
con la sentenza nr. 5/2023 la corte costituzionale coglie l’occasione per ribadire il ruolo preventivo della confisca senza condanna e del diritto penale moderno
29 Ottobre 2023 | evidenza
Nota alla Sentenza n. 5/2023 della Corte Costituzionale, di Leonardo Chiarelli
Il presente contributo intende affrontare l’annoso tema della compatibilità di forme di confisca obbligatoria senza condanna con il principio di proporzione il quale, su impulso della Corte EDU e in una prospettiva garantistica, è ormai divenuto fondamentale nel diritto penale moderno dominato da logiche efficientistiche. A tal fine, l’A. analizzerà la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 5/2023 in materia di confisca di armi ex art. 6 L. 152/1975, muovendo alcune considerazioni critiche nella parte in cui non sembra valorizzare adeguatamente il principio di proporzionalità e ragionevolezza con riguardo a misure limitative delle libertà personali. L’automatismo confiscatorio di cui alla suddetta norma appare, invero, un eccesso efficientistico particolarmente insidioso in termini di garanzie costituzionali, giacché non consente di apprezzare il concreto disvalore della condotta. In questo senso, l’A. invoca de jure condendo un ripensamento della confisca di armi in forma di confisca facoltativa, anche senza condanna. Una tale soluzione salvaguarderebbe il principio di proporzionalità, consentendo al giudice di compiere un giudizio discrezionale, oggi precluso, fondato sulla concreta gravità del fatto e sulle caratteristiche del reo.
«Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) “nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione”, sollevate, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».