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	Commenti a: Le misure di prevenzione patrimoniali  irrevocabili non si conformano più al principio di legalità	</title>
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		Di: Nava Graziano		</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Nava Graziano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 18:56:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Le misure di prevenzione non sono altro che un metodo repressivo al fine di colpire il patrimonio di ogni individuo sul presupposto di facente parte ad ambienti malavitosi.in quanto i beni nelle mani di un indiziato ad appartenere ad una associazione comporta una responsabilità nel reato penale,in quanto sospetto di finanziare la cosca,per cui manca il nesso dell &#039;illecito ma il responso della confisca.Da tenere presente che il tutto deriva dalla contestazione del reato associativo,ma pur essendo riconosciuto estraneo ai fatti di causa il tribunale procedi alla confisca ritenendo un metodo considerato doppio binario.la misura ritengo illegittima e viziata che il metodo dell&#039;incidente d&#039;esecuzione pur annoverato con le nuove disposizione della legge 159/2011 art28 anche se emergono elementi nuovi il giudice è trincerato sulla intangibilità del giudicato per cui diviene difficile la revoca dei beni se pur illegittima]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le misure di prevenzione non sono altro che un metodo repressivo al fine di colpire il patrimonio di ogni individuo sul presupposto di facente parte ad ambienti malavitosi.in quanto i beni nelle mani di un indiziato ad appartenere ad una associazione comporta una responsabilità nel reato penale,in quanto sospetto di finanziare la cosca,per cui manca il nesso dell &#8216;illecito ma il responso della confisca.Da tenere presente che il tutto deriva dalla contestazione del reato associativo,ma pur essendo riconosciuto estraneo ai fatti di causa il tribunale procedi alla confisca ritenendo un metodo considerato doppio binario.la misura ritengo illegittima e viziata che il metodo dell&#8217;incidente d&#8217;esecuzione pur annoverato con le nuove disposizione della legge 159/2011 art28 anche se emergono elementi nuovi il giudice è trincerato sulla intangibilità del giudicato per cui diviene difficile la revoca dei beni se pur illegittima</p>
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