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	<title>slide &#8211; Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione</title>
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	<description>Organizzazione non Governativa per la Protezione delle Libertà dell’Uomo e del Diritto di Proprietà</description>
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	<title>slide &#8211; Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione</title>
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		<title>Le nuove fattispecie di pericolosità sociale introdotte con il D.L.  92/2008 non possono applicarsi retroattivamente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 06:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[slide]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte di Appello di Catania ha annullato il provvedimento di confisca nei confronti di soggetto ritenuto pericoloso in ragione della condanna per il reato di intestazione fittizia di beni [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size"><strong>La Corte di Appello di Catania ha annullato il provvedimento di confisca nei confronti di soggetto ritenuto pericoloso in ragione della condanna per il reato di intestazione fittizia di beni  per fati consumati nel 2006, ritenendo così senza &#8220;base legale&#8221; l&#8217;applicazione della misura ai sensi dell&#8217;art. 4 lett. b) del Codice Antimafia</strong></p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-d1d1232a38db54aa1308405cc867804e" style="color:#3907e3">di Lucrezia Lauria</p>



<p>Con il decreto nr. 4/2023 IEP, emesso a seguito all’esito della camera di consiglio dell’11 luglio 2024,&nbsp;la seconda sezione penale della Corte di Appello di Catania scrive una nuova pagina della  travagliata storia della confisca di prevenzione, aprendo così un diverso orizzonte del controverso strumento ablativo italiano destinato a cambiarne la storia.</p>



<p>Nei confronti di soggetto, condannato per il reato di cui all’art. 512 bis del codice&nbsp;penale (con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 della L. 203/91), e, contestualmente, assolto dal reato di partecipazione all’associazione mafiosa, il Tribunale di Caltanissetta, presieduto dal dr. Antonio Balsamo,  nel 2014, dispose la confisca di tutto il patrimonio del proposto e dei suoi familiari, ritenendosi che a fronte dell&#8217;accertata pericolosità qualificata questi non aveva giustificato la lecita provenienza dei beni. La confisca fu confermata dalla Corte di Appello, con motivazione che evocava&nbsp;“unicamente il concetto di pericolosità sociale ascrivibile al proposto, stante l’inserimento nella categoria di cui all’art. 4 lett. B) in ragione della ritenuta colpevolezza per il reato di intestazione fittizia di beni”; provvedimento che divenne irrevocabile nel 2016.<br>Nel 2023,  i nuovi difensori  avvocati Baldassare Lauria (direttore dell&#8217;Osservatorio) e Laura Ancona con  altra richiesta di revocazione, proposta ai sensi del secondo comma dell&#8217;art. 28 CAM, hanno denunciato il difetto di legalità <em>ab origine </em>del provvedimento ablativo,  quindi la violazione degli artt. 7 della CEDU e 25 della Costituzione.</p>



<p>Così, con il decreto  depositato lo scorso 19 agosto 2024, la Corte di Appello, in accoglimento della nuova istanza di giustizia&nbsp;ha revocato totalmente il provvedimento di confisca, ordinando la restituzione di tutti cespiti patrimoniali intestati al proposto o ai suoi familiari, ritenuti al medesimo riconduciibili.  </p>



<p>Al di là degli aspetti pratici, la decisione della Corte siciliana, in contrapposizione all&#8217;orientamento giurisprudenziale pressoché totalitario, sembra anticipare un &#8220;<strong>nuovo corso&#8221; del sistema di prevenzione</strong> patrimoniale. In sintesi, secondo la Corte di appello:<br>1) la disposta confisca presenta un vizio “endemico”, per difetto della base legale&nbsp;di applicazione, essendovi stata una errata individuazione dei requisiti richiesti&nbsp;per il provvedimento ablativo, in aperta violazione dell’art. 7 della CEDU e 25 della Carta Costituzionale.</p>



<p>2) quanto al giudicato penale assolutorio dal reato di cui all’art. 416 bis, la Corte&nbsp;di Appello &#8211; richiamando la nota sentenza Gattuso &#8211; rileva che, pur avendo tale&nbsp;decisione dato contezza “dei rapporti connotati da reciproca convenienza evantaggio economico tali da poter essere ritenuti lesivi dei beni giuridici in&nbsp;rilevanza costituzionale”, l&#8217;appartenenza a un&#8217;associazione mafiosa non può&nbsp;essere confusa con una mera collateralità (il giudice penale, nella sentenza di assoluzione, aveva accertato la inesistenza di contributi causali ai fini&nbsp;dell’integrazione del reato associativo).</p>



<p>3) l’unica condanna riportata dal proposto riguarda il reato di intestazione fittizia di beni commesso nel 2006, in allora punito ai sensi dell’art. 12 quinquies del D.L.&nbsp;306/92 e oggi sussunto nell’art. 512 bis.&nbsp;Correttamente, viene evidenziato che tale&nbsp;condotta illecita, all’epoca dei fatti considerati, non poteva configurare alcuna fattispecie astratta di pericolosità, atteso che tale reato è stato introdotto nell’art. 4 lett. b del D.Lgs. 159/11 soltanto con il Decreto Legge n. 92/2008, che aveva&nbsp;inserito i reati compresi nell’art. 51 bis del codice tra quelli per cui erano&nbsp;applicabili le misure di prevenzione.<br>4) la conseguenza è che il decreto di confisca si basava su una categoria criminologica non rilevante, all’epoca dei fatti, per la prevenzione. Ragion per cui&nbsp;la confisca è priva di pertinente base legale con la conseguente revocabilità delprovvedimento di confisca per vizio c.d. “endemico”.</p>



<p>Secondo i Giudici siciliani, per la revoca del provvedimento ritenuto illegale, non deve nemmeno farsi ricorso al principio di&nbsp;retroattività delle norme, stante l’estraneità del sistema di prevenzione rispetto alla materia penale “che riguarda soltanto la disciplina della misura e non già il presupposto di essa e cioè l’esistenza a monte di&nbsp;una specifica legge configurante&nbsp;la fattispecie della pericolosità sociale”. La base legale, ed è questo l’ulteriore&nbsp;passo in avanti che viene evidenziato nel provvedimento in commento, non è strettamente connessa al tema della retroattività.  Richiamando, poi, il consolidato orientamento ermeneutico, la Corte puntualizza che la descrizione della&nbsp;categoria criminologica di cui agli artt. 1 e 4 del D.Lgs. 159/11 “<strong>ha il medesimovalore che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice, esprime cioè la previa selezione  e connotazione con fonte primaria dei parametri fattuali rilevanti rappresentati da una condotta specifica (ipotesi di indizi di commissione di un particolare reato&nbsp;–&nbsp;pericolosità qualificata) ovvero un fascio di condotte&nbsp;(pericolosità generica</strong>)”.</p>



<p>Quanto ai presupposti richiesti dall&#8217;art. 28 del CAM, la Corte precisa che <strong>il difetto originario dei presupposti  può essere dedotto senza limiti di tempo </strong>e la domanda può essere riproposta anche quando una prima richiesta sia stata respinta.</p>



<p>Si tratta, come detto, di una pronuncia innovativa nel panorama giurisprudenziale italiano che probabilmente anticipa la prossima decisione della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo nel noto caso <strong>CAVALLOTTI v/ ITALIA</strong> (<strong>Application no. 29614/2016</strong>) per il quale i giudici di Strasburgo hanno recentemente “chiesto” al Governo Italiano chiarimenti in ordine alla compatibilità del provvedimento di confisca con il principio di legalità ex art. 7 Cedu (<em>Taking into account the characterisation of the contested measure under the domestic law and case-law (compare, inter alia, Court of Cassation, judgments no. 18 of 3 July 1996, no. 57 of 8 January 2006, no. 39204 of 17 May 2013 and no. 4880 of 2 February 2015; contra, judgment no. 14044 of 25 March 2013; see also, inter alia, Consti- tutional Court, judgment nos. 21 of 9 February 2012, and no. 24 of 24 February 2019), its nature and purpose, the pro- cedures involved in its making and implementation and its severity, did the confiscation of the applicants’ assets pur- suant to Article 24 of Decree no. 159 of 2011 amount to a criminal “penalty” of “punishment” within the meaning of Article 7 § 1 the Convention (compare Arcuri v. Italy (dec.), no. 52024/99, § 2, ECHR 2001-VII, Capitani and Campa- nella v. Italy, no. 24920/07, § 37, 17May 2011, Gogitidze and Others v. Georgia, no. 36862/05, § 121, 12 May 2015, and, mutatis mutandis, Balsamo v. San Marino, nos. 20319/17 and 21414/17, § 58 et seq., 8 October 2019, and G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy [GC], nos. 1828/06 and 2 others, §§ 214 et seq., 28 June 2018?</em> <em>If so, has there been a violation of Article 7 of the Convention on account of the ordering of the confiscation notwith- standing the acquittal of the first group of applicants of the charge of participation in a mafia-type criminal organisation (see G.I.E.M. S.R.L. and Others, cited above, § 251)?</em></p>



<p>Quello della compatibilità del sistema della confisca di prevenzione con il principio di legalità è una questione che il dibattito accademico e la giurisprudenza ha, pur con un certo disagio intellettuale, marginalizzato sull&#8217;altare della lotta alla criminalità mafiosa. Eppure, già con la&nbsp;<strong>sentenza 177/1980,&nbsp;</strong>la Corte Costituzionale affermava il principio secondo cui &#8220;l&#8217;applicazione della misura, ancorchè legata, nella maggioranza dei casi, ad un giudizio prognostico,&nbsp;<strong>trovi il presupposto necessario in “fattispecie di pericolosità”, previste-descritte dalla legge&#8221;</strong>; per cui l&#8217;accento cade sul sufficiente o insufficiente grado di determinatezza della descrizione legislativa di tali fattispecie (destinate a costituire il parametro dell&#8217;accertamento del giudice), descrizione che &#8220;permetta di individuare la o le condotte dal cui accerta- mento nel caso concreto possa fon- datamente dedursi un giudizio prognostico, per ciò stesso rivolto all’avvenire&#8221;. E proprio la “sedimentazio- ne” nel tempo di tale principio ha condotto la stessa&nbsp;<strong>Corte Costituzionale con la sentenza 24/2019&nbsp;</strong>ad affermare “<em>Pur non avendo natura penale, sequestro e confisca di prevenzione restano peraltro misure che incidono pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. addiz. CEDU).<br></em>Tornando al caso Padovani, la decisione della Corte siciliana riporta il sistema nel contesto dei principi costituzionali ribadendo che  la descrizione della categoria criminologica ha il medesimo valore che in ambito penale è assegnato alla norma incriminatrice, con la conseguenza che deve essere conoscibile e conosciuta dal cittadino la condotta la cui violazione comporta la conseguente applicabilità di una misura (evidente il parallelo con il precetto e la sanzione). La base legale, come conseguenza del principio di irretroattività delle norme più sfavorevoli, comporta che la pericolosità sociale non può essere&nbsp;desunta sulla scorta di condotte illecite, non inserite all’epoca della loro&nbsp;commissione nel codice antimafia.</p>



<p></p>
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		<title>Ecco il nuovo Sistema Penale Italiano del &#8220;presunto colpevole&#8221; dove la pena è anticipata e le garanzie sono poche</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 17:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[slide]]></category>
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					<description><![CDATA[Pubblicato da &#8220;Il Riformista&#8221;, di Baldassare Lauria La misura di prevenzione patrimoniale della confisca è certamente il più efficace strumento di aggressione alla ricchezza illecita accumulata dalle organizzazioni criminali, ma [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-color has-large-font-size" style="color:#3907e3">Pubblicato da &#8220;Il Riformista&#8221;, di Baldassare Lauria</p>



<p>La misura di prevenzione patrimoniale della confisca è certamente il più efficace strumento di aggressione alla ricchezza illecita accumulata dalle organizzazioni criminali, ma ha un prezzo elevato. Fa molte vittime tra gli innocenti.</p>



<p>Nella sua massima&nbsp;espressione, la confisca di prevenzione disciplinata dal decreto legislativo 159/2011 &#8211; meglio noto come codice antimafia &#8211; riguarda quei soggetti ritenuti “<em>appartenenti alle associazioni mafiose</em>”&nbsp;e non già i membri di esse,&nbsp;ovvero coloro che partecipano al sodalizio e che cadono, se scoperti, sotto i fulmini dell’arte 416 bis c.p..&nbsp;&#8211;&nbsp;Questi ultimi, per intenderci, sono i&nbsp;veri“<em>mafios</em>i”&nbsp;che ove&nbsp;condannati subìscono la confisca&nbsp;-c.d. allargata-&nbsp;dei beni&nbsp;rispetto ai&nbsp;quali non viene dimostrata la genesi lecita.&nbsp;</p>



<p>Per gli&nbsp;“<em>appartenenti</em>”&nbsp;&#8211;&nbsp;mai imputati o addirittura assolti in quanto&nbsp;non riconducibili alla fattispecie ex art. 416 bis c.p. &#8211;&nbsp;è prevista una forma di confisca ben più insidiosa,&nbsp;che prescinde dalla condanna, e richiede&nbsp;soltanto&nbsp;l’accertamento dell’enigmaticacondizione di&nbsp;<em>appartenenza</em>&nbsp;all’associazione mafiosa.&nbsp;Sono i nuovi dannati,&nbsp;difficilmente collocabili in alcuno dei&nbsp;<em>gironi</em>&nbsp;dell’<em>Inferno</em>&nbsp;di Dante.</p>



<p>La&nbsp;singolare&nbsp;categoria&nbsp;criminologica, già&nbsp;introdotta&nbsp;con la legge 575/65 e ora trasfusa nell’art. 4 lett. a) del decreto legislativo 159/2011,&nbsp;non fa riferimento ad alcun paradigma legale appositamente normato, sicchè per essa si pone&nbsp;l’esigenza di una lettura tassativizzante&nbsp;tanto in ordine alla situazione che genera la pericolosità da appartenenza quanto in relazione alle conseguenze che ad essa conseguono, e ciò&nbsp;al fine di garantire la piena intellegibilità&nbsp;della legge,&nbsp;anche,&nbsp;al&nbsp;<em>quisque de popolu</em><em>.&nbsp;</em></p>



<p>Eppure&nbsp;a siffatta esigenza di tassatività,&nbsp;espressione del&nbsp;principio di legalità&nbsp;previsto dall’art. 7 Cedu, si&nbsp;è&nbsp;sempre&nbsp;sottratto&nbsp;il&nbsp;“diritto di prevenzione”,&nbsp;in ragione della ritenuta&nbsp;estraneità di esso&nbsp;alla c.d.&nbsp;<em>materia&nbsp;</em><em>penale</em>.&nbsp;Ben lontano dalla qualità&nbsp;semantica,il testo di legge&nbsp;non consente di fissare&nbsp;con sufficiente chiarezza i&nbsp;connotati fattuali e giuridici&nbsp;dell’<em>appartenenza</em><em>,&nbsp;</em>diversa&nbsp;dalla&nbsp;<em>partecipazione</em>. In siffatto quadro di incertezza il giudice della prevenzione, nella sua attività di ricognizione&nbsp;degli elementi&nbsp;di pericolosità,&nbsp;ha fatto ricorso&nbsp;a dati empirici piuttosto che&nbsp;a&nbsp;dati oggettivi.&nbsp;Spesso e’ stato sufficiente&nbsp;rilevare&nbsp;un mero rapporto di contiguità&nbsp;del proposto&nbsp;(anche culturale)&nbsp;conun’associazione mafiosa o&nbsp;una&nbsp;episodica&nbsp;interessenza affaristica,&nbsp;per ritenere raggiunta la&nbsp;<em>soglia</em>&nbsp;della c.d.&nbsp;appartenenza,&nbsp;nella supposizione di una indefinita&nbsp;traslazione del&nbsp;“potere”&nbsp;mafioso&nbsp;all’impresa&nbsp;con ipotetico&nbsp;rafforzamento (indebito) di essa nel mercato.</p>



<p>Ma, il vero problema è che il giudice non deve nemmeno accertare l’appartenenza alla criminalità mafiosa del proposto piuttosto deve limitarsi all’apprezzamento di semplici indizi di appartenenza, indizi che non sono quelli di cui all’art. 192 c.p.p. (<em>gravi, precisi e concordanti</em>) ma semplici sospetti derivanti dallo stile di vita, dalle&nbsp;frequentazioni personali, dall’attività svolta dal proposto.&nbsp;In altre parole, un sistema fuori controllo legale nel quale il soggettivismo del giudice&nbsp;non incontra nemmeno il vincolo della&nbsp;ragionevolezza&nbsp;logica del suo provvedimento,&nbsp;tant’è che in sede di ricorso per cassazione non è ammesso alcun sindacato sulla motivazione.</p>



<p>Il procedimento&nbsp;di prevenzione,&nbsp;a differenza del processo penale, non deve accertare l’esistenza o meno di un fatto ma semplicemente se un soggetto possa ritenersi pericoloso sulla base del suo stile di vita: pur dovendo presupporre determinati reati,&nbsp;che si assumono essere stati commessi dal proposto,&nbsp;il giudice&nbsp;è&nbsp;<strong><em>esentato</em></strong>&nbsp;dall’obbligo della prova.&nbsp;Si tratta di&nbsp;un&nbsp;<em>modus operandi</em>&nbsp;difficilmente&nbsp;compatibile con&nbsp;il principio&nbsp;della responsabilità personale&nbsp;di cui all’art. 27 Cost., un vero e proprio “<em>mostro giuridico</em>” che si nutre del pregiudizio ambientale, di dati empirici&nbsp;affermatisi&nbsp;su un&nbsp;malinteso senso&nbsp;di lotta alla mafia (in un caso all’esame del Tribunale di Trapani si affermava la probabilità della contiguità mafiosa dell’imprenditore che aveva costruito un hotel in Castelvetrano, territorio controllato dal noto latitante Messina Denaro Matteo che difficilmente avrebbe consentito questa costruzione senza un suo interesse).&nbsp;Una follia giuridica, ma tant’è.</p>



<p>Nel corso dell’ultimo decennio,&nbsp;il sistema di prevenzione ha esercitato una vera e propria“potenza di fuoco”&nbsp;in grado&nbsp;di&nbsp;cambiare&nbsp;i&nbsp;mercati attraverso la eliminazione di taluni operatori,&nbsp;pregiudicando&nbsp;l’equilibrio&nbsp;naturale&nbsp;della libera concorrenza.</p>



<p>Fino ad oggi, lo Stato&nbsp;ha vinto sempre, ha vinto&nbsp;anche quando&nbsp;ha perso. Si gioca,&nbsp;in effetti,&nbsp;una&nbsp;“partita truccata”&nbsp;perché&nbsp;anche quando l’azione di prevenzione è stata respinta il proposto si è visto restituire&nbsp;le proprie aziende&nbsp;i&nbsp;fortemente&nbsp;indebitate, compromesse&nbsp;da scelte imprenditoriali degli amministratori giudiziari&nbsp;&#8211; quando non predatorie -quasi mai adeguate ai particolari business amministrati,&nbsp;e per ciò&nbsp;già&nbsp;fuori dal mercato.</p>



<p>Risarcimento. Nemmeno a parlarne, il codice antimafia non prevede alcuna forma di riparazione o risarcimento per i danni provocati dall’errore giudiziario.&nbsp;Fa parte del gioco,&nbsp;in guerra muoiono i soldati e gli innocenti, e la lotta alla mafia è una guerra.</p>



<p>Questa è la&nbsp;“terra”&nbsp;che non appartiene al diritto&nbsp;-quello dei principi costituzionali e della convenzione europea dei diritti dell’uomo&nbsp;&#8211;&nbsp;è&nbsp;la terra di nessuno,&nbsp;la nuova frontiera del diritto penale.&nbsp;L’enorme&nbsp;diffusione&nbsp;che sta avendo l’azione di prevenzione&nbsp;in ragione della costante implementazione&nbsp;dellecategorie&nbsp;criminologiche di pericolosità&nbsp;previste dall’art.&nbsp;4 del codice antimafia&nbsp;ha generato, ormai,un vero e proprio sistema&nbsp;<em>alternativo</em>&nbsp;a quello disegnato dal codice penale e processuale, un sistema fondato non già sulla responsabilità personale per determinati reati ma su una presunzione di pericolosità sociale.</p>



<p>Soltanto recentemente, la Corte Costituzionale con la sentenza 24 del 2019, investita della verifica della conformità costituzionale dell’art. 1 del codice antimafia (<em>pericolosità&nbsp;</em><em>c.d.&nbsp;</em><em>generica</em>), ha preso atto della vera natura afflittiva delle conseguenze personali e patrimoniali derivanti dall’applicazione delle misure di prevenzione, affermando&nbsp;timidamente il vincolo del diritto di prevenzione al principio di legalità. Come a dire anche la vergogna ha il suo &nbsp;limite. Ma, la (<em>nuova</em>) storia del diritto di prevenzione deve ancora essere scritta.</p>



<p>Intanto il danno è fatto. Procedura snella, poche garanzie per il proposto, risultati certi e immediati, non risarcibilità degli errori. Un sistema degno della migliore inquisizione di storica memoria, poco importa se ha fatto una “<em>strage di diritti”.</em></p>



<p>Benvenuti nel nuovo sistema penale italiano del presunto colpevole.</p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>
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		<title>La pericolosità sociale per &#8220;appartenenza mafiosa&#8221; all&#8217;esame di legalità della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo</title>
		<link>https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/la-confisca-per-appartenenza-mafiosa-allesame-della-cedu-fattispecie-di-pericolosita-non-compatibile-con-il-principio-cio-di-legalita/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 06:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[slide]]></category>
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					<description><![CDATA[All’esame dei Giudici di Strasburgo la denunciata violazione della presunzione di innocenza della ritenuta appartenenza mafiosa dei fratelli Cavallotti assolti in sede penale per insussistenza del fatto. Articolo pubblicato dal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>All’esame dei Giudici di Strasburgo la denunciata<em> </em>violazione della presunzione di innocenza della ritenuta appartenenza mafiosa dei</strong> <strong>fratelli Cavallotti assolti in sede penale per insussistenza del fatto.</strong></p>



<p class="has-text-color" style="color:#4007e3">Articolo pubblicato dal giornale &#8220;L&#8217;Unità&#8221;, di Baldassare Lauria</p>



<p>La prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha  ammesso la causa promossa dai fratelli Cavallotti contro&nbsp; la Repubblica italiana. Gli imprenditori siciliani sono stati al centro di una singolare vicenda processuale che li ha visti, prima, assolti in sede penale dal reato di associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. e, poi, destinatari di un provvedimento di confisca dei rispettivi patrimoni personali, emesso nel 2011 dal Tribunale di Palermo, durante la “<em>chiacchierata</em>” presidenza della dr. Silvana Saguto, recentemente condannata dalla Corte d’appello di Caltanissetta per la gestione illegale dei beni sequestrati e confiscati alla mafia.</p>



<p>“<em>Quella dei Cavallotti è la madre di tutte le confische</em>” diceva la stessa Saguto in una delle conversazioni intercettate. In effetti, per l’importanza delle questioni giuridiche, il caso Cavallotti è adesso il “punto di svolta” del sistema italiano di contrasto all’arricchimento illecito.</p>



<p>I fratelli Cavallotti, Salvatore Vito, Gaetano e Vincenzo, attivi nel settore della metanizzazione in Sicilia nella metà degli anni 90, furono arrestati perchè ritenuti associati a Cosa Nostra. Secondo i ROS di Palermo gli stessi avevano intrattenuto rapporti di affari con il sodalizio criminale per ripartirsi gli appalti pubblici. Ma, con sentenza della Corte di Appello di Palermo, gli stessi venivano definitivamente assolti: non v’era l’ipotizzato “patto sinallagmatico” con cosa nostra, al contrario si accertava lo stato di soggezione alle vessazioni mafiose.</p>



<p>La confisca di prevenzione, è noto, viaggia su un binario parallelo al processo penale, al di fuori delle regole del “giusto processo” presidiate dalla Costituzione per l’accertamento penale.</p>



<p>Una vera e propria “dimensione spirituale”, dove non c’è un fatto da accertare&nbsp; e/o una colpa da addebitare. Una misura non sanzionatoria, ancorché afflittiva per la perdita definitiva del patrimonio, dunque estranea alla “materia penale”, un <em>tertium genus, </em>di chiara matrice autoctona, anticipatrice di un nuovo e ambizioso corso penale, la confisca senza condanna.</p>



<p>Così, per i giudici della prevenzione le imprese dei Cavallotti erano cresciute grazie all’appoggio della mafia nella spartizione degli appalti pubblici, sotto l’egida di Cosa Nostra.&nbsp; Un vero proprio ossimoro giuridico.&nbsp;</p>



<p>In effetti, la confisca di prevenzione è una storia di contraddizioni giuridiche, che si è sempre mossa sull’onda emotiva della legislazione emergenziale della ormai “atavica” lotta alla criminalità mafiosa.</p>



<p>Il codice antimafia del 2011, che ha messo ordine alla frammentaria legislazione in materia, prevede una specifica fattispecie di pericolosità sociale &#8211; l’<em>appartenenza all’ associazione mafiosa &#8211; </em>concetto diverso dalla <em>partecipazione </em>prevista dall’art. 416 bis c.p<em>..</em> La semantica non è di facile intelligibilità logica, nel senso che si può appartenere alla mafia senza farne parte. Così, immane è stato lo sforzo della giurisprudenza italiana nel cercare di dare un contenuto uniforme alla norma, che non travalicasse il limite dell’arbitrio e del pudore intellettuale.</p>



<p>Risultati eccezionali sul piano “quantitativo”, ma con effetti devastanti sul piano dei diritti delle persone, senza contare i negativi effetti macroeconomici della pessima gestione pubblica.</p>



<p>Gli appartenenti alla mafia sono i “<em>nuovi dannati</em>”, difficilmente collocabili in alcuno dei gironi dell’Inferno di Dante, molto spesso colpevoli di nulla, assolti in sede penale ma contigui o vicini alla mafia.&nbsp; Evidente il rischio di trasmodare nella mera &#8220;<em>prevenzione culturale”.</em></p>



<p>Una spirale di presunzioni, espressione di un paradigma giuridico fascista, fondato sulla presunzione di colpevolezza, un terreno estraneo al diritto, coltivato con il pregiudizio ambientale e con dati empirici di creazione giurisprudenziale.</p>



<p>Ora, la Corte Europea vuole vederci chiaro. Nei giorni scorsi la cancelleria della prima sezione ha chiesto al Governo Italiano di argomentare sulle plurime criticità rilevate dalla stessa Corte, con invito ad una risoluzione amichevole che eviti il processo.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1000" height="667" src="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2023/07/carlo-nordio.jpeg" alt="" class="wp-image-4373" srcset="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2023/07/carlo-nordio.jpeg 1000w, https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2023/07/carlo-nordio-300x200.jpeg 300w, https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2023/07/carlo-nordio-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure>



<p>Si assume la violazione del principio di presunzione di innocenza del giudizio di pericolosità sociale, dedotta dagli stessi fatti oggetto dell’assoluzione in sede penale. Si chiedono spiegazioni sulla determinatezza della fattispecie legale di appartenenza mafiosa, alla luce del significativo contrasto giurisprudenziali all’epoca esistente, nonché sulle garanzie difensive assicurato ai proposti.</p>



<p>La “palla” adesso è nel campo di un “altro diritto”, quello della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Sotto processo c’è il sistema della presunzione di pericolosità. Sovviene l’anatema di Leonardo Sciascia “<em>Quando tutto diventerà mafia nulla sarà più mafia”.</em></p>
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