
rgmp 58/2018, tribunale di milano, sez. misure di prevenzione, 9 ottobre 2018
04 Agosto 2020 | Giurisprudenza di Merito
STALKING – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE – INFONDATEZZA – MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI – PERICOLOSITA’ QUALIFICATA – PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA – RAGIONEVOLEZZA
Con il decreto che può leggersi in allegato, il Tribunale di Milano sezione autonoma misure di prevenzione ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 comma 1 lettera i-ter) d.lgs. n. 159/2011, come modificato dall’articolo 1 comma 1 lettera d) legge n. 161/2017, e che inserisce i soggetti indiziati del delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. tra i destinatari delle misure di prevenzione personali, per contrasto con gli artt. 3, 13, 16, 117 comma 1, 25 e 27 Cost, per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, per violazione dell’art. 2 del protocollo addizionale n. 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali come interpretati alla luce della ratio decidendi della sella sentenza De Tommaso c. Italia pronunciata dalla Grande Camera della Corte EDU il 23.2.2017 e per violazione del principio di determinatezza. Con la stessa pronuncia il Tribunale di Milano ha delineato i presupposti applicativi della nuova categoria di pericolosità qualificata introdotta con la legge n. 161/2017, nonché i limiti e le condizioni entro le quali l’autorità giudiziaria può impartire le prescrizioni connesse alla misura.