
il potere del procuratore europeo di chiedere il congelamento dei beni tra il principio di sussidiarietà ed esigenze di pratica processuale
04 Aprile 2023 | news
Nota alla sentenza della Corte di Cassazione del 1.3.2023/1.3.2023, di Baldassare Lauria
La Sezione VI della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Procuratore europeo delegato della sede di Palermo e ha annullato l’ordinanza (con rinvio per un nuovo giudizio) affermando che l’art. 30, par. 1, del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) stabilisce che «almeno nei casi in cui il reato oggetto dell’indagine è punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, gli Stati membri assicurano che i procuratori europei delegati siano autorizzati a disporre o a chiedere le misure investigative (tra le quali quella del) congelamento degli strumenti o dei proventi di reato, compresi i beni, di cui si prevede la confisca da parte del giudice competente (…)».
Il caso sottoposto alla Corte di Legittimità riguardava la conferma da parte del Tribunale di Ragusa del provvedimento del GIP del medesimo Tribunale che aveva rigettato la richiesta del Procuratore europeo delegato della sede di Palermo di applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo ai fini di confisca diretta della somma di euro 25.000 o per equivalente sui beni di pari valore nei confronti di un imputato.
Nel caso all’esame dei giudici di legittimità il soggetto sottoposto ad indagini era accusato di aver presentato una domanda di finanziamento agevolato e di contributo a fondo perduto nell’ambito di un progetto di interventi per sostenere gli imprenditori in difficoltà a causa dell’emergenza da COVID-19 e di aver così ottenuto indebitamente il contributo comunitario di 25.000 euro, dichiarando in quell’istanza falsamente di essere in regola con la normativa antimafia e dichiarando altresì l’insussistenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, omettendo di dichiarare di essere stato condannato con sentenza irrevocabile e di essere stato sottoposto a sorveglianza speciale.
Il Procuratore europeo delegato della sede di Palermo al quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo ai fini di confisca diretta o per equivalente sui beni di pari valore nei confronti dell’imputato, ricorre in Cassazione sostenendo l’errore da parte del Tribunale d’appello che avrebbe escluso la legittimazione dello stesso a presentare richieste di applicazioni di misure “investigative” nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto uno qualsiasi dei reati di sua competenza.
Ora, la decisione della Suprema Corte appare, prima facie, un forzatura esegetica dello stesso Regolamento Europeo che al “considerando 12” informa le norme regolamentari al rispetto del principio di sussidiarietà (In ottemperanza al principio di sussidiarietà, l’obiettivo di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione. La situazione attuale, in cui i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione sono perseguiti penalmente solo su iniziativa delle autorità degli Stati membri dell’Unione europea, non sempre consente di conseguire tale obiettivo in misura sufficiente. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare rafforzare la lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione istituendo l’EPPO, non possono essere conseguiti dai soli Stati membri dell’Unione europea a causa della disorganicità dell’azione penale nazionale contro i reati a danno degli interessi finanziari dell’Unione e possono dunque, a motivo della competenza dell’EPPO a perseguire tali reati, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. In ottemperanza al principio di proporzionalità, quale enunciato in tale articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi e garantisce di incidere sugli ordinamenti giuridici e sulle strutture istituzionali degli Stati membri nella misura più contenuta possibile).
A ben vedere, il precetto penale di cui all’art. 316 ter c.p.(indebita percezione di erogazioni pubbliche) ha espressamente conferito il particolare rilievo edittale (pena nel max a quattro anni) alle sole ipotesi in cui il danno agli interessi finanziari dell’Unione Europea sia oltre la soglia dei 100.000 euro, sicchè la ritenuta estensione del potere inquirente (alla richiesta di congelamento dei beni) anche alle fattispecie non aggravate dal particolare danno, supera lo stesso limite dell”art. 30 del Regolamento che, al contrario, conferisce gli specifici poteri investigativi ai reati che prevedono come massimo edittale la pena di almeno quattro anni.
La motivazione della sentenza della Cassazione sembra, in verità, essere ispirata da ragioni pratiche, al fine di evitare una sovrapposizione di poteri investigativi tra Procura nazionale ed europea, ragione che determina però una compressione del principio di legalità.