
Fonti
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) – Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 202, 7 giugno 2016.
Firmata nel 1950 dal Consiglio d’Europa, la convenzione è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa. Tutti i 47 paesi che formano il Consiglio d’Europa, sono parte della convenzione, 28 dei quali sono membri dell’Unione europea (UE).
La convenzione ha istituito la Corte europea dei diritti dell’uomo, volta a tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani. Ogni persona i cui diritti sono stati violati nel quadro della convenzione da uno Stato parte può adire alla Corte. Si tratta di una novità, in quanto ha conferito diritti alle persone in un contesto internazionale. Le sentenze che hanno riscontrato violazioni sono vincolanti per i paesi interessati. Il comitato dei ministri del Consiglio d’Europa vigila sull’esecuzione delle sentenze.
La convenzione ha diversi protocolli, che modificano il suo quadro, alcuni dei quali riportati a seguire.
Il trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, consente all’UE di accedere alla CEDU e un progetto di accordo di adesione è stato predisposto nel 2013.
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Accompanying the document Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual ecognition of freezing and confiscation orders
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Pubblicazione G.U.U.E. n. l. 327 del 5 dicembre 2008
Legge di ratifica n. 161 del 7 settembre 2010
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DECISIONE QUADRO 2005/212/GAI DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 2005
La Decisione si propone di assicurare che tutti gli Stati Membri dispongano di norme disciplinanti la confisca totale o parziale degli strumenti e dei proventi di reato “anche per quanto riguarda l’onere della prova relativamente all’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata”. La Decisione individua una nozione ampia di “provento di reato” assimilandovi “ogni vantaggio economico derivato da reati” senza operare una distinzione tra la derivazione diretta e quella indiretta.