed il valore del patrimonio riconducibile al medesimo. Detta sperequazione per essere rilevante, e legittimare l’ablazione del patrimonio del proposto, deve essere pertinente al periodo in cui è stata rilevata la contiguità con il sodalizio mafioso territoriale.
È questo il principio di diritto affermato dal Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione (Pres. TROJA, Giudici MARROCCOLI e VISCO): nel caso in esame nei confronti del proposto era stata accertata una sorta di contiguità ambientale con il sodalizio mafioso e purtuttavia la sperequazione del patrimonio del medesimo proposto maturata solo qualche anno dopo la rilevata contiguità.
La pronuncia del Tribunale di Trapani fissa importanti presidi giuridici nella prassi applicativa – in verità figlia dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità – che conduceva i giudici alla confisca anche nel caso in cui la sperequazione tra redditi e patrimonio del proposto fosse successiva al perimetro di pericolosità sociale qualificata.
Per il Tribunale trapanese in tema di misure di prevenzione, ove la fattispecie consenta al giudice di determinare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale qualificata, sono suscettibili di confisca solo i beni acquistati indetto periodo temporale, fatta salva ovviamente la possibilità del proposto di dimostrare la genesi lecita dei beni acquistati nel periodo di pericolosità.
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