congelamento e confisca dei beni, in vigore il decreto sul riconoscimento dei provvedimenti emessi dalle autorità dei paesi u.e.
18 Febbraio 2024 | news
L’attuazione prevede infatti una sensibile cooperazione tra autorità giudiziaria emittente il provvedimento atto a disporre il sequestro o la confisca e l’ esecuzione dello stesso, investendo anche, per quanto di Sua competenza, la Procura Europea .
Importanti novità introdotte dal decreto legislativo nr. 203 del 7 dicembre 2023 entrato in vigore In data 06 gennaio 2024 avente ad oggetto le “disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento ( UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo e del Consiglio datato 14/11/2018 , relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
La legge 4 agosto 2022 n 127, recante delega al Governo per il recepimento delle Direttive Europee e L’ attuazione di altri atti normativi dell’ Unione Europea e in particolare la disposizione di cui all’ articolo 12 della legge di Delegazione europea 2021 concerne i principi e i criteri direttivi per l adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2018/ 1805.
Con decreto legislativo 7 agosto 2015 n 137 è’ stata data attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all’ applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
Di qui le novità introdotte con il decreto legislativo 203/2023.
Trova infatti attuazione la disciplina inerente i rapporti tra gli Stati Membri vincolati dal regolamento UE 2018/1805, statuendo che per quanto non espressamente previsto dal regolamento stesso, trovano applicazione le disposizioni del codice di procedura penale vigente e delle leggi complementari in quanto compatibili.
Fermo comunque quanto previsto dal regolamento , il riconoscimento e l’esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana e ciò indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell ordinamento giuridico dello Stato di emissione.
Di non poco rilievo che lo stesso decreto Legisativo 203 del 2023 prevede inoltre che ai certificati di sequestro e confisca trasmessi all Italia per il riconoscimento e la consequenziale esecuzione sia sempre allegata una copia autentica del relativo provvedimento o comunque può essere richiesta la trasmissione dell originale.
Il decreto individua inoltre gli organi nazionali atti a interloquire con le autorità dello Stato che ha emesso il provvedimento . Il comma 4 individua la figura del Ministero della Giustizia quale autorità centrale, ferma comunque la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione .
Ruolo centrale viene inoltre riconosciuto dal decreto legislativo 203 alla PROCURA EUROPEA. Nei casi di trasmissione diretta dei provvedimenti di sequestro e confisca , l autorità giudiziaria nazionale informa il Ministero della Giustizia di quelli ricevuti o trasmessi per l esecuzione. Quando inoltre riceve un certificato di sequestro da una autorità appartenente a uno Stato membro che non partecipa alla cooperazione rafforzata sull istituzione della Procura Europea , l’autorità giudiziaria nazionale ne trasmette comunque copia alla Procura Europea stessa e ciò se il provvedimento si riferisce a un reato in relazione al quale la Procura potrebbe esercitare la competenza come previsto e disciplinato dal regolamento UE 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre.