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	<title>news &#8211; Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione</title>
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	<description>Organizzazione non Governativa per la Protezione delle Libertà dell’Uomo e del Diritto di Proprietà</description>
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	<title>news &#8211; Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione</title>
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	<item>
		<title>Confisca senza condanna, analisi comparata tra il sistema italiano e la &#8220;confisca civile&#8221; del diritto inglese, in attesa  della Grande Camera della Cedu in Cavallotti v/Italia</title>
		<link>https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/confisca-senza-condanna-analisi-comparata-tra-il-sistema-italiano-e-la-confisca-civile-del-diritto-inglese-in-attesa-della-decisione-della-grande-camera-della-cedu/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 20:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
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					<description><![CDATA[di Giulio Pagano, Solicitor abilitato in Inghilterra e Galles Una precisazione preliminare. Nel Regno Unito coesistono diversi ordinamenti giuridici. Il presente contributo analizza il sistema giuridico dell’Inghilterra e del Galles, [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-810ec0b80d68c2e11d57f7925a2e0685" style="color:#3907e3">di Giulio Pagano, Solicitor abilitato  in Inghilterra e Galles</p>



<p><strong><em>Una precisazione preliminare</em></strong><em>. Nel Regno Unito coesistono diversi ordinamenti giuridici. Il presente contributo analizza il sistema giuridico dell’Inghilterra e del Galles, che condividono un unico ordinamento, distinto da quelli della Scozia e dell’Irlanda del Nord. Ogni riferimento al diritto inglese deve intendersi riferito al diritto dell’Inghilterra e del Galles.</em></p>



<p>La legislazione inglese consente un ampio sistema di recupero patrimoniale in assenza di condanna, disciplinato principalmente dalla Parte 5 del&nbsp;<strong>Proceeds of Crime Act 2002</strong>&nbsp;(“<strong><u>POCA</u></strong>”). Tali strumenti permettono allo Stato di recuperare beni o disporne l’ablazione (“<em>forfeiture</em>”) senza dover dimostrare la sussistenza di un reato oltre ogni ragionevole dubbio e senza necessariamente ottenere una condanna penale.</p>



<p>L’ordinamento inglese non prevede un equivalente al sistema italiano di confisca preventiva fondato su concetti quali la pericolosità sociale, l’associazione di tipo mafioso o la propensione personale al crimine. Il sistema inglese è invece incentrato principalmente sulla natura giuridica del bene suscettibile di recupero, ovvero, nella dimostrazione, peraltro secondo i parametri probatori del sistema civilistico, se il bene costituisca, o rappresenti, il provento di attività illecite, oppure sia destinato ad essere utilizzato per attività illecite.</p>



<p>Un’ulteriore differenza riguarda la terminologia. Nel diritto inglese, il termine confisca (‘<em>confiscation</em>’) nel significato tecnico attribuitogli dal POCA, si riferisce esclusivamente alla confisca conseguente a una condanna penale.&nbsp;&nbsp;Invece, i principali strumenti patrimoniali applicabili in assenza di condanna sono generalmente qualificati come recupero civile (‘<em>civil recovery</em>’), congelamento (‘<em>freezing</em>’) e ablazione (‘<em>forfeiture</em>’).&nbsp;</p>



<p>Nel sistema italiano, invece il termine “confisca” è utilizzato in senso più ampio e comprende sia i casi di confisca conseguente a una condanna penale sia quelli di confisca disposta in assenza di condanna.</p>



<ol start="2" class="wp-block-list">
<li><strong><u>Confisca senza condanna?</u></strong></li>
</ol>



<p>In termini comparativi, il diritto inglese prevede forme di recupero patrimoniale in assenza di condanna nelle seguente ipotesti, ovvero quando: a) non è stata formulata alcuna imputazione penale; b) il procedimento penale è stato interrotto; c) il perseguimento penale è impossibile o impraticabile; d) il procedimento penale non ha avuto esito favorevole per l’accusa; e) la persona è stata assolta.&nbsp;</p>



<p>Nel caso&nbsp;<strong><em>SOCA v Gale</em>&nbsp;[2011] UKSC 49</strong>, la Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che il procedimento di recupero civile non era precluso dal fatto che il convenuto fosse stato precedentemente assolto all’estero da accuse penali correlate, dato che il procedimento non aveva natura penale e non comportava l’accertamento di una responsabilità penale.</p>



<p>La Corte europea dei diritti dell’uomo è giunta a una conclusione analoga nel caso&nbsp;<strong><em>Gale v United Kingdom</em></strong>, dichiarando il ricorso irricevibile e riconoscendo la natura civile del recupero previsto dalla Parte 5 del POCA.</p>



<p>Peraltro, numerose decisioni giudiziarie hanno stabilito che il c.d.&nbsp;<strong><em>recupero civile</em></strong>&nbsp;(‘<em>civil recovery’</em>) previsto dalla Parte 5 del POCA, debba essere qualificato come un procedimento civile, e non penale. In detto procedimento civile, al giudice incaricato, può essere, comunque, richiesto, in via incidentale, di valutare se si sia verificata (o meno) una condotta illecita; pertanto, per la relativa valutazione, dal punto di vista probatorio, si applica lo standard civilistico.</p>



<p>I principali strumenti normativi inglesi che consentono la sottrazione patrimoniale di beni senza condanna sono:&nbsp;</p>



<ol style="list-style-type:lower-alpha" class="wp-block-list">
<li>il recupero civile (‘<em>civil recovery’</em>) ai sensi della Parte 5 del POCA;&nbsp;</li>



<li>il congelamento e l’ablazione delle somme su conto corrente (‘<em>account freezing and forfeiture orders’</em>)<em>&nbsp;</em>ai sensi degli artt. 303Z1–303Z19 del POCA 2002</li>



<li>l’ablazione di denaro contante (‘<em>cash forfeiture’)</em>&nbsp;ai sensi degli artt. 294–303 del POCA 2002;&nbsp;</li>



<li>l’ablazione di alcuni beni di valore (‘<em>forfeiture of listed assets’</em>) ai sensi degli artt. 303B–303Z del POCA 2002, incluso l’art. 303O;&nbsp;</li>



<li>gli&nbsp;<em>Unexplained Wealth Orders</em>&nbsp;(UWO) previsti dagli artt.&nbsp;362A–362T del POCA 2002; e</li>



<li>i provvedimenti di congelamento dei beni (‘<em>freezing powers’</em>) previsti dagli artt. 245A–245S del POCA 2002.</li>
</ol>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong><u>Recupero civile ai sensi della Parte 5 del POCA</u></strong></li>
</ul>



<p>La Parte 5 del POCA costituisce il principale regime di recupero patrimoniale di natura civile operante in assenza di una condanna penale.</p>



<p>Ai sensi dell’art. 240 del POCA 2002, le autorità competenti possono promuovere procedimenti civili finalizzati al recupero di beni che costituiscono, o rappresentano, il provento di una condotta illecita (‘<em>unlawful conduct</em>’). Questo regime può riguardare beni che siano di proprietà: 1) del convenuto personalmente; 2) di società; 3) di trust; 4) di familiari; 5) del prestanome; 6) di associati; e 7) di beneficiari di donazioni.</p>



<p>L’onere della prova grava sull’Autorità procedente e lo standard probatorio richiesto è quello civilistico della preponderanza delle probabilità (‘<em>balance of probabilities</em>’).</p>



<p>I presupposti fondamentali, la cui sussistenza deve essere previamente verificata, per l’esperimento del procedimento civile per la confisca dei beni, sono:&nbsp;</p>



<ol start="1" style="list-style-type:lower-roman" class="wp-block-list">
<li><strong>“condotta illecita”&nbsp;</strong>(<em>unlawful conduct</em>), definita dall’art. 241 del POCA. La condotta è illecita se costituisce reato secondo il diritto britannico; oppure, in determinate circostanze, quand’anche trattasi di una condotta posta in essere all’estero, detta costituirebbe fattispecie di reato qualora fosse stata commessa nel Regno Unito;&nbsp;</li>



<li>“<strong>bene ottenuto mediante condotta illecita”&nbsp;</strong>(<em>property obtained through unlawful conduct</em>), definito dall’art. 242 del POCA;&nbsp;</li>



<li>“<strong>bene recuperabile”&nbsp;</strong>(<em>recoverable property</em>), ossia qualsiasi bene, mobile o immobile ottenuto mediante condotta illecita o che rappresenta tale bene, ai sensi dell’art. 304 del POCA.</li>
</ol>



<p>In particolare, nel valutare se un bene costituisca o rappresenti il provento di una condotta illecita, trovano applicazione i seguenti principi:</p>



<ol style="list-style-type:lower-roman" class="wp-block-list">
<li><strong>Tracciamento e surrogazione&nbsp;</strong>–<em>&nbsp;(follow the money)</em>:<strong>&nbsp;</strong>Se&nbsp;il bene illecito è stato venduto o trasferito, le Autorità possono &#8220;seguire&#8221; il valore nei beni sostitutivi o nei profitti generati lungo tutta la catena di transazioni, a meno che non siano finiti in mano a un acquirente in buona fede e a titolo oneroso.</li>



<li><strong>Azione&nbsp;<em>in rem</em></strong><strong><em>:</em></strong>&nbsp;Il recupero civile agisce direttamente contro il bene stesso (<em>in rem</em>), dimostrando che deriva da un crimine (es. riciclaggio, evasione, frode), indipendentemente da chi lo detiene attualmente. La questione centrale è se il bene sia recuperabile in quanto provento di una condotta illecita o rappresenti tale provento. Restano tuttavia salve le tutele previste dalla legge per gli acquirenti in buona fede e per i diritti dei terzi.</li>



<li><strong><em>Beni situati al di fuori del Regno Unito:&nbsp;</em></strong>Quando i beni si trovano all&#8217;estero, le autorità competenti possono adottare misure di recupero, congelamento o altre misure patrimoniali purché sussista il collegamento (‘connection’) richiesto dall&#8217;art. 282A del POCA tra il caso e la parte del Regno Unito competente. Tale collegamento può derivare, ad esempio, dal fatto che la condotta illecita sia stata commessa, anche solo in parte, nella giurisdizione competente, oppure che il bene o una delle persone coinvolte presentino un collegamento con essa. L&#8217;esecuzione dei provvedimenti nei confronti di beni situati all&#8217;estero resta comunque subordinata ai meccanismi di cooperazione internazionale.</li>
</ol>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>I</strong><strong>l congelamento e l’ablazione delle somme su conto corrente&nbsp;</strong></li>
</ul>



<p>Gli artt. 303Z1–303Z19 del POCA 2002 disciplinano Il congelamento e l’ablazione delle somme su conto corrente.&nbsp;</p>



<p>Un ordine di congelamento del conto può essere emesso quando vi siano ragionevoli motivi per sospettare che il denaro depositato in un conto bancario costituisca un bene recuperabile; oppure sia destinato da una persona all’utilizzo in attività illecite.</p>



<p>Nella successiva fase di ablazione, il giudice può disporre la misura qualora ritenga dimostrato, secondo il criterio della preponderanza delle probabilità, che le somme costituiscano un bene recuperabile (‘<em>recoverable property</em>’) oppure siano destinate ad attività illecite.</p>



<p>Ne consegue che, per ottenere l&#8217;ablazione delle somme depositate su un conto corrente, non è richiesta una condanna penale. La giurisprudenza britannica ha infatti costantemente affermato che è sufficiente dimostrare, secondo lo standard probatorio civilistico, che i fondi derivino da una forma identificabile di attività illecita oppure siano destinati al suo finanziamento, senza che sia necessario provare uno specifico reato secondo lo standard probatorio proprio del processo penale.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Ablazione di denaro contante</strong></li>
</ul>



<p>Gli artt. 294–303 del POCA 2002 disciplinano il sequestro, la detenzione e l&#8217;ablazione del denaro contante qualora esso costituisca un bene recuperabile oppure sia destinato ad attività illecite. La disposizione centrale è l&#8217;art. 298.</p>



<p>Anche questo costituisce un meccanismo applicabile in assenza di condanna. Il giudice può disporre l&#8217;ablazione qualora ritenga dimostrato, secondo il criterio della preponderanza delle probabilità, che il denaro costituisca un bene recuperabile oppure sia destinato ad attività illecite.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Ablazione dei beni di valore (<em>listed assets</em>)</strong></li>
</ul>



<p>Gli artt. 303B–303Z del POCA 2002 disciplinano l&#8217;ablazione di determinati beni mobili di elevato valore (<em>listed assets</em>), quali metalli preziosi, gioielli, orologi e opere d&#8217;arte. La disposizione principale è l&#8217;art. 303O.</p>



<p>Analogamente a quanto previsto per il denaro contante e per le somme depositate su conti bancari, il giudice può disporre l&#8217;ablazione quando ritenga dimostrato, secondo il criterio della preponderanza delle probabilità, che il bene costituisca un bene recuperabile oppure sia destinato, da parte di qualsiasi soggetto, ad attività illecite.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong><em>Unexplained Wealth Orders</em>&nbsp;(UWOs)</strong></li>
</ul>



<p>Gli artt. 362A–362T del POCA 2002 disciplinano gli Unexplained Wealth Orders (UWOs), mediante i quali il giudice può ordinare a una persona di fornire spiegazioni circa l&#8217;origine della ricchezza impiegata per l&#8217;acquisto di un determinato bene.</p>



<p>L’UWO ha natura investigativa e non ablatoria. Tuttavia, il mancato rispetto dell’ordine può creare una presunzione secondo cui il bene è recuperabile in successivi procedimenti di recupero civile, ai sensi dell’art. 362C.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Poteri di congelamento dei beni</strong></li>
</ul>



<p>Il POCA prevede inoltre diversi strumenti di congelamento dei beni. In particolare, i ‘<em>Property Freezing Orders’</em>, disciplinati dagli artt. 245A–245S, e gli ‘<em>Interim Freezing Orders’</em>&nbsp;emessi nell&#8217;ambito degli ‘<em>Unexplained Wealth Orders</em>’ ai sensi dell&#8217;art. 362J, consentono di impedire la disposizione dei beni durante le indagini o nel corso del procedimento di<em>&nbsp;</em>recupero civile.</p>



<ol start="3" class="wp-block-list">
<li><strong><u>Confronto con la confisca di prevenzione italiana</u></strong></li>
</ol>



<p>Si ritiene sussistano importanti analogie con il sistema della confisca di prevenzione italiana, in quanto entrambi i sistemi consentono la privazione di beni: 1) senza una condanna; 2) sulla base di uno standard probatorio inferiore a quello penale; 3) indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale; 4) in relazione a beni ritenuti di origine illecita; 5) anche quando detti beni siano detenuti tramite familiari, società, o trust.</p>



<p>Al contempo, però, esistono differenze significative tra i due sistemi.</p>



<p>Invero, il diritto britannico non consente, sic et simpliciter, e, per così dire, in via generale, la privazione di un bene semplicemente perché una persona è ritenuta socialmente pericolosa o associata alla criminalità organizzata, né esiste un equivalente diretto della confisca fondata, in quanto tale, sull’appartenenza del soggetto ad una organizzazione mafiosa.</p>



<p>Ed ancora, il sistema britannico richiede normalmente la prova che il bene specifico: a) sia stato ottenuto mediante attività illecite; b) rappresenti un bene ottenuto mediante attività illecite; c) sia bene recuperabile; d) sia destinato all’utilizzo in attività illecite.</p>



<p>La ricchezza di origine non spiegata e la sproporzione tra patrimonio e redditi leciti sono elementi rilevanti nel diritto britannico, soprattutto in relazione agli UWO e come indizi nei procedimenti di recupero civile. Tuttavia, la mera assenza di una spiegazione sull’origine della ricchezza non è normalmente sufficiente, da sola, a giustificare una confisca.</p>



<p>Come sopra evidenziato, a parere di chi scrive, l’analogia più pregnante tra i due sistemi in esame, è rappresentata dal c.d. “<em>recupero civile</em>” previsto dalla Parte 5 del POCA.</p>



<p>In estrema sintesi,&nbsp;il Regno Unito dispone di un sistema di privazione patrimoniale senza condanna. Tale sistema consente il recupero civile in assenza di una condanna penale, compresi i casi in cui non vi sia stata esperita alcuna azione penale o, in linea di principio, anche dopo l’assoluzione.</p>



<p>Tuttavia, il regime britannico è più correttamente qualificabile come un modello civile di recupero dei proventi del reato, laddove al contempo, il sistema italiano si delinea come un modello generale di confisca preventiva fondato sulla pericolosità sociale o sullo status di appartenente alla criminalità organizzata.</p>



<ol start="4" class="wp-block-list">
<li><strong>Riflessioni sul caso&nbsp;<em>Cavallotti e altri c. Italia</em></strong></li>
</ol>



<p>Pensando al caso&nbsp;<em>Cavallotti e altri c. Italia</em>&nbsp;(ricorso n. 29614/16), laddove troviamo, da un lato, nel 2010, la definitiva pronuncia assolutoria in sede penale dall’imputazione per associazione a delinquere di stampo mafioso, e, dall’altro, nel 2016, il provvedimento di prevenzione patrimoniale, con previsione di confisca di beni e società appartenenti ai medesimi soggetti, occorre osservare che tale provvedimento di confisca risulta sembra fondarsi sia sulla ingiustificata sproporzione tra il valore dei beni confiscati rispetto ai redditi dichiarati, sia sull’appartenenza dei medesimi soggetti già assolti in sede penale, ad un’organizzazione mafiosa.</p>



<p>Nel mentre si attende la decisione della Corte EDU, sulla compatibilità convenzionale o meno della confisca di prevenzione di cui al dlgs 159/2011 (c.d. codice antimafia), a parere di chi scrive, si ritiene, si possa fare riferimento al diritto inglese come un utile termine di comparazione. Esso dimostra, infatti, che i sistemi aderenti alla Convenzione prevedano di consentire forme di confisca patrimoniale senza condanna quando: 1) il procedimento che si definisce con la confisca abbia natura civilistica; 2) l’onere della prova resti a carico dello Stato; 3) lo standard probatorio sia quello della c.d. “preponderanza delle probabilità”; 4) il bene confiscato sia collegato a una condotta illecita; 5) esista un controllo giurisdizionale; 6) i diritti dei terzi siano oggetto di espressa tutela; 8) la misura che preveda la confisca rispetti il principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.</p>
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			</item>
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		<title>La confisca per equivalente, per sua natura di carattere penale, non può superare il limite del profitto illecito conseguito dal singolo concorrente nel reato</title>
		<link>https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/la-natura-penale-della-confisca-per-equivalente-non-puo-superare-il-limite-del-profitto-illecito-conseguito-dal-singolo-autore-del-reato/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 07:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
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					<description><![CDATA[Nota alla sentenza della prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo del 28.05.2026, Causa Petrignani ed altri v. Italia, di Sonia SOMMACAL La causa decisa dalla Corte concerne la [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-081f447627b798b009f01c72be24c9f4" style="color:#1b07e3">Nota alla sentenza della prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo del 28.05.2026, Causa Petrignani ed altri v. Italia, di Sonia SOMMACAL</p>



<p>La causa decisa dalla Corte  concerne la confisca di beni appartenenti ai ricorrenti, il cui valore è stato considerato equivalente al complessivo profitto dei reati commessi congiuntamente dai ricorrenti e da altri concorrenti, sulla base del principio della responsabilità solidale. Il ricorso dei ricorrenti sollevava   questioni sotto il profilo dell’articolo 7 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.. Le Autorità Nazionali, pur presupponendo  il prevalente  carattere punitivo della confisca per equivalente, ritenevano la possibilità di confiscare l’intero profitto del reato sulla base del principio della responsabilità solidale. La Corte di Cassazione aveva perciò ritenuto che la proporzionalità doveva essere valutata in relazione al contributo di ciascun concorrente al conseguimento del profitto del reato, e non in relazione alla quota di profitto di cui ciascuno fosse in possesso.</p>



<p>La Corte di Strasburgo ha accolto i ricorsi ritenendo sussistente la violazione dell&#8217;art. 7 della Convenzione nonché dell&#8217;art. 1 Protocollo 1 addizionale alla stessa convenzione.</p>



<p>L’art. 1 del Protocollo n. 1 esige altresì che ogni ingerenza sia ragionevolmente proporzionata allo scopo perseguito. In altri termini, deve essere realizzato un «giusto equilibrio» fra le esigenze dell’interesse generale della collettività e quelle della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo. Tale equilibrio non sussiste qualora le persone interessate siano state costrette a sostenere un sacrificio eccessivo (v. The J. Paul Getty Trust e altri, supra, § 374, e Todorov e altri, supra, § 187, e ulteriori richiami ivi contenuti). Allo Stato è di regola riconosciuto un ampio margine di apprezzamento quando si tratta di misure generali di strategia politica, economica o sociale (ibid., § 187; v., altresì, Telbis e Viziteu c. Romania, n. 47911/15, §§ 70-71, 26 giugno 2018).</p>



<p>Perciò, la natura dell’ingerenza, lo scopo perseguito, la natura dei diritti patrimoniali incisi, nonché la condotta del ricorrente e delle autorità statali sono fra i principali fattori rilevanti al fine di valutare se la misura contestata rispetti il richiesto giusto equilibrio e, in particolare, se imponga un sacrificio sproporzionato al ricorrente (v. Zaghini c. San Marino, n. 3405/21, § 57, 11 maggio 2023, e Ferhatović c. Slovenia, n. 64725/19, § 43, 7 luglio 2022).</p>



<p>In riferimento alle varie forme di confisca del profitto del reato, la Corte ha di regola verificato se i giudici interni avessero accertato — anche non secondo gli standard probatori penalistici — che i beni confiscati avessero un’origine illecita. Allorché tale collegamento (diretto o indiretto) è stato sufficientemente accertato, la Corte ha di regola ritenuto le misure proporzionate (v., ad esempio, Melandri c. San Marino, n. 25189/21, § 72, 12 settembre 2024; Todorov e altri, supra, §§ 212 e 215; Rummi c. Estonia, n. 63362/09, § 107, 15 gennaio 2015; e Silickienė c. Lituania, n. 20496/02, § 68, 10 aprile 2012).</p>



<p>Quanto ai provvedimenti di confisca a carattere punitivo, pur tenendo conto della discrezionalità di cui le autorità nazionali godono nell’ambito della politica criminale, la Corte ha cionondimeno affermato che l’obbligazione patrimoniale derivante dal pagamento di una sanzione può comportare un’ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà se impone un sacrificio eccessivo alla persona interessata o produce un effetto pregiudizievole sostanziale sulla sua situazione patrimoniale (v. Markus, supra, § 67). Per essere proporzionata, l’ingerenza deve essere commisurata alla gravità della violazione, e la sanzione alla gravità del reato che mira a sanzionare (ibidem, § 67, e Yaylalı, supra, § 53).</p>



<p>Così, nel caso esaminato  la Corte rileva che la confisca di importi superiori alle quote di profitto spettanti ai ricorrenti era scollegata dal loro ruolo nella commissione dei reati e dalla gravità della loro condotta. I giudici interni non hanno esaminato se gli specifici contributi dei ricorrenti alla commissione dei reati giustificassero l’affermazione di una loro responsabilità solidale: essi hanno semplicemente applicato la responsabilità solidale in modo automatico. La Corte ha già accertato che non vi sono criteri chiari per stabilire la portata di un provvedimento di confisca e che, anche ammesso che il criterio applicato in pratica sia quello della situazione patrimoniale dei concorrenti, esso non sarebbe collegato alla loro condotta criminosa (v. §§ 105-106 supra). La Corte ritiene che il provvedimento non fosse proporzionato agli scopi punitivi perseguiti (v. § 137 supra).</p>



<p><strong>&nbsp;</strong>Quanto al secondo scopo, vale a dire il ripristino della situazione patrimoniale dei ricorrenti anteriore alla commissione del reato, la Corte rileva che l’affermazione della responsabilità solidale ha lasciato i ricorrenti in una situazione patrimoniale peggiore di quella in cui essi versavano prima della commissione del reato. I provvedimenti di confisca hanno pertanto ecceduto quanto necessario al perseguimento di tale finalità, conducendo alla confisca di beni privi di collegamento — diretto o indiretto — con la commissione dei reati (v. § 136 supra).</p>



<p>La decisione ha preso atto delle osservazioni del Governo italiano, secondo cui sarebbe ragionevole non imporre ai giudici penali l’accertamento di un’intesa fra i concorrenti circa la ripartizione del profitto del reato e delegare tale compito ai giudici civili (v. § 119 supra), e pur riconscendo che ciò potrebbe, in alcuni casi, dar luogo a complesse questioni probatorie, ha rilevato che nulla indica che la questione della ripartizione del profitto dei reati fosse particolarmente complessa nel caso dei ricorrenti, e che i giudici interni non hanno neppure valutato se essa potesse essere facilmente determinata sulla base delle informazioni disponibili; inoltre, la Corte ritiene che la medesima finalità avrebbe potuto essere perseguita con misure meno restrittive, quali una determinazione preliminare delle quote basata sulle informazioni disponibili, suscettibile di essere successivamente verificata in sede civile, ovvero trattando il profitto come ripartito in parti uguali fra i condannati, come suggerito dalla recente sentenza n. 13783 del 2025 delle Sezioni Unite (v. § 41 supra).</p>



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		<title>La Corte di Cassazione prova a &#8220;resistere&#8221;  alle interferenze di legalità  della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo: ammessa la confisca anche della ricchezza di origine lecita</title>
		<link>https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/la-resilienza-della-corte-di-cassazione-alla-corte-europea-dei-diritti-delluomo-sfondato-largine-del-profitto-illecito-della-confisca-di-prevenzione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 19:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
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					<description><![CDATA[Nota alla Sent. della prima sezione della Corte di Cassazione n. sez. 435/2026 CC del 05/02/2026, di Laura ANCONA Nell&#8217;imminenza della decisione della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-257105bf7acd33d29ca40bb3a6f88d56" style="color:#4007e3"><strong>Nota alla Sent. della prima sezione della Corte di Cassazione n. sez. 435/2026 CC del 05/02/2026, di Laura ANCONA </strong></p>



<p>Nell&#8217;imminenza della decisione della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, nel Caso Cavallotti, potenzialmente idoneo a cambiare il sistema di prevenzione patrimoniale, la prima sezione della Corte di Cassazione prova a resistere, &#8220;testando&#8221; un nuovo perimetro della confisca di prevenzione.</p>



<p>Così, alla natura ripristinatoria della confisca di prevenzione, tesa al recupero del profitto illecito alla stregua dello scopo perseguito dall&#8217;istituto civilistico dell&#8217;indebito arricchimento, la sentenza della Cassazione tenta di contrapporre un diverso significato. Si afferma che &#8221; <em>la confisca di prevenzione è confisca «per sproporzione» caratterizzata dal fatto che le basi cognitive sono rappresentate: a) dalla individuazione di condotte ricorrenti, produttive di reddito illecito, tali da comportare il giudizio constatativo b) dalla verifica della sproporzione tra redditi e investimenti nel periodo, il che determina, in caso positivo, il ragionevole convincimento della esistenza di ulteriori condotte illecite produttive di reddito; c) dalla confisca di ciò che rientra nel limite della sproporzione accertata&#8221;.</em></p>



<p>In sostanza, secondo la Corte,  il carattere della sproporzione, una volta accertato, esime il giudice dalla verifica circa l&#8217;esistenza e l&#8217;entità del profitto, tanto da giustificare la totale ablazione del patrimonio del proposto <em>&#8220;Nella sproporzione, per essere chiari, va a finire tanto la redditività illecita degli episodi censiti (quelli che hanno consentito l’iscrizione del proposto nella categoria tipizzata di pericolosità) che la redditività aggiuntiva degli episodi ulteriori, ricostruiti in via indiziaria sulla base dell’analisi patrimoniale&#8221;.</em><br>Siffatta postura logico-giuridica, però, allontana la confisca di prevenzione dal perimetro legale disegnato dall&#8217;art. 24 del C.A.M. che limita la confisca al solo profitto illecito o al suo reimpiego.</p>



<p>Si afferma, senza mezzi termini, che &#8220;<strong>La confisca di prevenzione, ove si rispetti il procedimento qui descritto può, per sua natura, colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto</strong> <strong>dei singoli reati accertati durante la ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità</strong>&#8230;.&#8221; giustificando così una forma di confisca di ciò che non è profitto illecito.</p>



<p>La decisione in esame, in verità, ammette di dissentire chiaramente dal diverso principio affermato nella sentenza della sesta Sezione della stessa Corte di Cassazione , n. 29157 del 12/04/2023, Valenti, Rv. 285039 &#8211; 02, lì dove si rapporta il profitto dei reati accertati al possibile valore, in modo congruente, della confisca.</p>



<p>Quest&#8217;ultima impostazione, come detto, è stata già ribadita recentemente nella sentenza della CEDU <strong>GAROFALO c/Italia, del 13.02.2025 (Application no. 47269/18)</strong>, ove si è affermato che la confisca di prevenzione, come risultante dalle modifiche legislative del 2008-2009 e dai chiarimenti forniti nella successiva giurisprudenza nazionale, <strong>non assume carattere sanzionatorio/penale solo quando è</strong> <strong>imitata al solo&nbsp; profitto illecito o al suo reimpiego. &nbsp;</strong>Diversamente, quando la confisca incide sulla ricchezza che non è profitto illecito o derivazione di esso assume rilievo penale (Caso WELCH c/ REGNO UNITO).</p>



<p>Al contrario, la decisione della Corte di Cassazione legittima una sorta di <strong>confisca totalitaria </strong>oltrepassando il limite di cui all’art. 24 CAM che prevede esclusivamente la confisca del profitto illecito o del suo reimpiego, finendo di fatto per assumerei caratteri di una vera e propria <strong>pena patrimoniale sproporzionata, </strong>in contrasto con la tutela costituzionale della proprietà privata e con il principio di proporzione, e, quindi, in palese violazione dell’art. 1 del I° Protocollo della Convenzione EDU (oltre che con l’art. 17 della Carta europea dei diritti fondamentali e con l’art. 16 che tutela la libertà di impresa).&nbsp;</p>



<p>Il ragionamento dei Supremi Giudici sconta un vizio di fondo: si assume che &#8220;&#8230;<em><strong>la confisca di prevenzione</strong> italiana, per sua natura e conformazione legislativa, <strong>non può essere ritenuta ‘pertinenziale</strong>’ <strong>ma appartiene alla categoria della confisca ‘recuperatoria’ del&nbsp;ragionevolmente probabile&nbsp;incremento patrimoniale correlato alla condizione di pericolosità&#8221;</strong></em>, ponendosi in ulteriore contrasto con la sentenza della CEDU ISAIA c. Italia del 25.09.2025 (Ricorsi nn. 36551/22, 36926/22 e 37907/22), ove si è affermato, al contrario, la necessità&nbsp; che le autorità nazionali <strong><em>stabiliscano un nesso tra i beni da confiscare e i reati presupposto che erano stati presumibilmente commessi dalla persona in questione</em>.</strong></p>



<p>Nella fattispecie, le autorità nazionali si erano limitate a fare riferimento al fatto che il primo ricorrente era stato condannato per diversi reati&nbsp;&nbsp;<em>senza valutare se i reati presupposto avessero prodotto, nelle circostanze specifiche del caso, un guadagno finanziario significativo</em>, q<em>uindi non avevano dimostrato che i beni confiscati fossero proventi di reato né avevano effettuato alcuna valutazione dei beni esatti che avrebbero potuto essere ottenuti attraverso il reato</em>&nbsp;(cfr. Geerings c. Paesi Bassi, n. 30810/03, § 47, 1° marzo 2007, e Rummi, citata sopra, § 107).</p>



<p><strong>Dunque, il rapporto di pertinenzialità tra bene e attività illecita è, oltre che&nbsp; il requisito legale, anche il limite della confisca di prevenzione.</strong></p>



<p>A ben guardare, questo principio ha radici più profonde. Invero, con la sentenza della quinta sezione di Codesta Corte del 17 dicembre 2013 (dep. 17 marzo 2014), n. 12493, si chiariva che “<em>La confisca di prevenzione – tipica misura patrimoniale – non è collegata, a differenza di quella personale, alla qualità di mafioso del proposto, ma all’attività da lui esercitata. Pertanto, se l’appartenenza a consorterie mafiose giustifica l’applicazione di una misura personale – giacché a tale condizione è sempre collegato il pericolo di azioni illecite – per l’applicazione delle misure patrimoniali occorrono, invece, manifestazioni concrete e dimostrabili di quella mafiosità, strumentali all’accumulazione illecita di ricchezza. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che, “in tema di misure di prevenzione nei riguardi di appartenenti ad associazioni di stampo mafioso, ai fini dell’adozione della misura patrimoniale della confisca non è sufficiente la verifica della sussistenza di adeguati indizi di appartenenza del soggetto ad una associazione mafiosa per ritenere che il suo patrimonio, anche se ingente e acquisito rapidamente, sia di provenienza illecita, ma occorre anche la sussistenza di indizi inerenti ai beni che facciano ritenere, per la sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica </em><strong><em>svolta, o per altri motivi, che gli stessi siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego” </em></strong>(Cass., n. 35628 del 23/6/2004; n. 1171 del 19/3/1997; n. 265 del 5/2/1990) .</p>



<p>E’, infatti, necessario, l’accertamento quantomeno a livello indiziario, la prova: a) <strong>che l’acquisto originario sia stato reso possibile dall’attività illecita dell’acquirente, in qualunque modo espletata (mediante estorsioni, truffe, traffici illeciti, ecc), pur senza pretendere la prova di un diretto collegamento, sotto forma di nesso causale, tra l’attività – illecita – e l’acquisizione patrimoniale; b) che la crescita e l’accumulo di ricchezza da parte dell’impresa sia stata concretamente agevolata dall’attività illecita del titolare, “appartenente alla mafia” (nel senso dianzi precisato)”. </strong>In questa seconda ipotesi la Suprema Corte richiede che <strong>“l’imprenditore abbia, quantomeno, sfruttato la sua qualità mafiosa per crearsi condizioni di favore, ponendo in essere una qualsiasi delle attività idonee ad imporre, illecitamente, l’impresa sul mercato </strong>(sviamento della concorrenza, acquisizione di beni strumentali o di consumo a prezzi ingiustificatamente vantaggiosi, controllo mafioso della manodopera, ecc. ecc.)<strong>, perché solo in questo caso può dirsi&nbsp; &#8211; stando al dettato normativo – che l’incremento patrimoniale è “frutto di attività illecite”</strong>.&nbsp;</p>



<p>Anche più recentemente, detto principio è stato affermato anche in <strong>Cassazione, sezione quinta, nr, 888/2026 del 16/12/2025</strong>, riguardante un caso di pericolosità generica, “<em>Trova dunque applicazione il differente principio per il quale deve essere disposta la confisca dei soli beni che siano in rapporto di pertinenza prevenzionale rispetto alla pericolosità sociale del proposto, senza che sia necessaria la confisca totalitaria o parziale delle quote o delle partecipazioni sociali dell&#8217;azienda interessata, laddove risulti che solo tali beni, e non anche le quote o partecipazioni sociali, rientrino nella nozione di cui all’art. 24, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 </em>(Sez. 2, n. 30655 del 03/02/2023, Rappa, Rv. 284948 – 03).&nbsp;Nel caso esaminato dalla Corte, si è demandato al giudizio di rinvio, “…..ai fini del concreto accertamento di tali profili,<strong><em>anche avendo riguardo all’entità delle accertate evasioni fiscali di rilevanza penale rispetto al valore del compendio delle aziende e al momento della relativa formazione”.</em></strong></p>



<p>Appare evidente, allora, i<strong>l deciso cambio di passo della Corte di Cassazione, rispetto alle recenti pronunce della CEDU, in GAROFALO e ISAIA v. Italia,</strong> i cui principi hanno ispirato la contestazione al Governo Italiano delle plurime violazioni alla Convenzione denunciate con il ricorso CAVALLOTTI, per il cui rilievo sistemico la causa sarà decisa dalla Grande Camera.</p>



<p>La pronuncia della Corte di Cassazione sembra,  a ben riflettere,  buttare le basi di un nuovo modello di confisca, estraneo all&#8217;art. 24 del C.A.M., legato non tanto al profitto illecito piuttosto alla <strong>inspiegabilità della ricchezza</strong>, tanto da leggersi &#8220;<em>Da ciò deriva che la confisca, sul piano normativo, tende al recupero della ‘ricchezza ingiustificata’ essenzialmente attraverso le due ipotesi di cui all’art. 24, comma 1, d.lgs. 159 del 2011: a) la esistenza di prova diretta della derivazione del patrimonio dalla attività illecita; b) la esistenza di una ragionevole presunzione di derivazione, basata sulla riconosciuta sproporzione tra entrate lecite e valore degli investimenti&#8221;.</em><br>Una tale forma di confisca è, però, estranea anche alla Direttiva del Parlamento Europeo 1260/2024, il cui art. 16 che indirizza gli Stati membri ad adottare misure di confisca dei beni identificati nell&#8217;ambito di una indagine connessa un reato purché l&#8217;organo giudicante sia convinto che i beni identificati derivino condotte criminose commesse nell&#8217;ambito di una organizzazione criminale.</p>



<p>Dunque, evidenziando il necessario nesso di derivazione da un reato. </p>



<p>La decisione in commento sembra un ritorno al passato, proiettata alla difesa dello &#8220;Stato Apparato&#8221; piuttosto che dello &#8220;Stato di Diritto&#8221;, e fa della confisca di prevenzione uno strumento &#8220;senza limiti&#8221; che lascerà i giudici di merito con le mani libere. Con buona pace del diritti della persona.</p>



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		<title>La confisca di prevenzione italiana ancora &#8220;bocciata&#8221; dalla Corte  Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, per il Panel della  Grande Camera la sentenza ISAIA v. Italia può ritenersi definitiva</title>
		<link>https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/il-sistema-di-prevenzione-patrimoniale-italiano-ancora-bocciato-dalla-corte-europea-dei-diritti-delluomo-definitiva-la-sentenza-isaia-v-italia/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 05:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
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					<description><![CDATA[Si consolida la giurisprudenza garantistica sulle misure di prevenzione patrimoniali italiane. Con sentenza del 25 settembre 2025, la prima sezione della Corte Europea aveva condannato l&#8217;Italia in un caso di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<p>Si consolida la giurisprudenza garantistica sulle misure di prevenzione patrimoniali italiane. Con sentenza del 25 settembre 2025, la prima sezione della Corte Europea aveva condannato l&#8217;Italia in un caso di confisca di prevenzione: il caso Isaia contro Italia.</p>



<p>Il Governo italiano, anziché riconoscere l&#8217;errore commesso dalla magistratura, le criticità del sistema e dare immediata esecuzione alla sentenza, forte della opinione separata del giudice italiano, Raffaele Sabato, aveva chiesto alla Corte di rinviare alla Grande Camera il caso, per rimettere in discussione i principi Isaia.</p>



<p>Ieri, lunedì 11 maggio 2026, il panel dei cinque giudici ha respinto la richiesta e la sentenza Isaia è divenuta definitiva.</p>



<p>Isaia ha demolito alcuni dei capisaldi della confisca di prevenzione, stabilendone i requisiti minimi essenziali in una prospettiva garantistica.</p>



<p>Intanto, la pericolosità sociale del proposto deve fondarsi su reati che hanno in concreto prodotto un reddito. Inoltre, la semplice sproporzione non basta e il giudice deve dimostrare che ogni singolo cespite sia connesso a specifici reati, potendosi confiscare solo i beni acquistati durante il periodo della pericolosità sociale.</p>



<p>Infine, occorre dimostrare che i beni intestati ai parenti siano nella disponibilità effettiva del proposto e che derivino da sue attività illecite. Chi conosce la materia può confermare facilmente che questi principi apparentemente così basilari sono sistematicamente violati dai giudici italiani, che privano i cittadini dei loro beni facendo un uso massiccio di presunzioni.</p>



<p>Infatti, si presume l’origine illecita in caso di semplice sproporzione (valutazioni ipotetiche/indici ISTAT) e in assenza di prova contraria (spesso impossibile). Anche la capacità di produrre profitti per i reati più gravi è presunta e non c’è bisogno di accertarla caso per caso.</p>



<p>Se poi l’acquisto è avvenuto nel periodo della pericolosità, non è necessario dimostrare il legame tra ciascun bene e i reati presumibilmente commessi dal proposto. È pure possibile confiscare beni acquistati molto tempo dopo la cessazione della pericolosità, presumendo che si tratti del reinvestimento della precedente provvista illecita.</p>



<p>Si presume anche che i beni dei familiari sono nella disponibilità del proposto sulla base della semplice mancanza di redditi sufficienti.</p>



<p>Il tutto senza considerare la cosiddetta dottrina della “<em>impresa mafiosa”</em> che, anche di fronte a sentenze definitive che assolvono l’imprenditore dai reati di mafia, consente di confiscare sia i beni di comprovata origine lecita sia i beni di presunta origine illecita, a prescindere ovviamente dalla correlazione temporale.</p>



<p>Isaia ha messo in discussione anche alcune norme della stessa legge italiana.</p>



<p>Il Codice antimafia costruisce la confisca su un meccanismo di presunzione relativa di origine illecita: sproporzione + assenza di prova contraria = confisca, cioè proprio quello che Isaia dichiara in contrasto con la Convenzione.</p>



<p>Presume fittizi alcuni trasferimenti ai familiari, ribaltando sul terzo l’onere di provare la propria capacità reddituale, mentre Isaia esige un accertamento positivo della disponibilità in capo al proposto e della derivazione dai suoi proventi illeciti.</p>



<p>Consente l’applicazione della misura anche a chi è sospettato di reati non particolarmente gravi, in contrasto con la regola di Isaia, che esige reati lucrogenetici.</p>



<p>Nel caso del sequestro per equivalente, permette persino di colpire beni di indiscussa origine lecita, senza alcuna connessione con il reato presupposto.</p>



<p>Consideriamo attentamente il quadro complessivo.</p>



<p>Intanto, la Prima Sezione, il 5 maggio, ha rimesso Cavallotti e Macagnino alla Grande Camera ex articolo 30. Ha fatto una scelta prospettiva: ha riconosciuto la portata sistemica delle questioni che abbiamo sollevato e le ha promosse al piano nobile prima di pronunciarsi nel merito. Non c&#8217;è alcun precedente che la Camera abbia voluto modificare; c&#8217;è una questione che merita il massimo livello.</p>



<p>Il Collegio dei cinque, ieri, ha rigettato il rinvio Isaia ex articolo 43. Ha fatto una scelta retrospettiva: ha esaminato una sentenza già emessa, l&#8217;ha trovata coerente con la giurisprudenza della Corte, l&#8217;ha lasciata divenire definitiva. Lo ha fatto sapendo perfettamente che Cavallotti e Macagnino erano stati rimessi pochi giorni prima.</p>



<p>Queste due decisioni, lette insieme, raccontano una strategia coerente della Corte: i principi di Isaia sono compatibili con la Convenzione (altrimenti il Collegio avrebbe accolto il rinvio); ma il quadro complessivo della confisca di prevenzione italiana solleva questioni ulteriori e più radicali che meritano la Grande Camera (per questo Cavallotti e Macagnino sono stati rimessi).</p>



<p>In altre parole: la Corte sta usando i due strumenti procedurali come binari complementari. Isaia consolida lo standard sotto il livello dei diciassette; Cavallotti e Macagnino lo eleveranno al loro livello. Il messaggio implicito è che si va in una sola direzione — verso un rafforzamento delle garanzie — e si chiude la porta a possibili regressioni interpretative che il Governo italiano avrebbe potuto sperare di ottenere portando Isaia in Grande Camera.</p>



<p>I giudici di Strasburgo sono adesso chiamati a completare il quadro, non a smontarlo. Cavallotti e Macagnino gli danno l&#8217;occasione di affrontare ciò che Isaia non poteva affrontare (in particolare il rapporto assoluzione/confisca e l&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova). È una progressione, non un revirement.</p>



<p>Nel decidere Cavallotti, non si troveranno davanti a una pagina bianca. Si troveranno davanti a una giurisprudenza di Camera consolidata, avallata implicitamente dal Collegio filtro, e dovranno solo decidere se completarla affrontando i nodi che la Sezione non poteva affrontare.</p>



<p>Siamo di fronte a qualcosa di assolutamente positivo, l&#8217;orizzonte adesso è più chiaro.</p>



<p>di Pietro Cavallotti</p>
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		<title>Il caso Cavallotti sarà deciso dalla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo: la prima sezione ha ritenuto il rilievo sistemico del ricorso</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 08:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
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					<description><![CDATA[The Chamber to which the cases of&#160;Macagnino and Marzo v. Italy&#160;and&#160;Cavallotti and Others v. Italy&#160;had been allocated has relinquished jurisdiction in favour of the Grand Chamber. The cases concern confiscations [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>The Chamber to which the cases of&nbsp;<strong>Macagnino and Marzo v. Italy</strong>&nbsp;and&nbsp;<strong>Cavallotti and Others v. Italy&nbsp;</strong>had been allocated has relinquished jurisdiction in favour of the Grand Chamber.</p>



<p>The cases concern confiscations of assets, known as “preventive confiscations” in Italian law, which are measures taken in respect of individuals who, on account of their behaviour and lifestyle and on the basis of factual evidence, may be regarded as habitually living, even in part, on the proceeds of crime (on grounds of “ordinary dangerousness”), and in respect of individuals suspected, inter alia, of membership of a mafia-type organisation (on grounds of “special dangerousness”).</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&amp;id=003-8528707-12109430&amp;filename=Relinquishment%20in%20favour%20of%20the%20Grand%20Chamber%20in%20the%20cases%20Macagnino%20v.%20Italy%2C%20and%20Cavallotti%20and%20Others%20v.%20Italy.pdf">Press release</a></li>



<li><a href="https://www.echr.coe.int/web/echr/cases-pending-before-the-grand-chamber">Cases pending before the Grand Chamber</a></li>



<li><a href="https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/cp_italy_eng">Country profile: Italy</a></li>
</ul>
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		<item>
		<title>Con  &#8220;chirurgia linguistica&#8221; la  Consulta supera  la presunzione di innocenza affermata dalla Cedu in &#8220;Episcopo v. Italia&#8221; e legittima la confisca connessa al reato prescritto in appello</title>
		<link>https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/5158-2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 07:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/?p=5158</guid>

					<description><![CDATA[E&#8217; stata depositata la sentenza n. 49/2026 del 9.04.2026 con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis c.p.p.,  promosso dalla Corte d’appello di Lecce, nella parte in cui, secondo il «diritto [&#8230;]]]></description>
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<p><br>E&#8217; stata depositata la <a href="https://giurcost.org/decisioni/2026/0049s-26.html?titolo=Sentenza%20n.%2049" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sentenza n. 49/2026</strong></a> del 9.04.2026 con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 578-<em>bis</em> c.p.p.,  promosso dalla Corte d’appello di Lecce, nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», prevede che, quando è stata ordinata la confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. (Testo <em>A</em>)», il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, comma 1, lettera<em> c)</em>, del d.P.R. n. 380 del 2001, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.</p>



<p>Ad avviso della Corte rimettente, il citato art. 578-<em>bis</em>&nbsp;cod. proc. pen. si poneva&nbsp;in&nbsp;<strong>contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione</strong>, in relazione all’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché con lo stesso&nbsp;<strong>art. 117, primo comma, e con l’art. 11 Cost.</strong>, in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.</p>



<p><strong>La Corte ha dichiarato non fondate le questioni.&nbsp;</strong></p>



<p>Questo il  comunicato stampa diffuso dalla Corte.</p>



<p><em><strong>Non viola la presunzione di innocenza l’articolo 578-bis del codice di procedura penale,</strong>&nbsp;nella parte in cui stabilisce che, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell&#8217;articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall&#8217;articolo 322-ter del codice penale, il giudice d’appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decide sull&#8217;impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell&#8217;imputato.&nbsp;</em></p>



<p><em>Lo ha affermato la Corte costituzionale, con la&nbsp;<strong>sentenza numero 49</strong>, depositata oggi, pronunciandosi sulle questioni sollevate dalla Corte di appello di Lecce,&nbsp;<strong>con riguardo ad un giudizio relativo all’applicazione di una confisca urbanistica conseguente ad un reato di lottizzazione abusiva estintosi per prescrizione</strong>.&nbsp;</em></p>



<p><em>In linea con la propria sentenza numero 2 del 2026, la Corte costituzionale ha sottolineato che la decisione sull’impugnazione «ai soli effetti della confisca» non si pone in contrasto con il c.d. secondo aspetto della presunzione di innocenza sancita dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, giacché tale decisione non equivale all’attribuzione di una “responsabilità penale” al prosciolto.&nbsp;</em></p>



<p><em>La Corte ha peraltro rammentato che, nell’applicare l’articolo 578-bis del codice di procedura penale, i<strong>l giudice dell’impugnazione</strong>, chiamato ad accertare la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato,&nbsp;<strong>non deve adombrare in motivazione che il processo definito con la dichiarazione di estinzione per prescrizione si sarebbe dovuto concludere in modo diverso</strong>.&nbsp;</em></p>



<p></p>
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		<title>La Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo assegna il caso Cavallotti alla decisione della &#8220;Grande Camera&#8221;. Adesso è a rischio l&#8217;intero sistema della confisca di prevenzione antimafia</title>
		<link>https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/caso-cavallotti-la-corte-europea-dei-diritti-delluomo-rimette-la-decisione-del-ricorso-alla-grande-camera-elevando-cosi-la-vicenda-a-caso-pilota/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 07:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
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					<description><![CDATA[La richiesta era stata avanzata dal difensore dei ricorrenti principali, i fratelli CAVALLOTTI, dall’’Avv. Baldassare LAURIA, in ragione del “rilievo sistemico” che le denunciate violazioni dei principi di diritto sovrannazionali [&#8230;]]]></description>
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<p></p>



<p>La richiesta era stata avanzata dal difensore dei ricorrenti principali, i fratelli CAVALLOTTI, dall’’Avv. Baldassare LAURIA, in ragione del “<strong>rilievo sistemico”</strong> che le denunciate violazioni dei principi di diritto sovrannazionali possono provocare sull’intero impianto normativo della lotta alla criminalità organizzata ed economica.</p>



<p>I fratelli CAVALLOTTI, imprenditori di Belmonte Mezzagno nel settore della metanizzazione, negli anni novanta furono arrestati per associazione mafiosa, e dopo un lungo calvario processuale, nel 2010, definitivamente&nbsp; assolti, con formula piena, perchè il fatto non sussiste.&nbsp;</p>



<p>La storia sembrava finita. Nel 2011, invece, nell’ambito del procedimento di prevenzione, frattanto intrapreso dalla D.D.A di Palermo, Il Tribunale di prevenzione, presieduto dalla dr. Silvana SAGUTO, ordinava la confisca dell’intero patrimonio, aziendale e personale dei fratelli Cavallotti, di fatto lasciandoli in una situazione di vera povertà.</p>



<p>Secondo il Tribunale di Palermo, i Cavallotti erano da ritenersi soggetti <strong><em>appartenenti all’associazione mafiosa,</em></strong> con la quale avevano stretto intensi rapporti di affari nel sistema di spartizione degli appalti pubblici, e ciò sebbene nel processo penale fosse stato accertato l’esatto contrario.</p>



<p>A nulla è valsa la battaglia giudiziaria intrapresa. Lo stesso Tribunale di Palermo nel 2019 rigettò l’istanza tesa alla revoca della confisca.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="870" height="489" src="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2026/04/CEDU-1.jpeg" alt="" class="wp-image-5118" srcset="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2026/04/CEDU-1.jpeg 870w, https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2026/04/CEDU-1-300x169.jpeg 300w, https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2026/04/CEDU-1-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></figure>



<p><strong>Adesso, però, la battaglia giudiziaria dei CAVALLOTTI rischia di abbattere l’intero sistema normativo italiano del codice antimafia</strong>.</p>



<p>Il ricorso presentato dall’Avv. Baldassare Lauria, nell’interesse degli stessi imprenditori, ha denunciato una serie di violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, mettendo in risalto le contraddizioni del sistema italiano anche rispetto agli <strong>altri ordinamenti giuridici europei, ove liuto della</strong> <strong>confisca&nbsp; senza reato è sconosciuta</strong>.</p>



<p>All’epoca, la giurisprudenza italiana, invece, affermava l’assoluta autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, tanto da potersi utilizzare gli stessi elementi probatori, che avevano condotto all’esito assolutorio, per giustificare l giudizio di appartenenza mafiosa.</p>



<p><strong>Secondo l’Avv. Baldassare LAURIA</strong> “<em>Le norme sulla confisca di prevenzione, introdotta con legge Rognoni-La Torre, nel 1982, è una legge del tutto illiberale che, di fatto, ha permesso il consolidamento, nell’ordinamento italiano di un vero e proprio </em><strong><em>sistema penale del presunto colpevole, </em></strong><em>dove la pena è anticipata rispetto alla decisione finale, dove i proposti  non avevano alcun diritto di difesa (soltanto con legge del 2017 il legislatore del codice antimafia ha previsto il diritto alla prova). Si tratta  di un sistema che funziona come  una sorta di “clausola di riserva” che lo Stato italiano ha utilizzato, principalmente nei confronti dei soggetti assolti dal reato di associazione mafiosa. Una vera e propria giustizia dispotica”.</em></p>



<p>Assolti perchè non mafiosi, ma appartenenti alla mafia. Una contraddizione, oltre che logica, giuridica che adesso la Corte Europea può bocciare per riportare il sistema normativo italiano nel solco ella garanzie costituzionali e del Diritto Unionale”.</p>



<p>Con l’assegnazione alla causa alla Grande Camera, la vicenda Cavallotti diventa un “<strong>caso pilota”</strong> che, in caso di esito positivo, <strong>obbligherà dello Stato italiano di adeguare l’intero sistema del codice antimafia, </strong>legittimando, così, anche gli altri soggetti incisi da provvedimenti analoghi a chiedere la revoca dei rispetti i provvedimenti di confisca.</p>



<p><strong>Una vera e propria rivoluzione</strong>, il cui costo economico non è calcolabile.&nbsp;<strong>Il caso Cavallotti, però, è anche l’occasione per correggere la deriva illiberale dello Stato italiano.</strong></p>
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		<item>
		<title>L&#8217;evasione fiscale della società, accertata in  sede  penale, non determina l&#8217;illiceità della relativa impresa, con esclusione della confisca totalitaria del capitale sociale e del compendio aziendale</title>
		<link>https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/laccertata-evasione-fiscale-della-societa-accertata-in-sede-penale-non-determina-lilliceita-della-relativa-impresa-con-esclusione-della-confisca-totalitaria/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 09:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
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					<description><![CDATA[Con la sentenza della quinta sezione penale del 16.12.2025, nel ricorso PONTORIERO Giuseppe, la Corte di Cassazione ha annullato, per la seconda volta, il decreto di rigetto della Corte di [&#8230;]]]></description>
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<p>Con la sentenza della quinta sezione penale del 16.12.2025, nel ricorso PONTORIERO Giuseppe, la Corte di Cassazione ha annullato, per la seconda volta, il decreto di rigetto della Corte di Appello di Milano che, giudicando ai sensi dell&#8217;art. 28 C.A.M. per la revocazione della confisca disposta dal Tribunale di Torino, aveva ritenuto il carattere illecito, alla stregua dell&#8217;impresa mafiosa, delle società riconducibili al proposto nei confronti delle quali erano state accertate, in sede penale, condotte di evasioni fiscale riguardanti gli anni di imposta dal 2004 al 2009.</p>



<p>Originariamente, il proposto era stato ritenuto portatore anche di pericolosità qualificata, in ragione delle sentenze di condanna che lo riguardavano per riciclaggio e d&#8217;intestazione fittizia di valori, in concorso con alcuni esponenti della <em>ndrangheta </em>piemontese. Ma, a seguito di revisione, la stessa Corte di Appello di MIlano aveva revocato dette condanne, facendo così residuare sul piano della pericolosiità sociale la sola fattispecie di pericolosità generica.</p>



<p>E, tuttavia, àdita per la revocazione ai sensi della lett. a) dell&#8217;art. 28 C.A.M., la Corte territoriale, pur riconoscendo il venir meno della pericolosità qualificata, aveva confermato la confisca del capitale sociale delle due società e quindi del pertinente compendio aziendale.</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-39ede6db8c9d0df633dde7401dbcb05d" style="color:#4007e3"><strong>Perciò, accogliendo il ricorso degli avvocati Baldassare LAURIA e Davide RICHETTA, <strong>la Corte di Cassazione </strong>ha annullato detta decisione disponendo un nuovo giudizio.</strong></p>



<p>Secondo i giudici supremi, &#8220;<em>le aziende in questione non possono essere considerate mafiose in maniera tale da giustificarne la confisca totalitaria poiché, nonostante l&#8217;origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, l&#8217;attività economica risulti condotta, sin dall&#8217;inizio, con mezzi illeciti (Sez. 5, n. 32017 del 08/03/2019, Roma, Rv. 277099; Sez. 2, n. 9774 del 11/02/2015,&nbsp;D’Agui,&nbsp;Rv. 262622). Qualora il consolidamento e l&#8217;espansione dell&#8217;attività economica siano stati sin dall&#8217;inizio agevolati dall&#8217;organizzazione criminale, infatti, la confisca di prevenzione di un complesso aziendale non può essere disposta solo con riferimento alla quota ideale riconducibile all&#8217;utilizzo di risorse illecite, non potendosi distinguere, in ragione del carattere unitario del bene, l&#8217;apporto di componenti lecite riferibili alla capacità e all’iniziativa imprenditoriale da quello imputabile ai mezzi illeciti, specie (Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Di Vincenzo, Rv. 259871).</em></p>



<p>Nella fattispecie per cui è processo, le aziende confiscate, invece, nello svolgimento della loro attività,&nbsp;peraltro cominciata ben prima dell’anno 2004 nel&nbsp;quale ha avuto inizio la pericolosità sociale, hanno utilizzato <em>anche</em> strumenti illeciti, come le accertate evasioni fiscali, per incrementare i propri redditi.</p>



<p><em>Trova, dunque, applicazione il differente principio per il quale deve essere disposta la confisca dei soli beni che siano in rapporto di pertinenza prevenzionale rispetto alla pericolosità sociale del proposto, senza che sia necessaria la confisca totalitaria o parziale delle quote o delle partecipazioni sociali dell&#8217;azienda interessata, laddove risulti che solo tali beni, e non anche le quote o partecipazioni sociali, rientrino nella nozione di cui all’art. 24, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 </em>(Sez. 2, n. 30655 del 03/02/2023, Rappa, Rv. 284948&nbsp;–&nbsp;03).</p>



<p>Ai fini del concreto accertamento di tali profili, anche avendo riguardo&nbsp;all’entità delle accertate evasioni fiscali di rilevanza penale rispetto al valore del&nbsp;compendio delle aziende e al momento della relativa formazione, il decreto impugnato deve allora essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione&#8221;.</p>



<p></p>
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		<title>La CEDU &#8220;destabilizza&#8221; ancora il sistema della confisca di prevenzione e nella causa Isaia condanna l&#8217;Italia per violazione dell&#8217;art. 1 Prot. 1 della Convenzione</title>
		<link>https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/la-cedu-destabilizza-il-sistema-della-confisca-di-prevenzione-e-condanna-litalia-nella-causa-isaia-con-il-voto-contrario-de-giudice-italiano-sabato/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 20:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
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					<description><![CDATA[Il caso esaminato dalla Corte riguarda la «confisca preventiva» dei beni dei ricorrenti, disposta dai tribunali nazionali competenti ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Il caso esaminato dalla Corte riguarda la «confisca preventiva» dei beni dei ricorrenti, disposta dai tribunali nazionali competenti ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione – «Decreto n. 159/2011»), in quanto il primo ricorrente era stato considerato una persona pericolosa per la società durante un certo periodo di tempo e i beni confiscati erano ritenuti proventi di attività illecite commesse o presumibilmente commesse durante tale periodo. I ricorrenti hanno lamentato che le decisioni dei tribunali nazionali non erano conformi alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale e dalla giurisprudenza per l’imposizione della misura contestata.</em>”. Il ricorso è stata <em><strong> esaminato  esclusivamente alla luce dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione&nbsp;</strong>(cfr., per lo stesso approccio, Todorov e altri c. Bulgaria, nn. 50705/11 e altri 6, § 129, 13 luglio 2021; Yordanov e altri c. Bulgaria, nn. 265/17 e 26473/18, § 69, 26 settembre 2023; e Mandev e altri c. Bulgaria, nn. 57002/11 e altri 4, § 78, 21 maggio 2024)</em>”.</p>



<p><em>La Corte ribadisce che il primo e più importante requisito dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 è che qualsiasi interferenza da parte di un’autorità pubblica con il pacifico godimento dei beni debba essere legittima: la seconda frase del primo comma autorizza la privazione dei beni solo «alle condizioni previste dalla legge» e il secondo comma riconosce che gli Stati hanno il diritto di controllare l’uso dei beni applicando le «leggi». Inoltre, lo Stato di diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è insito in tutti gli articoli della Convenzione (cfr. Lekić c. Slovenia [GC], n. 36480/07, § 94, 11 dicembre 2018).</em></p>



<p>L’articolo 1 del Protocollo n. 1, che garantisce in sostanza il diritto di proprietà, comprende tre norme distinte. La prima, espressa nella prima frase del primo paragrafo, sancisce il principio del godimento pacifico dei beni in generale. La seconda norma, contenuta nella seconda frase dello stesso paragrafo, riguarda la privazione dei beni e la sottopone a determinate condizioni. La terza, contenuta nel secondo paragrafo, riconosce che gli Stati contraenti hanno il diritto, tra l’altro, di controllare l’uso della proprietà in funzione dell’interesse generale. La seconda e la terza norma, che riguardano casi particolari di interferenza con il diritto al pacifico godimento dei beni, devono essere interpretate alla luce del principio generale sancito dalla prima norma (cfr., tra le molte altre autorità, Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, § 44, CEDU 1999-V; cfr. anche Todorov e altri, § 179, e Yordanov e altri, § 97, entrambi citati sopra). L’esistenza di una base giuridica nel diritto interno non è di per sé sufficiente a soddisfare il principio di legalità. <strong>Inoltre, la base giuridica deve avere una certa qualità, ovvero deve essere sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione e nelle sue conseguenze </strong>(cfr. Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC], n. 38433/09, § 187, CEDU 2012), compatibile con lo Stato di diritto e fornire garanzie procedurali sufficienti contro l’arbitrarietà (cfr. Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia [GC], n. 71243/01, § 96, 25 ottobre 2012). Il requisito della legittimità richiede anche il rispetto delle disposizioni pertinenti del diritto interno (cfr. East West Alliance Limited c. Ucraina, n. 19336/04, § 167, 23 gennaio 2014; Dimitrovi c. Bulgaria, n. 12655/09, § 44, 3 marzo 2015; e Zlínsat, spol. S r.o. c. Bulgaria, n. 57785/00, §§ 97-98, 15 giugno 2006).</p>



<p>Qualsiasi interferenza da parte di un’autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni può essere giustificata solo se serve un interesse generale legittimo. Il principio di «<strong>equo equilibrio</strong>» insito nell’articolo 1 del Protocollo n. 1 presuppone di per sé l’esistenza di un interesse generale della collettività (cfr. The J. Paul Getty Trust and Others, citata sopra, § 335, con ulteriori riferimenti).[…]</p>



<p>Quanto riguarda in particolare la misura di «confisca preventiva» prevista dalla legge italiana, la Corte ha ribadito  che essa era intesa a garantire che il crimine non pagasse e a impedire l’arricchimento ingiustificato, privando l’interessato e i terzi che non avevano un diritto valido sui beni da confiscare dei proventi delle attività criminali, e che era quindi essenzialmente di natura riparatoria e non punitiva<em>&nbsp;(cfr. Garofalo e altri c. Italia (dec.), nn. 47269/18 e altri 3, § 134, 21 gennaio 2025).</em></p>



<p>Nel caso esaminato, la Corte ritiene che il regime italiano di confisca senza condanna perseguiva uno scopo legittimo di interesse pubblico, ovvero evitare l’arricchimento ingiusto derivante da reati penali, privando le persone interessate dei profitti illeciti<em>&nbsp;(cfr. Garofalo e altri, citato sopra, § 133; Todorov e altri, citato sopra, § 186).</em> Si è ribadito <em> </em> che,&nbsp;sebbene l’articolo 1 del Protocollo n. 1 non contenga requisiti procedurali espliciti, essa ha costantemente richiesto che i procedimenti interni offrano alla persona lesa una ragionevole opportunità di sottoporre il proprio caso alle autorità competenti al fine di contestare efficacemente le misure che interferiscono con i diritti garantiti da tale disposizione. Per accertare se tale condizione sia stata soddisfatta, occorre esaminare in modo globale le procedure applicabili&nbsp;(cfr. Rummi c. Estonia, n. 63362/09, § 104, 15 gennaio 2015).</p>



<p>E&#8217; stato <b><i>osservato, cos</i></b>ì, che si può affermare l’esistenza di norme giuridiche comuni europee e persino universali che incoraggiano la confisca dei beni collegati a reati gravi quali la corruzione, il riciclaggio di denaro e i reati di droga, senza che sussista una precedente condanna penale. In secondo luogo, l’onere di provare l’origine lecita dei beni che si presume siano stati acquisiti illecitamente può essere legittimamente trasferito ai convenuti in tali procedimenti non penali di confisca, compresi i procedimenti civili in rem. In terzo luogo, le misure di confisca possono essere applicate non solo ai proventi diretti del reato, ma anche ai beni, compresi i redditi e altri benefici indiretti, ottenuti convertendo o trasformando i proventi diretti del reato o mescolandoli con altri beni, eventualmente leciti. Infine, le misure di confisca potrebbero essere applicate non solo alle persone direttamente sospettate di reati penali, ma anche a terzi che detengono diritti di proprietà senza la necessaria buona fede, al fine di nascondere il loro ruolo illecito nell’accumulo della ricchezza in questione&nbsp;(cfr. Gogitidze e altri, §§ 105 e 107, e Telbis e Viziteu, § 76, entrambi citati sopra).</p>



<p>E, tuttavia, lLa Corte&nbsp;<strong>ha espresso serie preoccupazioni in merito alla legislazione nazionale che prevedeva che le procedure per l’imposizione di misure simili potessero essere avviate non solo per reati particolarmente gravi come quelli relativi alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, alla corruzione nella pubblica amministrazione o al riciclaggio di denaro, o altri reati che si poteva presumere generassero sempre reddito, ma anche per una serie di altri reati, oltre ad alcuni illeciti amministrativi</strong>(cfr., in particolare, Yordanov e altri, § 115, e Todorov e altri, § 200, entrambi citati sopra). Inoltre,&nbsp;<strong>sebbene la Corte abbia ritenuto legittimo che le autorità nazionali competenti emettessero ordinanze di confisca sulla base di una preponderanza di prove che suggerivano che i redditi legittimi dei convenuti non potevano essere sufficienti per consentire loro di acquistare la proprietà in questione</strong>&nbsp;(cfr. Gogitidze e altri, § 107; Telbis e Viziteu, § 68; e Balsamo, § 91, tutti citati sopra),&nbsp;<strong>ha chiarito che la possibilità di imporre tali misure dovrebbe essere subordinata alla necessità di individuare discrepanze «significative» tra il reddito legale accertato di una persona e i beni da essa posseduti</strong>&nbsp;(cfr. Todorov e altri, citato sopra, § 204).</p>



<p>Nel caso esaminato, allora<strong>, la Corte ha chiarito che era necessario che le autorità nazionali stabilissero un nesso tra i beni da confiscare e i reati presupposto che erano stati presumibilmente commessi dalla persona in questione</strong>&nbsp;(cfr. Todorov e altri, citato sopra, § 212, relativo a una confisca estesa successiva alla condanna, e Yordanov e altri, citato sopra, § 124, relativo anch’esso a una confisca non basata su una condanna). Questo approccio è stato sviluppato dalla Corte nelle cause Todorov e altri e Yordanov e altri sulla base della sua giurisprudenza precedente. In particolare, la Corte ha osservato che nei casi precedenti aveva tenuto conto del fatto che le autorità nazionali che avevano ordinato la confisca avessero stabilito la provenienza criminale dei beni in questione. Ad esempio, nella causa G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia ([GC], nn. 1828/06 e altri 2, § 301, 28 giugno 2018) ha rilevato nella sua analisi di proporzionalità il grado di colpevolezza o negligenza da parte dei ricorrenti. In altri casi, come Phillips (citato sopra, § 53), Veits (citato sopra, § 74) e Silickienė (citato sopra, § 68), ha cercato di accertarsi che l’origine illecita o criminale dei beni da confiscare fosse stata accertata nei procedimenti interni, anche se non secondo uno standard di prova di diritto penale.&nbsp;<strong>Per contro, la Corte ha riscontrato violazioni delle disposizioni della Convenzione in alcuni altri casi di confisca in cui le autorità nazionali non avevano dimostrato che i beni confiscati fossero proventi di reato né avevano effettuato alcuna valutazione dei beni esatti che avrebbero potuto essere ottenuti attraverso il reato</strong>&nbsp;(cfr. Geerings c. Paesi Bassi, n. 30810/03, § 47, 1° marzo 2007, e Rummi, citata sopra, § 107).</p>



<p>Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che, nel determinare se fosse stato raggiunto il giusto equilibrio richiesto dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 nei casi riguardanti la confisca di beni presumibilmente derivanti da attività illecite, fosse necessario valutare se i tribunali nazionali avessero fornito alcuni dettagli in merito alla presunta condotta criminale da cui avrebbero avuto origine i beni da confiscare e dimostrato in modo ragionato che tali beni potevano essere il provento della condotta criminale dimostrata o presunta&nbsp;(cfr. Todorov e altri, § 215, e Yordanov e altri, § 124, entrambi citati sopra).</p>



<p>Con specifico riferimento alla misura di “confisca preventiva” prevista dalla legge italiana, nella causa Garofalo e altri (citata sopra) la Corte ha ritenuto che essa non potesse essere considerata una sanzione, ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione, in ragione di una serie di limitazioni previste dalla legge nazionale applicabile e dalla giurisprudenza e, in particolare, al fatto che la confisca in questione poteva essere applicata esclusivamente nei confronti di beni che si presumeva avessero origine da attività illecite, a causa della mancanza di prove che ne dimostrassero l’origine lecita (ibid., § 129); che la misura poteva essere giustificata solo nella misura in cui i reati presumibilmente commessi dall’interessato fossero fonte di profitti illeciti, di importo ragionevolmente congruente con il valore dei beni da confiscare (ibid., § 130); che la misura potesse essere applicata solo in relazione ai beni acquisiti dall’interessato durante il periodo in cui avrebbe presumibilmente commesso reati penali che comportavano profitti illeciti, dimostrando così che tale misura mirava a prevenire l’arricchimento ingiustificato sulla base della commissione di reati penali (ibid., § 131); e che essa doveva essere applicata solo in relazione ai profitti illeciti derivanti dai reati presumibilmente commessi dall’interessato, senza estendersi al prodotto del reato&nbsp;(ibid., § 132).</p>



<p> Per quanto riguarda le garanzie procedurali e in particolare lo standard di prova imposto alle autorità nazionali,&nbsp;ogniqualvolta un provvedimento di confisca fosse il risultato di un procedimento relativo ai proventi di reati gravi, la Corte non ha richiesto la prova «al di là di ogni ragionevole dubbio» dell’origine illecita dei beni in tali procedimenti. È stato invece ritenuto sufficiente, ai fini del controllo di proporzionalità ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, il bilanciamento delle probabilità o l’elevata probabilità dell’origine illecita, unitamente all’incapacità del proprietario di provare il contrario&nbsp;(cfr. Silickienė, §§ 60-70; Balsamo, § 91; Telbis e Viziteu, § 68; e Zaghini, § 62, tutti citati sopra).&nbsp;Tuttavia, la Corte ha chiarito che l’ordinamento giuridico interno dovrebbe limitare il periodo di tempo in cui i beni in questione possono essere confiscati, al fine di non rendere eccessivamente oneroso per l’interessato fornire la prova del reddito lecito o della provenienza lecita dei beni acquisiti molti anni prima dell’avvio del procedimento di confisca&nbsp;(cfr. Todorov e altri, <em>§ 201-02, e Yordanov e altri, §§ 116-17, entrambi citati sopra).</em></p>



<p>Invero, la Convenzione ha concesso alle autorità nazionali la facoltà di applicare misure di confisca non solo alle persone direttamente accusate di reati, ma anche ai loro familiari e altri parenti stretti che si presumeva possedessero e gestissero informalmente i beni “illeciti” per conto dei sospetti autori dei reati, o che comunque non possedevano il necessario status di buona fede&nbsp;(cfr. Gogitidze e altri, citato sopra, § 107, e Tebis e Viziteu, citata sopra, § 68, con ulteriori riferimenti).&nbsp;La Corte ha ritenuto ragionevole che i ricorrenti, che si presumeva avessero indebitamente beneficiato dei proventi dei reati commessi dai loro familiari, fossero tenuti ad assolvere la loro parte dell’onere della prova confutando i fondati sospetti del pubblico ministero circa l’origine illecita dei loro beni&nbsp;(cfr. Balsamo, § 91, e Telbis e Viziteu, § 77, entrambi citati sopra).&nbsp;Tuttavia, la Corte ha richiesto alle autorità nazionali di dimostrare l’esistenza di un nesso tra i beni in questione e i reati commessi dal presunto autore del reato, senza basarsi sulla semplice discrepanza tra le entrate e le spese della persona proprietaria dei beni&nbsp;(cfr. Todorov e altri, citata sopra, § 221).</p>



<p>Fintantoché è stata effettuata l’analisi del nesso tra i beni da confiscare e i reati presupposto, la Corte si rimette generalmente alla valutazione dei tribunali nazionali, a meno che i ricorrenti non abbiano dimostrato che tale valutazione è arbitraria o manifestamente irragionevole&nbsp;(cfr. Yordanov e altri, citata sopra, § 125, con ulteriori riferimenti). <em>T</em>enuto conto dei principi generali sopra ribaditi e delle denunce dei ricorrenti,&nbsp;<strong>la Corte ritiene che nel caso di specie sia necessario valutare se i tribunali nazionali abbiano motivato in modo ragionato e sulla base di una valutazione obiettiva dei fatti e delle reati gravi che generano redditi illeciti</strong>&nbsp;(cfr. paragrafo 74 sopra). In tale contesto, la Corte ha chiesto alle autorità nazionali di fornire almeno alcuni dettagli in merito alla presunta condotta illecita che ha portato all’acquisizione dei beni da confiscare e di stabilire un nesso tra tali beni e la condotta illecita (Todorov e altri, citato sopra, §§ 220 e 238), in particolare dal punto di vista temporale. La Corte sottolinea che tale valutazione è richiesta non solo dalla sua giurisprudenza, ma anche dalla giurisprudenza nazionale pertinente (cfr. paragrafi 23-32 supra).</p>



<p>Nel caso di specie, la Corte rileva che le autorità nazionali hanno osservato che il primo ricorrente aveva commesso diversi reati tra il 1980 e il 1998, tra cui rapine e tentate rapine nel 1980, 1993, 1994, 1995 e 1998, furto aggravato nel 1980, estorsione nel 1987, associazione a delinquere finalizzata alla rapina tra il 1990 e il 1995 e ricettazione nel 1995, e hanno inoltre osservato che egli aveva commesso un altro furto nel 2008 (cfr. paragrafo 7 supra). La Corte osserva che, secondo la fedina penale del ricorrente, l’ultimo reato citato era un tentativo di furto (cfr. paragrafo 8 supra).</p>



<p><strong>In primo luogo, la Corte osserva di aver già espresso serie preoccupazioni quando ha constatato che le autorità nazionali avevano confiscato beni acquisiti molti anni dopo la commissione dei reati presupposto su cui si basava la misura contestata</strong> (cfr. Todorov e altri, citata sopra, §§ 219 e 237, e, mutatis mutandis, Dimitrovi, citata sopra, § 46). Nel caso di specie, <strong>la Corte osserva che non vi è alcuna ragione apparente per cui le autorità abbiano atteso dieci anni dopo la fine del periodo in cui il primo ricorrente aveva rappresentato un pericolo per la società (dal 1980 al 2008) per avviare il procedimento di confisca</strong> (cfr. paragrafi 5 e 7 supra). <strong>Inoltre, la Corte sottolinea che, secondo i tribunali nazionali, il primo ricorrente ha rappresentato per la prima volta un pericolo per la società nel 1980, ovvero trentotto anni prima</strong> .</p>



<p><strong>In secondo luogo</strong>, per quanto riguarda i dettagli della condotta criminale che avrebbe potuto generare i presunti proventi di reato e la capacità di tali reati di generare reddito nel caso in esame, la Corte osserva quanto segue:&nbsp;<strong>le autorità nazionali si sono limitate a fare riferimento al fatto che il primo ricorrente era stato condannato per diversi reati</strong>&nbsp;(cfr. paragrafi 7 e 13 supra)&nbsp;<strong>senza valutare se i reati presupposto avessero prodotto, nelle circostanze specifiche del caso, un guadagno finanziario significativo</strong>,<strong> in particolare tenuto conto del fatto che il ricorrente era stato condannato in molti casi per tentato reato; che in un’occasione i tribunali nazionali hanno applicato circostanze attenuanti, definite dall’articolo 62 § 6 del codice penale, come «il pieno risarcimento del danno prima del processo, mediante indennizzo o, se possibile, restituzione; [e] l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato»<em>.</em></strong></p>



<p>Perciò, e tenendo conto della giurisprudenza nazionale citata che richiede la commissione, durante un «periodo di tempo significativo», di «attività criminali che […] producono redditi illeciti» (cfr. paragrafi 23-24 supra),&nbsp;la Corte ritiene che i tribunali nazionali non abbiano dimostrato in modo ragionato che si potesse presumere che il primo ricorrente avesse commesso abitualmente reati penali in grado di produrre redditi illeciti.</p>



<p>In terzo luogo,&nbsp;per quanto riguarda il fatto che i beni confiscati potessero essere il prodotto di attività criminali, la Corte osserva che essi sono stati acquistati nel 2010, nel 2016 e nel 2018 (cfr. paragrafo 6 supra), vale a dire – ad eccezione dell’acquisto del 2010 – molti anni dopo la fine del periodo durante il quale il ricorrente era considerato un pericolo per la società (2008) e ancora più a lungo dopo che egli aveva commesso reati in grado di generare redditi illeciti (1998).</p>



<p><em><strong>La Corte  osserva che nel caso di specie i tribunali nazionali hanno presunto l’esistenza di un nesso tra tali beni e la condotta illecita di cui era stato accusato il primo ricorrente, sulla base del solo fatto che il reddito legittimo dei ricorrenti era insufficiente a giustificare i loro beni</strong> (cfr. paragrafi 9 e 13 supra).</em> La Corte osserva che, secondo la Corte d’appello, il rapporto sproporzionato tra i beni posseduti e il reddito potrebbe costituire l’unica prova dell’origine illecita di tali beni (cfr. paragrafo 13 supra). Inoltre, la Corte di cassazione ha precisato che, al fine di giustificare l’origine dei beni soggetti a confisca, fornire «una giustificazione per ogni singola transazione [era] irrilevante, dato che il confronto tra le risorse legittimamente disponibili e i singoli acquisti [non poteva] essere effettuato in modo isolato, slegato dal contesto complessivo delle transazioni finanziarie e dei movimenti di beni effettuati nello stesso periodo di tempo limitato, ma [doveva] essere effettuato alla luce di una considerazione complessiva dei movimenti patrimoniali avvenuti nel periodo in questione e della destinazione complessiva di tutte le risorse economiche disponibili» .</p>



<p><strong>Tuttavia, la Corte ha già stabilito in precedenza che, indipendentemente dal periodo in cui sono stati acquistati i beni confiscati, il semplice riferimento alla discrepanza tra entrate e uscite non è sufficiente per stabilire un nesso tra i reati presupposto e i beni confiscati (cfr. Todorov e altri, citata sopra, § 221)</strong>. <em>Pertanto,&nbsp;<strong>la Corte ritiene che il ragionamento dei tribunali nazionali sia stato insufficiente per quanto riguarda l’esistenza di un nesso tra i beni confiscabili e la condotta illecita.</strong></em>[…]</p>



<p>Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Corte osserva che le carenze individuate hanno viziato la valutazione di tale proprietà da parte dei tribunali nazionali. Inoltre, al di là del semplice riferimento alla discrepanza tra il reddito dei ricorrenti e spese, i tribunali nazionali non hanno proceduto a una valutazione rigorosa della catena di reinvestimenti che ha portato all’acquisto dei beni confiscati, omettendo di fornire elementi specifici . A titolo esemplificativo, la Corte osserva che le autorità nazionali hanno confiscato conti bancari aperti sei e otto anni dopo la fine del periodo in cui il primo ricorrente aveva rappresentato un pericolo per la società, sulla base della semplice discrepanza tra le entrate e le spese della famiglia e senza valutare in alcun modo le transazioni bancarie al fine di risalire all’origine del denaro. […]</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-bb1496a5a11e7764b0c79f098346a994" style="color:#0c07e3"><strong>Pertanto, la Corte ritiene che il ragionamento dei giudici nazionali non fosse conforme al requisito di un nesso temporale tra i beni confiscati e i reati che avrebbero generato il reddito illecito.</strong></p>



<p>Prima di concludere, la Corte osserva inoltre che nessuno dei beni confiscati nel caso di specie era ufficialmente di proprietà del primo ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, bensì dei secondi e terzi ricorrenti (cfr. paragrafo 6 supra), che non erano stati ritenuti dalle autorità nazionali come individui pericolosi per la società. Tuttavia, le decisioni dei tribunali nazionali non includevano alcun tipo di motivazione sul motivo per cui i beni confiscati potessero essere considerati a disposizione del primo ricorrente, come richiesto dalla legge nazionale&nbsp;(cfr. paragrafo 22 sopra).&nbsp;Si basavano semplicemente sul fatto che il secondo e il terzo ricorrente non disponevano di un reddito legale sufficiente a giustificare l’acquisto dei beni confiscati (cfr. paragrafo 9 sopra). I tribunali nazionali hanno quindi presunto che vi fosse un nesso tra i beni confiscati e le attività criminali del primo ricorrente e che essi fossero quindi proventi di reato, dopo aver constatato che il secondo e il terzo ricorrente non avevano fornito la prova di un reddito legale sufficiente&nbsp;(cfr. Todorov e altri, citato sopra, § 246).</p>



<p>Alla luce di quanto sopra, e ribadendo che il suo potere di verificare la conformità con il diritto interno è limitato ai casi di applicazione manifestamente errata delle disposizioni giuridiche in questione o di conclusioni arbitrarie (cfr. paragrafo 78 supra; cfr. anche BENet Praha, spol. sr.o. c. Repubblica Ceca, n. 33908/04, § 97, 24 febbraio 2011, e BTS Holding, a.s. c. Slovacchia, n. 55617/17, § 65, 30 giugno 2022), <strong>la Corte ritiene che le carenze delle decisioni dei tribunali nazionali fossero così gravi e manifestamente incompatibili con diverse limitazioni e garanzie stabilite dalla legislazione nazionale e dalla giurisprudenza pertinenti che la misura deve essere considerata come imposta in modo arbitrario o manifestamente irragionevole</strong>. In particolare, la Corte <strong>ritiene che le decisioni dei tribunali nazionali non fossero conformi alle limitazioni stabilite dalla legge nazionale per quanto riguarda l’identificazione dei reati che producono redditi illeciti</strong> (cfr. paragrafo 82 supra), <strong>la delimitazione temporale dei beni che potevano essere legittimamente sottoposti a confisca</strong> (cfr. paragrafo 86 supra) <strong>e l’identificazione dei beni che, sebbene ufficialmente di proprietà di terzi, erano considerati a disposizione della persona in questione .</strong></p>



<p><strong>OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE SABATO </strong></p>



<p>“<em>Come ho già detto,&nbsp;<strong>la maggioranza ha ritenuto, in primo luogo, che le domande fossero ammissibili. Non capisco come ciò sia stato possibile: i tre moduli di ricorso (praticamente identici per ciascun ricorrente), alla sezione E, pagina 5, contenevano una dichiarazione dei «fatti» lunga solo ventuno righe e mezzo, che consisteva in poco più di un semplice elenco dei beni confiscati e dei dati identificativi (numeri e date) dei relativi procedimenti e sentenze nazionali.</strong></em></p>



<p><em><strong>Non è stato detto nulla in merito alle ragioni addotte dal capo dell’autorità di polizia locale (questore) nel richiedere la confisca, alle controargomentazioni dei ricorrenti nel procedimento giudiziario o al ragionamento delle sentenze nazionali. In breve, nessuna delle informazioni che ora possiamo leggere nei paragrafi da 2 a 19 della sentenza della maggioranza è stata menzionata in quella sezione del modulo di domanda che, in altre parole, non forniva dettagli che avrebbero consentito alla Corte di comprendere il caso nazionale. Se non fosse stato per il termine «prevenzione» associato ai dettagli dei tribunali nazionali che hanno ordinato la confisca, non sarebbe stata menzionata nemmeno la categoria giuridica generale in cui collocare il caso</strong>.</em></p>



<p><em>Informazioni leggermente più dettagliate, sebbene ancora del tutto inadeguate, si trovavano nella sezione F, a pagina 8, dove era indicata una sola presunta violazione, sotto forma di due denunce ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione:</em></p>



<p><em>(a) I primi due paragrafi – che identifico come la prima denuncia – sostenevano che le prove dimostravano effettivamente l’origine lecita dei beni confiscati; i ricorrenti citavano un precedente nazionale e sostenevano che i tribunali nazionali avessero commesso un errore nella valutazione delle prove, in quanto, a loro avviso, le loro risorse lecite erano state sufficienti a giustificare l’acquisto dei beni dopo il periodo di “pericolosità”. Essi hanno inoltre sostenuto che vi era stata una “inversione dell’onere della prova”.</em></p>



<p><em>(b) «In secondo luogo» (avverbio che indica che vi erano due motivi di reclamo, almeno fino a quel momento, e che questo era il secondo), i ricorrenti – riferendosi anche a un parere non vincolante del pubblico ministero – sostenevano che non era stato dimostrato alcun «legame temporale tra il periodo di pericolosità e l’acquisizione dei beni confiscati».</em></p>



<p><em>(c) “Infine” (avverbio che introduce una frase singola e isolata che non poteva essere interpretata come l’inizio di un’altra denuncia, poiché il contenuto non aveva peso indipendente ed era collegato alla questione precedente del “collegamento temporale”), i ricorrenti hanno sostenuto che “una classificazione di pericolosità sociale sine die … in assenza di elementi decisivi” costituiva “una violazione dei diritti umani”.</em></p>



<p><em>Questo è tutto. Non sono state avanzate ulteriori richieste, in particolare nessuna riguardante natura dei reati presupposto, altri aspetti del ragionamento dei e/o il reinvestimento di proventi illeciti, o la proporzionalità in generale o sotto aspetti specifici (tali argomenti – come vedremo – sono comunque “entrati” nell’ambito della causa esaminata dalla maggioranza)</em>”.</p>



<p><strong>…Perché le richieste ai sensi dell’articolo 6 erano inammissibili: incomplete, incomprensibili, di quarto grado e manifestamente infondate</strong></p>



<p>“<em>Come si vedrà,&nbsp;<strong>la sentenza della maggioranza non ha affrontato direttamente la prima denuncia relativa alla presunta “inversione” dell’onere della prova. Le argomentazioni pertinenti dei ricorrenti – che erano palesemente incomplete, se non incomprensibili – erano inammissibili a sostegno di una denuncia. Anche se fossero stati ammissibili, il loro scopo sarebbe chiaramente quello di chiedere alla Corte di rivalutare le prove, ovvero di pronunciarsi in “quarta istanza”, il che sarebbe stato, ancora una volta, inammissibile</strong>. E, anche supponendo che la denuncia relativa alla valutazione delle prove fosse ammissibile, si tratterebbe comunque di una denuncia procedurale, come risulta evidente dal fatto che l’unica disposizione invocata era l’articolo 6.</em></p>



<p><em>La maggioranza, invece, ha preso in considerazione – nell’ambito di una più ampia valutazione delle «prove» – il reclamo relativo alla «correlazione temporale» (compresa la parte sulla «pericolosità sociale sine die»). I ricorrenti hanno infatti sostenuto nei loro moduli di ricorso che: non era stata dimostrata alcuna “correlazione temporale tra il periodo di pericolosità e l’acquisizione dei beni confiscati”; che i beni confiscati erano stati acquisiti alcuni anni dopo la cessazione della pericolosità; e che la giurisprudenza nazionale (hanno citato la sentenza n. 12329 del 14 febbraio 2020 della Corte di cassazione nella causa Turchi) consentiva tale correlazione «ritardata» solo a condizione che i tribunali nazionali fossero tenuti a fornire motivazioni relative alla derivazione dei beni attuali da acquisizioni effettuate durante il periodo di pericolosità.</em></p>



<p><em>Non desidero esprimere un parere definitivo sulla ricevibilità formale di questa denuncia. Data la sua mancanza di chiarezza e completezza, strettamente legate all’inadeguata esposizione dei fatti, tale denuncia era probabilmente inammissibile già su questa base.</em></p>



<p><em>uttavia,&nbsp;<strong>anche supponendo che l’aspetto “formale” dell’ammissibilità non ponesse alcun problema, dato che gli stessi ricorrenti riconoscevano la possibilità – secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione – di una correlazione temporale “ritardata” qualora i tribunali nazionali fornissero una motivazione relativa al fatto che le attività correnti potevano essere presunte come reinvestimento di fondi precedentemente acquisiti, la Corte avrebbe dovuto verificare i documenti pertinenti e – dato che i tribunali nazionali avevano chiaramente fornito una motivazione su tale punto (cosa che la maggioranza ha negato superficialmente e di cui cercherò di dimostrare l’esistenza) – il ricorso sarebbe stato comunque respinto de plano in quanto manifestamente infondato</strong>. Come vedremo,&nbsp;<strong>al contrario, sorprendentemente la maggioranza ha assunto una posizione molto critica sulla correlazione ritardata correlazione, anche se gli stessi ricorrenti avevano riconosciuto che era consentita</strong>.</em></p>



<p><em>12. Comunque sia, anche questa denuncia, se ammissibile, riguardava, in sostanza, come si è visto, una questione di prove e/o di mancanza di motivazione da parte dei tribunali nazionali. Ciò spiega chiaramente perché i ricorrenti si siano basati esclusivamente sull’articolo 6</em>”.</p>



<p>…<strong>La ricaratterizzazione artificiale dall’articolo 6 all’articolo 1 del Protocollo n. 1 e l’ampliamento dell’ambito di applicazione, dai moduli di domanda alle osservazioni: l’inammissibilità originaria non può essere sanata (<em>Fu Quan, s.r.o.&nbsp;</em>e&nbsp;<em>Grosam</em>)</strong></p>



<p>“<em><strong>A questo punto, il lettore si chiederà se il caso di cui sto parlando sia effettivamente lo stesso trattato nella sentenza della maggioranza. Sì, lo è.</strong></em></p>



<p><em>Infatti, il lettore, dopo aver letto le numerose argomentazioni esposte nella sentenza della maggioranza (oltre alle pochissime contenute nelle domande),&nbsp;<strong>si chiederà come sia possibile che siano state aggiunte nuove argomentazioni, non correlate a quelle iniziali che ho accuratamente riprodotto sopra. Inoltre, il lettore si chiederà come queste domande – che, come abbiamo visto, erano chiaramente relative solo a questioni di equo processo ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione – siano state riclassificate ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che non è mai stato invocato. Dove, quindi, nelle domande iniziali c’erano reclami chiari e comprensibili di una violazione del diritto di proprietà?</strong></em></p>



<p><em>14. Per rispondere ai dubbi del lettore, dovrò purtroppo illustrare il lungo e tortuoso percorso che ha portato a identificare artificialmente un nuovo ambito di applicazione per questo caso insolito. Le forze motrici sono state: (1) la ricaratterizzazione delle denunce, al di là delle regole stabilite in questo contesto; e (2) l’accettazione di argomenti avanzati per la prima volta nelle osservazioni delle parti, come se fossero un’integrazione delle denunce iniziali (purtroppo, su domande poste dalla Corte che a loro volta andavano oltre le denunce iniziali e proponevano già una ricaratterizzazione).</em></p>



<p><em><strong>Devo immediatamente osservare che la pratica di trattare artificialmente un ambito ampliato del caso, al di là del contenuto iniziale dei moduli di domanda, è stata condannata dalla Grande Camera in due autorità parallele</strong>, Fu Quan, s.r.o. contro la Repubblica Ceca ([GC], n. 24827/14, 1° giugno 2023) e Grosam c. Repubblica Ceca ([GC], n. 19750/13, 1° giugno 2023), a cui farò rapidamente riferimento.</em></p>



<p><em>In particolare, nella causa Fu Quan, s.r.o., la Grande Camera ha chiaramente affermato (§§ 145-46): «Il ricorrente deve denunciare che un determinato atto o omissione ha comportato una violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione […] in modo tale da non lasciare alla Corte il compito di valutare se una determinata denuncia sia stata sollevata o meno […] frasi ambigue o parole isolate non sono sufficienti per accettare che sia stata sollevata una particolare denuncia».</em></p>



<p><em>…Ciò deriva dall’articolo 47, paragrafo 1, lettere e) e f), e paragrafo 2, lettera a), del Regolamento della Corte, che prevede che tutte le domande debbano contenere, tra l’altro, una descrizione concisa e leggibile dei fatti e delle presunte violazioni della Convenzione, nonché le argomentazioni pertinenti, e che tali informazioni devono essere sufficienti per consentire alla Corte di determinare la natura e la portata della domanda senza ricorrere ad altri documenti.</em></p>



<p><em>16. Sulla base di tali principi, la riclassificazione delle denunce, poiché eccedeva l’ambito originario delle domande, ha costituito la prima violazione delle buone prassi della Corte e del regolamento della Corte. Poiché la riclassificazione era già stata proposta al momento della notifica delle domande al Governo, attraverso le domande poste alle parti, essa è stata anche la forza motrice dell’ampliamento delle argomentazioni (le parti avendo, ovviamente, risposto alle domande poste), una seconda violazione delle buone prassi e del regolamento della Corte. È sorprendente che, di fronte a tre ricorsi che erano per loro natura inammissibili e riguardavano esclusivamente denunce relative all’articolo 6, la maggioranza abbia comunque – al paragrafo 36 della sua sentenza – «ratificato» la scelta di esaminare il caso ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Nel resto della sentenza, come vedremo, la maggioranza ha</em>&nbsp;<em>accettato di integrare le (pochissime) osservazioni originali con altre osservazioni che violavano il regolamento della Corte.</em></p>



<p><em>A sostegno della propria scelta di ricaratterizzazione, la maggioranza ha citato, al paragrafo 35 della sentenza, Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 126, 20 marzo 2018. Leggiamo questa citazione piuttosto nota:</em></p>



<p><em>“… si può concludere che l’ambito di applicazione di un caso “deferito” alla Corte nell’esercizio del diritto di ricorso individuale è determinato dalla denuncia del ricorrente.</em></p>



<p><em>Una denuncia è composta da due elementi: allegazioni di fatto e argomenti giuridici. In virtù del principio jura novit curia, la Corte non è vincolata dai motivi giuridici addotti dal ricorrente ai sensi della Convenzione e dei relativi Protocolli e ha il potere di decidere in merito alla qualificazione giuridica dei fatti oggetto di una denuncia esaminandola alla luce di articoli o disposizioni della Convenzione diversi da quelli invocati dal ricorrente.</em></p>



<p><em>Tuttavia, essa non può basare la propria decisione su fatti che non sono oggetto della denuncia. Ciò equivarrebbe a decidere al di là dell’ambito di una causa, in altre parole a decidere su questioni che non le sono state «sottoposte», ai sensi dell’articolo 32 della Convenzione. (Enfasi aggiunta.)</em></p>



<p><em>18. Eppure è proprio sulla base di questa formulazione della Grande Camera (si veda l’enfasi aggiunta) che l’errore della maggioranza diventa evidente: la Corte può riclassificare, ma solo sulla base dei «fatti» contenuti nella denuncia, attribuendo loro, se necessario, una diversa qualificazione «giuridica» (ibid., § 114). Nel caso di specie, tuttavia, come ho dimostrato, le denunce non contenevano alcuna allegazione fattuale indicativa di una violazione del diritto al pacifico godimento dei beni. Contenevano invece, come già spiegato, una vaga allegazione procedurale relativa alla valutazione inadeguata delle prove e al ragionamento dei tribunali nazionali sulla questione della «correlazione temporale».</em></p>



<p><em>Altrettanto errati – con tutto il rispetto – sono i riferimenti fatti dalla maggioranza al paragrafo 36 della loro sentenza ad altri presunti precedenti, in particolare il ricorso inopportuno alla causa Todorov e altri c. Bulgaria (n. 50705/99, § 129, 13 luglio 2006), Yordanov c. Bulgaria (n. 56856/00, 69, 10 agosto 2006) e Mandev c. Bulgaria (n. 27222/04, § 78,</em>&nbsp;<em>15 settembre 2015).</em></p>



<p><em>Come risulta chiaramente dalla semplice lettura di queste tre sentenze (cui mi riferirò come giurisprudenza bulgara in materia di confisca), in ciascuna di esse i ricorrenti stessi avevano invocato l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 e l’articolo 13, e avevano presentato argomentazioni fattuali e giuridiche appropriate relative a un’ingerenza nella proprietà. La Corte ha quindi deciso di esaminare le loro denunce – chiaramente relative alla proprietà – esclusivamente alla luce dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Ciò risulta chiaramente dai paragrafi 128, 68 e 77 di ciascuna delle tre sentenze.</em></p>



<p><em>Al contrario, nella causa Isaia e altri, la maggioranza, di fronte a tre ricorsi che – come abbiamo visto – erano inammissibili per molteplici motivi e che non contenevano alcuna base fattuale o giuridica per una denuncia relativa alla proprietà, ha «creato» dal nulla un caso relativo all’articolo 1 del Protocollo n. 1.</em></p>



<p><em>Ma, come già detto, la violazione delle buone pratiche e del regolamento della Corte non è stata causata solo dall’indebita riclassificazione ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 delle poche argomentazioni contenute nel modulo di ricorso, includendo così aspetti non sollevati dai ricorrenti. La questione più importante è che, come vedremo, altre denunce sono state confuse con l’unica allegazione iniziale, quella dell’insufficienza di prove di «correlazione temporale».</em></p>



<p><em>&nbsp;<strong>Le ulteriori censure – che il lettore avrà notato leggendo la sentenza della maggioranza – compaiono per la prima volta nelle osservazioni scritte delle parti: come ho detto prima, esse riguardano la natura dei reati presupposto, altri aspetti del ragionamento dei giudici nazionali, la possibile registrazione fittizia di beni a nome di parenti e/o il reinvestimento di proventi illeciti, ovvero la proporzionalità in generale o sotto specifici aspetti. Tali argomenti – che non possono essere considerati parte integrante delle denunce iniziali, poiché riguardano questioni del tutto separate ed eterogenee – sono stati formulati, in particolare, dai ricorrenti in risposta alle domande poste dalla Camera</strong>.</em></p>



<p><em><strong>Tuttavia, l’estensione dell’ambito della causa a causa di un errore della Corte non trasforma l’inammissibilità iniziale in ammissibilità</strong>. Come recentemente chiarito dalla Grande Camera nella causa Grosam (citata sopra, § 97), prima di dichiarare inammissibile il ricorso in questione:</em></p>



<p><em>«<strong>Ne consegue che, ponendo una domanda […], la Camera ha esteso d’ufficio l’ambito della causa oltre quello inizialmente sottoposto dal ricorrente nella sua domanda. La Camera ha quindi ecceduto i poteri conferiti alla Corte dagli articoli 32 e 34 della Convenzione</strong>».</em></p>



<p><em>In conclusione, la serie di errori che hanno portato a un nuovo ambito di applicazione del caso non alterano la palese irricevibilità delle domande iniziali</em>”.</p>



<p><strong>La non violazione dell’art. 1 del protocollo 1 (punti nn. 26/98)</strong></p>



<p>Si riportano soltanto le conclusioni sul punto, nell’impossibilità di comprimere, come sarebbe necessario in uno scritto divulgativo come questo, il complesso nutrito delle argomentazioni del giudice Sabato.</p>



<p>“<em>95.&nbsp;<strong>Sebbene, come ho spiegato, ritenga che non sia mai stata sollevata alcuna denuncia ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, ho dovuto adattare il mio ragionamento e criticare la sentenza della maggioranza come se tale violazione fosse stata denunciata</strong>.</em></p>



<p><em>&nbsp;<strong>Supponendo, quindi, che tale ipotetica denuncia esistesse, ritengo che, alla luce del mio ragionamento, sia chiaro che non si possa riscontrare alcuna violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1</strong>. Sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte,&nbsp;<strong>i tribunali italiani – senza violare alcuna disposizione del diritto nazionale – hanno fornito ampie motivazioni per ritenere che almeno due membri della famiglia dei ricorrenti rientrassero nelle categorie previste dalla legge di pericolosità sociale, che vi fosse un evidente squilibrio tra il patrimonio detenuto e il loro reddito legittimo e che – attraverso reinvestimenti, che giustificavano il ritardo temporaneo nella confisca – si potesse presumere che i beni derivassero da attività illecite e fossero detenuti in modo fittizio</strong>.</em></p>



<p><em>&nbsp;<strong>Trovo particolarmente preoccupante che, ai paragrafi 91 e 92, la maggioranza nella causa Isaia e altri si spinga, senza una giustificazione sostanziale, ad accusare i tribunali nazionali non solo di aver violato la Convenzione, ma anche di aver contravvenuto a presunti criteri stabiliti dalla legislazione e dalla giurisprudenza nazionali. Tali criteri sono stati presentati, come ho dimostrato, in modo unilaterale e confuso, confondendo principi giurisprudenziali fraintesi e talvolta travisando il quadro giuridico</strong>&nbsp;(ad esempio, in relazione alla dimostrazione della catena di reinvestimento che giustifica la correlazione ritardata).</em></p>



<p><em><strong>La Corte – che normalmente ritiene che i giudici nazionali siano nella posizione migliore per valutare sia i fatti che il diritto applicabile, nello spirito della sussidiarietà – ha assunto in questo caso, a maggioranza, il ruolo pericoloso di super-giudice. Ha definito arbitrarie decisioni nazionali che, in realtà, sono rimaste interamente nell’ambito del quadro giuridico applicabile e, soprattutto, conformi alla Convenzione</strong></em>”.</p>



<p><strong>Conclusione generale (punti nn. 99/101)</strong></p>



<p><em>&nbsp;<strong>Le questioni che ho cercato di affrontare, come sarà evidente, sollevano seri interrogativi sull’interpretazione e l’applicazione della Convenzione, riguardando sia l’ammissibilità delle domande (e la portata dei poteri della Corte di ricaratterizzare e/o di prendere in considerazione le osservazioni delle parti che integrano le denunce presentate nei moduli di domanda) sia il loro merito</strong>.</em></p>



<p><em>In un certo senso, pur avendo dovuto necessariamente sottolineare le questioni di ammissibilità, devo riconoscere che – qualora le domande fossero ritenute, contrariamente al mio parere, ammissibili, in tutto o in parte – ciò che potrebbe rivestire maggiore importanza è il riesame da parte della Corte, nel caso di specie, della compatibilità con la Convenzione delle misure di confisca preventiva. Queste sono state oggetto di una giurisprudenza costante e consolidata (in un contesto più ampio di trattati internazionali e dell’Unione europea), recentemente ribadita nella causa Păcurar (citata sopra), in contrasto con l’approccio della maggioranza nella causa Isaia e altri, che invece si è basata su una giurisprudenza bulgara a partire dalla causa Todorov e altri.</em></p>



<p><em>101.&nbsp;<strong>Qualora il caso fosse deferito alla Grande Camera, come auspico, su richiesta della parte interessata, o fosse semplicemente ripreso in sentenze successive, ritengo che sarà necessario chiarire la portata e le modalità di applicazione della giurisprudenza sopra citata, conflittuale e/o coesistente. Ciò è tanto più necessario alla luce della tendenza all’aumento del numero di casi sottoposti alla Corte che riguardano confische non basate su condanne penali</strong></em>”.</p>



<p></p>
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