
la consulta verso la dichiarazione di incostituzionalità. attesa la decisione sulla “pericolosità generica”
24 Novembre 2018 | Corte Costituzionale, news
UDIENZA PUBBLICA 20 NOVEMBRE 2018
MISURE DI PREVENZIONE: DUBBI PER LE FATTISPECIE A “PERICOLOSITÀ GENERICA” DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE EDU DE TOMMASO c. ITALIA
Misure di prevenzione personali e patrimoniali – Soggetti destinatari – Tipologia delle misure e loro presupposti – Disciplina – Denunciato difetto di chiarezza in seguito all’interpretazione della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia.
[R.O. 146/2017 (u.p. 20 novembre 2018); R.O. 115/2017, 154/2017 (c.c. 21 novembre 2018)]
Il Tribunale di Udine (R.O. 115/2017) dubita della legittimità costituzionale degli articoli 1, 3 e 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e degli articoli 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Le disposizioni censurate, ad avviso del giudice rimettente, contrasterebbero con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU, come interpretato dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia. Come rilevato dalla Corte di Strasburgo, osserva il rimettente, le disposizioni in questione, che disciplinano la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, includendo tra i destinatari della misura i soggetti portatori di “pericolosità generica” e prevedendo tra le prescrizioni impartite gli obblighi di “vivere onestamente”, di “rispettare le leggi” e di “non dare ragione di sospetti”, difetterebbero di sufficiente chiarezza sia nella individuazione delle persone alle quali è applicabile la misura di prevenzione sia nella definizione del contenuto delle prescrizioni applicabili con la misura. Analoghe censure sono mosse dal Tribunale di Padova (R.O. 146/2017), il quale evoca anche l’articolo 25 della Costituzione, per violazione del principio di legalità, e dalla Corte d’appello di Napoli (R.O. 154/2017). I giudici rimettenti estendono le censure relative al difetto di chiarezza alle norme che rendono applicabili la misura di prevenzione patrimoniale della confisca ai soggetti cosiddetti “pericolosi generici”: articolo 19 della legge 22 maggio 1975, articoli 1, 4, comma 1, lettera c), 16, 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011. L’applicabilità della confisca di prevenzione nei confronti di tali soggetti contrasterebbe con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, e con l’articolo 42 della Costituzione.