
revoca della confisca – ne bis in idem – principio di legalita’ – condizioni
04 Agosto 2020 | Giurisprudenza sulla Revocazione
Corte di Cassazione, sezione VI penale, Sent. n. 1943 del 13 settembre 2018
La Corte di Cassazione resiste ancora alle pressioni esercitate dalle giurisprudenza della CEDU in materia di misure di prevenzione.
Il Supremo collegio era stato investito dal ricorso per l’annullamento del provvedimento della Corte di Appello di Reggio Calabria che aveva respinto l’istanza di parte volta alla revoca della misura di prevenzione personale e patrimoniale ai sensi dell’art. 4 del Protocollo 7 aggiunto alla CEDU, e più segnatamente per la ritenuta violazione del principio di legalità laddove i giudici della prevenzione non aveva dato una lettura tassativizzante del precetto in ordine alla ritenuta appartenenza del proposto all’associazione mafioso,la cui partecipazione era stata, poi, esclusa da una sentenza di assoluzione. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto come non vale ad individuare una sopravvenienza rilevante – destinata a porsi come violazione del generale principio di legalità per lesione del canone del ne bis in idem ( art 7 CEDU ) – ai fini della revoca del provvedimento definitivo della confisca di prevenzione, quanto dalla stessa corte sostenuto su di un’autonomia di governo del rapporti tra il giudizio di penale di responsabilità e quello sulla pericolosità sociale che non potrebbe però spingersi fino a porre a fondamento del secondo un fatto negato con sentenza irrevocabile all’esito del primo. Il principio espresso dalla corte di legittimità appare una forzatura oltre che giuridica anche intellettuale, e mal si concilia con l’evoluzione della stessa giurisprudenza della stessa corte (Sentenza SS. UU. 11/2018, Gattuso) relativa al sempre meno flessibile rapporto tra giudicato penale e di prevenzione.