
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
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Sent. n. 173, Cass. Sez. I Penale, 22 gennaio 2020
REVOCAZIONE DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE - PRINCIPIO DI LEGALITA' - MUTAMENTO GIURISPRUDENZA SUI REQUISITI DI LEGGE - IRRILEVANZA
Il mutamento della giurisprudenza di legittimità sulla identificazione dei requisiti di legge non legittima la proposizione della domanda di revocazione della confisca ormai irrevocabile.
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Sent. n. 1049, Cass. Sez. II Penale, 6 giugno 2019
CONFISCA DI PREVENZIONE - PERIMETRO TEMPORALE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ILLECITA PROVENIENZA - TERMINE FINALE - NECESSITÀ
L’accertamento della pericolosità sociale del proposto, sebbene in via incidentale nel procedimento per la proposta della sola misura patrimoniale, costituisce criterio insostituibile per verificare, alla stregua del principio di perimetrazione cronologica, la ricomprensione dei singoli atti di incremento patrimoniale nell’ambito delle operazioni suscettibili di valutazione (in termini dimostrazione dell’illiceità della provenienza dei mezzi utilizzati) ai fini della confisca di prevenzione, sia che si consideri la sussistenza di ipotesi di pericolosità generica in capo al proposto, sia che si versi in ipotesi di pericolosità qualificata, ove tale manifestazione sia difficilmente collocabile nel tempo sino a fare ipotizzare la possibilità di delimitare il termine finale di manifestazione della pericolosità qualificata.
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Sent. n. 20239, Cass. Sez. II Penale, 12 marzo 2019
CONFISCA DI PREVENZIONE - DIRITTO EUROPEO - MISURE STATALI - DIRETTIVE EUROPEE
La materia delle misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi del decreto legislativo 159/2011, non subisce alcuna limitazione dalle fonti del diritto comunitario.
Per la seconda sezione della Corte di Cassazione, l'art. 2 della Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24.02.2005, avente ad oggetto "la confisca di beni, strumenti e proventi di reato", dispone che "Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per potere procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad anni uno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi": il che significa che la legislazione europea consente misure ablative per beni provento da reato, senza quindi che sia necessario che il proposto abbia dovuto subire una condanna a seguito del processo intentatogli.
Tale norma è rimasta in vigore a seguito dell'emanazione della Direttiva del Parlamento Europeo 2014/42/UE che pur prevedendo la confisca a seguito di condanna, da una parte, non ha abrogato il cit. art. 2 e, dall'altra, ha chiarito che la presente direttiva stabilisce norme minime reltive al congelamento di beni, in vista di un eventuale confisca di beni in materia penale.
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Sent. n. 30974, Cass. Sez. II Penale, 1 marzo 2018
CONFISCA DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA' GENERICA - MISURA TEMPORALE - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL PM
La confisca di prevenzione ex art. 24, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per pericolosità generica ha nella pericolosità sociale del proposto oltre che il presupposto anche la “misura temporale” , sicché sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui essa si è manifestata.
Secondo la Corte di Cassazione, per garantire la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione è tuttavia necessario rispettare rigorosamente il principio di legalità. Deve adottarsi, invero, una lettura dell’istituto costituzionalmente orientata, che implichi un giudizio di pericolosità fondato su elementi tassativi e determinati, nonché su fatti sintomatici collegati ad elementi certi (e non a meri sospetti). Tali elementi devono essere provati dal Pubblico Ministero, non sussistendo una vera e propria inversione dell’onere della prova; sull’interessato grava invece un mero onere di allegazione, volto a smentire l’impostazione accusatoria.
Affinché si possa definire un soggetto pericoloso (nell’accezione della ‘pericolosità generica’) devono sussistere i) elementi di fatto apprezzabili in ordine alla realizzazione non episodica di attività delittuose, ii) attività che siano produttive di reddito illecito, iii) reddito che sia destinato, almeno in parte, al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento propri e/o della propria famiglia.
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Sent. n. 111, Cass. Sez. Unite Penali, 4 gennaio 2018
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - PRESUPPOSTI DI APPLICABILITÀ DELLE MISURE - NOZIONE DI 'APPARTENENZA' - CONTENUTO - INDIVIDUAZIONE
Il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale.
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Sent. n. 53126, Cass. Sez. VI Penale, 19 dicembre 2014
MISURE PREVENZIONE PATRIMONIALI - BENI ACQUISTATI IN EPOCA SUCCESSIVA ALLA MANIFESTATA PERICOLOSITÀ SOCIALE
La «ragionevole correlazione temporale» tra l'acquisto del bene e il momento di accertato pericolosità qualificata del proposto (necessaria per evitare il rischio di rendere particolarmente problematico l'assolvimento dell'onere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni) non esclude affatto che possa procedersi alla confisca anche di beni acquisiti in epoca anche di gran lunga successiva alla cessazione delle condizioni di pericolosità soggettiva, allorquando il giudice dia conto di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi che dette acquisizioni patrimoniali siano la diretta derivazione causale proprio della “provvista” formatasi nel periodo di illecita attività.
Sent. n. 1622, Cass. Sez. I Penale, 3 giugno 2015
CONFISCA DI PREVENZIONE - BENI INTESTATI AL TERZO - ASSOLUZIONE DAL REATO DI INTESTAZIONE FITTIZIA - REVOCAZIONE - SUSSISTENZA
Si ha configurabilità del reato previsto dalla Legge n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies, in presenza della fittizia intestazione di beni che non potrebbero essere oggetto di confisca di prevenzione atteso che tale condotta non è volta ad eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. Se tale elusione oggettivamente non esiste, è irrilevante la finalità perseguita dai soggetti che hanno proceduto alla intestazione fittizia (Sez. 1, n. 29526 del 27 giugno 2012). Ciò posto, il Collegio ritiene che tale principio valga anche nell'ipotesi opposta e che, quindi, non possa essere disposta la confisca di prevenzione, quando, in sede di giudizio di cognizione, sia stata accertata, con pronuncia irrevocabile, l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto previsto dalla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies. Depongono in tal senso considerazioni di tipo logico-sistematico, aventi per oggetto la valutazione di tutti gli elementi costitutivi del suddetto reato, ossia: a) la condotta concretantesi nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione connota; b) l'elemento soggettivo (dolo specifico), individuato dalla disposizione in esame nella coscienza e volontà di eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego.
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Sent. n. 637, Cass. Sez. I Penale, 15 febbraio 2016
CONFISCA DI PREVENZIONE - PRESUNZIONE DI ILLECITA PROVENIENZA DEI BENI - DIRITTO ALLA PROVA CONTRARIA
In tema di confisca di prevenzione, la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico del soggetto inciso e' sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, "ragionevolmente e plausibilmente", ad indicare la lecita provenienza dei beni (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 -dep. 02/02/2015, Spinelli ed altro, Rv. 262607: la Suprema Corte, in applicazione del suddetto principio di diritto, ha precisato che, cio' che assicura la conformita' del sistema acquisitivo dei beni sottoposti a confisca di prevenzione ai parametri costituzionali ed ai principi dell'ordinamento sovranazionale, è il riconoscimento al soggetto inciso della facolta' di prova contraria, che rende la presunzione "de qua" meramente relativa).
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Sent. n. 4880, Cass. Sezioni Unite Penali, 2 febbraio 2015
CONFISCA DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - PERIMETRAZIONE CRONOLOGICA DELL'ACQUISTO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE IN RELAZIONE ALLA C.D. PERICOLOSITÀ GENERICA
La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato.
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Sent. n. 36301, Cass. Sez. I Penale, 8 settembre 2015
CONFISCA DI PREVENZIONE - BENI FITTIZIAMENTE INTESTATI TERZI - ASSOLUZIONE DEL TERZO E RIFLESSI SU PROCEDIMENTO PREVENZIONE
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, non può essere disposta la confisca nell'ipotesi di sentenza irrevocabile di assoluzione, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 12 quinquies, D.L. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 del 1992), trattandosi di una pronuncia che esclude la fittizietà dell'intestazione e sancisce la sostanziale disponibilità del bene in capo al titolare apparente.
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Sent. n. 1851, Cass. Sez. VI Penale, 4 maggio 2016
MISURE PREVENZIONE PATRIMONIALI - REVOCA DELLA CONFISCA - PROVA NUOVA - SOPRAVVENIENZA - CONDIZIONI
Prova nuova, rilevante ai fini della revoca della confisca preventiva, è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non anche quella deducibile, ma non dedotta, in quell'ambito.
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Sent. n. 579, Cass. Sez. IV Penale, 16 dicembre 2015 - 11 gennaio 2016
MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI - RICHIESTA NEI CONFRONTI DEI SUCCESSORI DI PERSONA DECEDUTA - EREDE E SUCCESSORE A TITOLO UNIVERSALE O PARTICOLARE – NOZIONE - TERMINE PERENTORIO
In tema di m.d.p. patrimoniale nei confronti dei successori di persona deceduta, il concetto di erede e di successore a titolo universale o particolare di cui all’art. 18 commi 2 e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ha ribadito che il termine di cinque anni per la proposizione della richiesta ha natura perentoria.
Sent. n. 24081, Cass. Sez. II Penale, 5 giugno 2015
CONFISCA DI PREVENZIONE - APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA - CORRELAZIONE TEMPORALE - BENI DI INGIUSTIFICATA PROVENIENZA
Come già affermato in Cass. Sez. 1, Sent. n. 35175/2009 rv. 245363, e condiviso da questo Collegio, è legittima la confisca di beni acquistati dal sottoposto alla m.d.p. della sorveglianza speciale di p.s. anche prima della sua appartenenza all'associazione mafiosa, in quanto la norma, nei limiti della ragionevolezza, non obbliga alla correlazione temporale con la contestazione associativa per i beni di cui la persona non possa giustificare la legittima provenienza e disponga in valore sproporzionato al proprio reddito.
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Sent. n. 309315, Cass. Sez. II Penale, 16 luglio 2015>
CONFISCA DEI BENI RITENUTI FITTIZIAMENTE INTESTATI A TERZI - LEGITTIMAZIONE DEL PROPOSTO AD IMPUGNARE - CONDIZIONI
In materia di misure di prevenzione, il proposto ha interesse a negare l'interposizione fittizia e a dimostrare l'esclusiva appartenenza dei beni ai terzi presunti intestatari laddove intende evidenziare soltanto che i cespiti sono estranei alla sua sfera patrimoniale e che, quindi, di essi non deve tenersi conto ai fini del giudizio di sproporzione e, conseguentemente, della legittimità del provvedimento di confisca.
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Sent. n. 7435, Cass. Sez. V Penale, 17 febbraio 2014
CONFISCA BENI IMMOBILI E AZIENDA - REVOCAZIONE DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE - PRESUPPOSTI
Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi della Legge n. 575 del 1965, articolo 2-ter, comma 3, sia suscettibile di revoca ex tunc, a norma della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 7, comma 2, allorché sia affetto da invalidità genetica e debba conseguentemente essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustamente subita.
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Sent. n. 1702, Cass. Sez. V Penale, 8 ottobre 2015
REVOCA MISURE PREVENZIONE ANTIMAFIA - SENTENZA DI ASSOLUZIONE CHE ACCERTA LA NON PARTECIPAZIONE - COMPATIBILITÀ CON IL GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ SOCIALE
In tema dei compatibilità della sentenza di assoluzione dal reato di associazione mafiosa rispetto alla m.d.p., ribadita autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, nonostante il giudice della prevenzione abbia la possibilità di attingere al patrimonio probatorio del processo penale conclusosi con la sentenza di assoluzione. La sentenza appare "distonica" rispetto ai principi della Convenzione EDU, in materia di presunzione di innocenza, laddove si radica un giudizio di forte sospetto (quale è quello di prevenzione) a fronte di una accertata insussistenza dei fatti.
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CASO LABITA, Sent. n. 4662, Cass. Sez. IV Penale, 16 gennaio 2015
REVOCA CON EFFETTI EX TUNC DELLA MISURA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA - RIPARAZIONE DEL DANNO - ESTENSIONE ART. 643 C.P.P. - ESCLUSIONE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 643 cod. proc. pen., per contrasto con artt. 3 e 24, quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione anche in relazione alla revoca della m.d.p. personale o patrimoniale, con effetto "ex tunc", in rapporto al diverso trattamento sanzionatorio previsto per i casi di revisione della condanna penale, trattandosi di situazioni diverse, non comparabili, e non essendo irragionevole una scelta legislativa differenziata.
Sent. n. 983, Cass. Sez. II Penale, 7 maggio 2013
CONFISCA DI PREVENZIONE - BENI INTESTATI AL CONIUGE - OPERATIVITÀ PRESUNZIONE AL BIENNIO PRECEDENTE - SIGNIFICATO E CONDIZIONI
La presunzione indicata dalla l575/1975, art. 2 ter, c. 14 nella attuale formulazione deve intendersi limitata al biennio che precede la applicazione della sola m.d.p. patrimoniale, senza possibilità di estendere la presunzione all'arco temporale che intercorre dal biennio precedente alla pregressa proposta di applicazione della m.d.p. personale fino alla applicazione del vincolo reale.
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Sent. n. 2334, Cass. Sez. VI Penale, 15 ottobre 2014-19 gennaio 2015
MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - CONFISCA DEI BENI SEQUESTRATI - TERZO TITOLARE DI DIRITTI REALI DI GARANZIA SUI BENI - REQUISITO DELLA BUONA FEDE DEL TERZO CREDITORE
Affermato il principio per il quale, in materia di m.d.p. patrimoniale, ai fini dell’opponibilità del diritto di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca, la verifica della buona fede del terzo creditore va operata, di regola, con riguardo al momento in cui contratto di garanzia (nella specie mutuo ipotecario) è stato stipulato e, in caso di successione nell’originario rapporto giuridico, l’accertamento giudiziale deve investire anche le circostanze in cui tale successione si è realizzata.
Sent. n. 3451, Cass. Sez. I Penale, 3 dicembre 2014 - 19 febbraio 2015
CONFISCA DI PREVENZIONE – INVALIDITÀ GENETICA – IRREVERSIBILITÀ ABLAZIONBE - IRRILEVANZA - DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DELL'ERRORE
Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi della l. 575/1975, art. 1 ter, comma 3, (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca "ex tunc" a norma della l. 1423/1956, art. 7, comma 2, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita".
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Sent. n. 4001, Cass. Sez. I Penale, 9 gennaio 2014
MISURE DI PREVENZIONE - INESEGUIBILITÀ MISURA - NATURA GIURIDICA - REGIME IMPUGNAZIONE
La richiesta di dichiarazione di ineseguibilità di una m.d.p. personale (nella specie, deducendo la violazione del principio di specialità dell’estradizione) è equiparabile analogicamente ad un’istanza afferente l’esecuzione della stessa, con la conseguenza che il relativo procedimento è disciplinato dall’art. 7 della legge n. 1423 del 1956 (oggi art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011), e che, quindi, l’impugnazione proponibile avverso la decisione del primo giudice è esclusivamente il ricorso in appello.
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Sent. n. 4880, Sez. Unite Penali, 26 giugno 2014- 02 febbraio 2015
MISURE DI PREVENZIONE – CONFISCA – NATURA PREVENTIVA – CONSEGUENZE – SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO – ART. 200 COD. PEN. – APPLICABILITÀ
Le modifiche introdotte all’art. 2-bis della legge n. 575 del 1965 dalle leggi n. 126 del 2008 e n. 95 del 2009 non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell’ambito del procedimento di prevenzione, di guisa che rimane tuttora valida l’assimilazione alle misure di sicurezza e, dunque, l’applicabilità in caso di successione di leggi nel tempo della previsione di cui all’art. 200 cod. pen.
Sent. n. 9774, Cass. Sez. II Penale, 6 marzo 2015
CONFISCA DI PREVENZIONE – SOCIETÀ MAFIOSA - QUOTE SOCIALI DI TERZI – AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI
La confisca disposta ai sensi dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 di una impresa costituita in forma societaria, della quale sia stato accertato il carattere mafioso per il fatto di avere stabilmente operato avvalendosi della forza di intimidazione di un'associazione mafiosa e in cointeressenza con essa, si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese le quote sociali di terzi ), nonostante l'origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della impresa da parte del proposto e laddove l'attività economica posta in essere risulti condotta sin dall'inizio con mezzi illeciti.
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Sent. n. 9774, Cass. Sez. II Penale, 11 febbraio 2015 - 06 marzo 2015
CONFISCA PREVENZIONE - IMPRESA MAFIOSA IN FORMA SOCIETARIA - DISPONIBILITÀ IN CAPO AL PROPOSTO
La confisca di una impresa costituita in forma societaria, della quale sia stato accertato il carattere mafioso per il fatto di avere stabilmente operato avvalendosi della forza di intimidazione di un’associazione mafiosa e in cointeressenza con essa, si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese le quote sociali di terzi), laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della impresa da parte del proposto e laddove la sua illecita attività si riveli assorbente in tutto o in gran parte rispetto all’attività economica dell’impresa.
Sent. n. 1693, Cass. Sez. V Penale, 17 marzo 2014
IMPRESA MAFIOSA - PERICOLOSITÀ SOCIALE DEL TITOLARE - CONFISCA - NECESSARIA CAUSALITÀ GENETICA ATTIVITÀ CRIMINALE CESPITE
Ai fini della confisca dell'impresa c.d. mafiosa non è sufficiente accertare la disponibilità del titolare ad entrare in rapporti d'affari con esponenti mafiosi, piuttosto è necessaria la prova, secondo lo statuto del giudizio di prevenzione, che l'azienda sia il frutto di attività illecita o che l'impresa si sia concretamente avvalsa, nello svolgimento della sua attività, delle aderenze mafiose del titolare. In particolare, è necessario provare che l'acquisto originario sia stato reso possibile dall'attività illecita dell'acquirente, in qualunque modo espletata e che la crescita e l'accumulo della ricchezza da parte dell'impresa sia stata concretamente agevolata dall'attività illecita del titolare appartenente alla mafia.
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Sent. n. 14044, Cass. Sez. V Penale, 25 marzo 2013
MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI - ASSENZA DI PERICOLOSITÀ SOCIALE PROPOSTO - NATURA GIURIDICA - IRRETROATTIVITÀ
La previsione contenuta nella l. 94/2009, che modificando l'art. 2 bis della l. 575/65, consente al giudice di applicare le m.d.p. patrimoniali anche prescindendo dalla verifica della pericolosità del proposto, si applica solo alle fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della legge citata, dovendosi escludere che possa trovare applicazione l'art. 200 cod. pen. che, per le misure di sicurezza e per quelle di prevenzione personali subordinate all'accertamento della pericolosità, pone una deroga all'effetto retroattivo della legge.
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Sent. n. 20489, Cass. Sez. I Penale, 26 marzo 2015
DECISIONE QUADRO 2005/212/GAI IN MATERIA DI POTERI ESTESI DI CONFISCA NON È LIMITATIVA DEL DIRITTO NAZIONALE
Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio d'Europa, in materia di poteri estesi di confisca, non ha la finalità di limitare i limiti di ammissibilità della confisca, ma di imporre una disciplina minima uniforme della repressione di reati di particolare allarme sociale e nocività economica, mediante misure di carattere patrimoniale, spesso più efficaci della stessa sanzione penale.
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Sent. n. 20636, Cass. Sez. III Penale, 20 maggio 2014
CONFISCA A SEGUITO DI ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - INTERPREAZIONE DELLA SENTENZA VARVARA C. ITALIA
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2 del d.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 così come interpretato dalla Corte EDU (sentenza Varvara), nel senso che la confisca ivi prevista non può applicarsi nel caso di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi, per violazione degli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma Cost.
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Sent. n. 21491, Cass. Sez. VI Penale, 1 febbraio 2015 - 22 maggio 2015
CONFISCA PREVEN ZIONE – NORMATIVA APPLICABILE – INDIVIDUAZIONE – PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ - DISPOSIZIONI VIGENTI AL TEMPO DELL’APPLICAZIONE DELLA MISURA
Il principio di retroattività di cui all’art. 200, primo comma, cod. pen. va inteso nel senso che le “disposizioni vigenti al tempo dell’applicazione delle misure” sono quelle in vigore alla data in cui il tribunale emette il decreto di accoglimento o di rigetto della richiesta di confisca. (Nella specie, la S.C. ha precisato che le disposizioni introdotte nel 2008 e nel 2009 – relative alla possibilità di disporre la confisca nei confronti dei soggetti di cui sia stata accertata la sola pericolosità sociale “generica”, anche prescindendo dall’attualità di quest’ultima - sono applicabili anche qualora la pericolosità del proposto emerga da fatti anteriori alla data di entrata in vigore della nuova normativa, purchè il decreto del tribunale non sia stato già emesso prima di tale data).
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Sent. n. 23598, Cass. Sez. V Penale, 5 giugno 2014
REVOCAZIONE DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE - PROVA NUOVA - VALUTAZIONE SCIENTIFICA CHE CONDUCE A RISULTATO DIVERSO - CONDIZIONI
Inammissibile si manifesta la proposta di diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti. Essa invero può costituire "prova nuova" solo quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che queste ultime e le applicazioni dei relativi principi tecnico - scientifici, possono condurre alla cognizione di fatti nuovi, se accreditate e ritenute pienamente attendibili dalla comunità scientifica.
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Sent. n. 24402, Cass. Sez. I Penale, 8 giugno 2015
PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DI ESEGUIBILITÀ DI UNA MISURA PERSONALE RIMASTA SOSPESA PER DETENZIONE DEL DESTINATARIO - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - APPELLO AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS. N. 159
Avverso il provvedimento che conferma l’eseguibilità di una m.d.p. rimasta sospesa per lo stato di detenzione carceraria del destinatario, non è esperibile il ricorso per cassazione ma l’appello ai sensi dell’art. 10 D.lgs. n. 159 del 2011.
Sent. n. 31199, Cass. Sez. I Penale, 20 marzo 2015 -17 luglio 2015
MISURE DI PREVENZIONE - SORVEGLIANZA SPECIALE – VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI - OBBLIGO DI NON DARE SOSPETTI - ABROGAZIONE
In tema di violazioni delle prescrizioni derivante da m.d.p. - nella fattispecie della sorveglianza speciale - ha affermato che in base alla disposizione di cui all’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, la prescrizione di “non dare ragione di sospetti” non è più prevista dall’ordinamento e, pertanto, la contestazione della sua violazione non integra alcuna fattispecie incriminatrice.
Sent. n. 31617, Sez. Unite Penali, 26 giugno 2015 - 21 luglio 2015
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA DI COSE COSTITUENTI PREZZO O PROFITTO DEL REATO - CONFISCA DIRETTA DI SOMME DI DENARO - ESTINZIONE DEL REATO - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI
Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato; qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato”.
Sent. n. 32353, Cass. Sez. V Penale, 16 maggio 2014 - 22 luglio 2014
MISURE DI PREVENZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - VIOLAZIONE DI LEGGE - ILLOGICITÀ MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ- QUESTIONE LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 c. 11, della l. n. 1423 del 1956 e 3 ter, c. 2, della legge n. 575 del 1965 (attualmente artt. 10, c. 3 e 27, c. 2, del d. lgs. n. 150 del 2011) - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Cost. - nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso in cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell’ambito del procedimento di prevenzione.
Sent. n. 33235, Cass. Sez. VI Penale, 22-28 luglio 2015
MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI – REVOCA DEL SEQUESTRO – RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’ESECUTIVITÀ DEL DECRETO DI REVOCA – DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO – IMPUGNABILITÀ – ESCLUSIONE
Per il principio di tassatività delle impugnazioni, non è ricorribile per cassazione il provvedimento con cui la Corte d’appello delibera, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, sulla richiesta del p.m. di sospensione dell’esecutività del decreto di revoca del sequestro.
Sent. n. 44267, Cass. Sez. I Penale, 24 settembre 2014
CONFISCA DI PREVENZIONE DEFINITIVA - TERZO ASSISTITO DA GARANZIA REALE - BUONA FEDE - ACCERTAMENTO
Sussiste l’interesse del terzo creditore assistito da garanzia reale su bene sottoposto a confisca definitiva a presentare istanza di ammissione del credito, ai sensi dell’art. 1 - Legge di stabilità del 2012, anche nel caso in cui questi abbia già ottenuto, nell’ambito del procedimento di prevenzione, l’accertamento, positivo ed irrevocabile, del proprio diritto di garanzia e della propria buona fede.
Sent. n. 46043, Cass. Sez. I Penale, 23 ottobre 2014 - 06 novembre 2014
MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE - RESTITUZIONE PARZIALE DEI BENI ACQUISITI - INCREMENTO DEL VALORE - CORRISPONDENZA
La restituzione, anche parziale, di beni già sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione, effettuata a seguito di accoglimento dell’impugnazione proposta dalla parte privata, deve essere disposta ed eseguita con riguardo alla consistenza attuale dei beni medesimi, comprensivi dell’eventuale incremento di valore derivante dal loro impiego, detratte esclusivamente le spese di gestione, diverse da quelle relative al pagamento dei compensi da corrispondersi all’amministratore giudiziario.
Sent. n. 46067, Cass. Sez. VI Penale, 6 novembre 2014
REVISIONE EUROPEA - RECEPIMENTO SENTENZA PILOTA DELLA CEDU - CONDIZIONI
La nuova ipotesi di revisione introdotta dalla Corte Cost. con la sentenza additiva n. 113 del 2011 presuppone che la decisione della Corte EDU cui sia necessario conformarsi sia stata resa sulla medesima vicenda oggetto del processo definito con sentenza passata in giudicato, oppure abbia natura di "sentenza pilota" riguardante situazione analoga verificatasi per disfunzioni strutturali o sistematiche all'interno del medesimo orientamento giuridico.
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Sent. n. 49878, Cass. Sez. VI Penale, 11 dicembre 2013
CONFISCA - BENI INTESTATI AL CONIUGE E AI FIGLI DEL PROPOSTO - PRESUNZIONE DI INTESTAZIONE FITTIZIA - ONERE DI DIMOSTRARNE L'ESCLUSIVA DISPONIBILITÀ PER SOTTRARLI ALLA CONFISCA - CONFIGURABILITÀ
Sequestro e confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sui quali pertanto grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca.
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Sent. n. 53126, Cass. Sez. VI Penale, 19 dicembre 2014
REVOCA MISURE DI PREVENZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - VIOLAZIONE DI LEGGE - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE
Unica contestazione utile a legittimare il ricorso in Cassazione è l'assenza di motivazione (perché graficamente insussistente o solo apparentemente presente) sui profili di novità fattuale sottesi all'elaborato tecnico di parte allegato, non acquisiti nel procedimento originario e destinati a rivisitare l'intero portato della valutazione già operata caduta su tale elemento essenziale del giudizio (la riferibilità sostanziale dei beni oggetto di ablazione al proposto e non alla terza interessata).
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