
Giurisprudenza sulla Revocazione
Tribunale di Trapani, Sez. Misure di Prevenzione, 28 gennaio 2019 PRINCIPIO DI LEGALITA' - RETROATTIVITA' - PROVVEDIMENTO DEFINITIVO - REVOCA EX TUNC I principi, che assumono la loro rilevanza per la funzione nomofilattica propria della Suprema Corte nei procedimenti ancora pendenti, non possono ritenersi applicabili ai procedimenti ormai definitivi, essendo precluso rimettere in discussione con l'istanza di revoca atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili, atteso che la richiesta di rimozione del provvedimento definitivo deve muoversi nello stesso ambito della revocazione della confisca, disciplinata dall'art. 28 D.L.vo 159\11, e che in ogni caso, che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di revoca ex tunc della confisca diSposta nel procedimento di prevenzione deve essere esaminata in riferimento alla legge vigente al momento della decisione (cfr. Cass. 26751 del 2008; Cass. 3914 del 2012). |
Sent. n. 1943, Cass. Sez. VI Penale, 13 settembre 2018 REVOCAZIONE DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE - NE BIS IN IDEM- PRINCIPIO DI LEGALITA - TASSATIVITA La Corte di Cassazione resiste ancora alle pressioni esercitate dalle giurisprudenza della CEDU in materia di misure di prevenzione. Il Supremo collegio era stato investito dal ricorso per l'annullamento del provvedimento della Corte di Appello di Reggio Calabria che aveva respinto l'istanza di parte volta alla revoca della misura di prevenzione personale e patrimoniale ai sensi dell'art. 4 del Protocollo 7 aggiunto alla CEDU, e più segnatamente per la ritenuta violazione del principio di legalità laddove i giudici della prevenzione non aveva dato una lettura tassativizzante del precetto in ordine alla ritenuta appartenenza del proposto all'associazione mafioso,la cui partecipazione era stata, poi, esclusa da una sentenza di assoluzione. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto come non vale ad individuare una sopravvenienza rilevante - destinata a porsi come violazione del generale principio di legalità per lesione del canone del ne bis in idem ( art 7 CEDU ) - ai fini della revoca del provvedimento definitivo della confisca di prevenzione, quanto dalla stessa corte sostenuto su di un'autonomia di governo del rapporti tra il giudizio di penale di responsabilità e quello sulla pericolosità sociale che non potrebbe però spingersi fino a porre a fondamento del secondo un fatto negato con sentenza irrevocabile all'esito del primo. Il principio espresso dalla corte di legittimità appare una forzatura oltre che giuridica anche intellettuale, e mal si concilia con l'evoluzione della stessa giurisprudenza della stessa corte (Sentenza SS. UU. 11/2018, Gattuso) relativa al sempre meno flessibile rapporto tra giudicato penale e di prevenzione. |
Sent. n. 23598, Cass. Sez. V Penale, 5 giugno 2014 REVOCAZIONE DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE - PROVA NUOVA - VALUTAZIONE SCIENTIFICA CHE COND8UCE A RISULTATO DIVERSO - CONDIZIONI Inammissibile la proposta diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti. Essa invero può costituire "prova nuova" ai sensi dell'articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c), solo quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che queste ultime, e le applicazioni dei relativi principi tecnico - scientifici, possono condurre non solo ci valutazioni diverse, ma anche alla cognizione di fatti nuovi, se accreditate e ritenute pienamente attendibili dalla comunità scientifica. |
Sent. n. 7435, Cass. Sez. V Penale, 17 febbraio 2014 CONFISCA BENI IMMOBILI E AZIENDA - REVOCAZIONE DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE - PRESUPPOSTI Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi della Legge n. 575 del 1965, articolo 2-ter, comma 3, sia suscettibile di revoca ex tunc, a norma della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 7, comma 2, allorché sia affetto da invalidità genetica e debba conseguentemente essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustamente subita. |
Sent. n. 1622, Cass. Sez. i Penale, 3 giugno 2015 CONFISCA DI PREVENZIONE - BENI INTESTATI AL TERZO - ASSOLUZIONE DAL REATO DI INTESTAZIONE FITTIZIA - REVOCAZIONE - SUSSISTENZA Si ha configurabilità del reato previsto dalla Legge n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies, in presenza della fittizia intestazione di beni che non potrebbero essere oggetto di confisca di prevenzione atteso che tale condotta non è volta ad eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. Se tale elusione oggettivamente non esiste, è irrilevante la finalità perseguita dai soggetti che hanno proceduto alla intestazione fittizia (Sez. 1, n. 29526 del 27 giugno 2012). Ciò posto, il Collegio ritiene che tale principio valga anche nell'ipotesi opposta e che, quindi, non possa essere disposta la confisca di prevenzione, quando, in sede di giudizio di cognizione, sia stata accertata, con pronuncia irrevocabile, l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto previsto dalla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies. Depongono in tal senso considerazioni di tipo logico-sistematico, aventi per oggetto la valutazione di tutti gli elementi costitutivi del suddetto reato, ossia: a) la condotta concretantesi nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione connota; b) l'elemento soggettivo (dolo specifico), individuato dalla disposizione in esame nella coscienza e volontà di eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. |