
misure prevenzione – pericolosita’ sociale -indeterminatezza art. 1 d. lvo 159/2011 – violazione art. 2 prot. 4 cedu
04 Agosto 2017 | Giurisprudenza Delle Corti Europee
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, Causa DE TOMMASO c. ITALIA, Sentenza del 23 febbraio 2017
Con la sentenza del 27.02.2017 la Grande Camera della CEDU, nell’individuare nel disposto di cui all’art. 1 della L. 1423/56 – oggi trasfuso nell’art. 1 del Decreto Legislativo 159/2011 – la base legale per l’applicazione della misura di prevenzione personale al ricorrente, DE TOMMASO, ha ritenuto detta previsione legislativa non compatibile con i principi esposti nell’art.2 del Protocollo 4 aggiunto alla Convenzione, che com’è noto protegge la libertà di circolazione delle persone, e ciò atteso il deficit di determinatezza e prevedibilità della fattispecie, lasciando così al giudice della prevenzione un ampio margine di discrezionalità nell’individuazione delle condotte per l’applicabilità della misura.