
cass. sez. unite, 7 maggio 2013, n. 10532
04 Agosto 2020 | Giurisprudenza Civile
DIRITTI REALI DI GARANZIA – CONFISCA PENALE – OPPOSIZIONE DI TERZO – PREVALENZA DIRITTO DI IPOTECA ISCRITTO ANTERIORMENTE AL SEQUESTRO E ALLA CONFISCA – TEMPUS REGIT ACTUM – ONERE PROBATORIO – BUONA FEDE
I terzi creditori titolari di un diritto reale di garanzia su un immobile intanto acquisito nel patrimonio indisponibile dello Stato per intervenuta confisca possono fare valere il loro diritto di ipoteca su tale immobile soltanto previa dimostrazione della loro buona fede e dell’affidamento incolpevole, dovendosi individuare in questi due requisiti la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca. La disciplina codicistica dell’art. 2878 c.c. in materia di ipoteca va, infatti, necessariamente coordinata con la disciplina prevista dalla L. 575/1965, sicché va rilevata l’erroneità della sentenza impugnata che ha affermato la prevalenza del diritto di ipoteca iscritto anteriormente al sequestro ed alla confisca, quali misure di prevenzione, indipendentemente dall’accertamento relativo al creditore garantito.