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	<title>evidenza &#8211; Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione</title>
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	<description>Organizzazione non Governativa per la Protezione delle Libertà dell’Uomo e del Diritto di Proprietà</description>
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	<title>evidenza &#8211; Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione</title>
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		<title>La proposta del Governo Norvegese di introdurre la &#8220;confisca indipendente&#8221;, senza condanna o senza reato, sta scatenando un acceso dibattito politico-accademico con gli Avvocati</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 10:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[evidenza]]></category>
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					<description><![CDATA[di Laura Ancona L&#8217;introduzione della Selvstendig inndragning ha scatenato un vero e proprio terremoto nel panorama giuridico norvegese, scontrandosi con una fortissima resistenza da parte dei difensori penali. Secondo il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-1b96f7b24de32234c0c3e30b8c4ab980" style="color:#2a07e3">di Laura Ancona</p>



<p>L&#8217;introduzione della <strong>Selvstendig inndragning </strong>ha scatenato un vero e proprio terremoto nel panorama giuridico norvegese, scontrandosi con una fortissima resistenza da parte dei difensori penali. Secondo il Governo norvegese, con questo disegno di legge tale sistema mira a rendere più efficace l&#8217;istituto della confisca e a garantire un accesso più ampio rispetto a quello attualmente consentito per la confisca di beni derivanti da attività criminali. Inoltre, vengono proposte alcune modifiche minori alle altre norme di confisca previste dal Codice Penale.<br>Il sistema di <strong>confisca indipendente</strong> proposto presenta caratteristiche di diritto civile e ha una funzione puramente riparativa. L&#8217;obiettivo è quello di agevolare la restituzione alla società dei beni che rappresentano proventi di attività criminali, impedendo così a chiunque di trarre profitto da tali attività.</p>



<p>Il sistema ha caratteristiche di diritto civile ed è concepito per avere una funzione puramente riparativa. Il suo scopo è quello di agevolare la restituzione alla società dei beni che rappresentano proventi di reato, impedendo così a chiunque di trarre profitto da attività criminali.<br>La proposta prevede una nuova facoltà di confisca nell&#8217;articolo 68 del Codice penale, che consente l&#8217;accesso generale alla confisca dei beni che con ogni probabilità derivano da attività criminali. La nuova facoltà si differenzia dalla norma principale del Codice penale in materia di confisca dei beni, in particolare per lo standard probatorio inferiore e per il fatto che non è necessario collegare l&#8217;obbligo di confisca a uno specifico reato. A differenza delle attuali norme sulla confisca estesa, la facoltà proposta non richiede nemmeno che il proprietario sia stato condannato per un reato. La possibilità di procedere a una confisca autonoma dipende esclusivamente dalla dimostrazione che il bene derivi da un reato, ovvero che il bene costituisca un valore economico che rappresenta proventi di attività criminali. Secondo la proposta, la confisca non dovrà essere effettuata nella misura in cui costituisca un intervento sproporzionato rispetto alle conseguenze per il proprietario del bene e per le altre parti coinvolte, nonché rispetto alle circostanze generali.</p>



<p><strong>Dura la reazione dell&#8217;Ordine degli Avvocati (Advokatforeningen) che ha presentato un proprio parere, bocciando sostanzialmente l&#8217;impianto principale della riforma</strong></p>



<p>​Le loro motivazioni principali si basano sulla difesa dello Stato di diritto:</p>



<p><strong>​1. Allarme per lo standard di prov</strong>a. L&#8217;Ordine ritiene inaccettabile che lo Stato possa sottrarre beni ai cittadini abbassando l&#8217;onere della prova (&#8220;più probabile che non&#8221;) e svincolandolo da un reato specifico. Secondo gli avvocati, questo crea un enorme rischio per i diritti civili, poiché beni acquisiti legalmente (ma magari difficili da documentare a distanza di anni) potrebbero essere confiscati per un semplice sospetto.</p>



<p><strong>​Pericolo di sanzione mascherata (Art. 7 CEDU)</strong>: L&#8217;Advokatforeningen ha evidenziato che la misura, se applicata calcolando l&#8217;intero valore lordo dei beni confiscati e senza vere garanzie penali, rischia di essere considerata dalla Corte di Strasburgo come una &#8220;pena occulta&#8221;, in violazione della Convenzione EDU. Gli avvocati   riconoscono la necessità di colpire i patrimoni mafiosi, ma ritengono che la legislazione penale norvegese esistente (che già prevede forme di confisca allargata) sia sufficiente. Hanno suggerito di apportare &#8220;piccoli aggiustamenti&#8221; alle norme attuali, piuttosto che stravolgere l&#8217;intero sistema importando modelli di confisca civile anglosassoni.</p>



<p>​Il Ministero della Giustizia ha preso atto di queste critiche, ma ha deciso di tirare dritto (Prop. 27 L 2025–2026), sostenendo che le esigenze di giustizia sociale e di lotta alla criminalità organizzata giustifichino pienamente questo cambio di passo.</p>



<p><strong>​2. Confisca e assoluzione &#8220;nel merito&#8221;</strong></p>



<p>​La risposta è affermativa:<strong> la Selvstendig inndragning è pensata esattamente per colpire chi viene assolto nel merito, non solo per vizi di forma (come una prescrizione o un errore procedurale).</strong> Questo è il cuore logico della riforma e si basa sulla differenza degli standard probatori tra giustizia penale e giustizia patrimoniale:</p>



<p>Con la nuova legge, lo Stato può avviare un&#8217;azione patrimoniale sugli stessi fatti e sugli stessi beni (ad esempio i 500.000 euro trovati in casa di Tizio). Qui il giudice non deve più superare il limite del ragionevole dubbio, ma solo quello della preponderanza della prova (basta superare la soglia del 50%). Dato che le prove a carico di Tizio erano all&#8217;80%, egli vince il processo penale (assolto) ma perde il processo patrimoniale (i soldi gli vengono confiscati perché è &#8220;più probabile che non&#8221; che siano illeciti).</p>



<p>​Il Ministero della Giustizia norvegese ha esplicitamente difeso questa discrasia, rifacendosi proprio ai principi del diritto civile (la vindikasjon), secondo cui il diritto della società di riprendersi il frutto di un&#8217;attività illecita non deve sottostare alle severissime regole create per decidere se mandare o meno un uomo in prigione.</p>



<p>Il progetto di riforma norvegese si ispira alla confisca civile vigente in Georgia ove è possibile confiscare i beni di una persona che è stata assolta nel merito in un processo penale. Anzi, il sistema georgiano rappresenta uno degli esempi più rigorosi ed efficaci in Europa di confisca civile senza condanna (Non-Conviction Based Confiscation), un modello che è stato studiato e perfino avallato dalla Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo.</p>



<p>​Per capire il sistema georgiano, bisogna fare un passo indietro ai primi anni 2000. In quel periodo, la Georgia ha varato riforme radicali per sradicare la corruzione sistemica e combattere i temutissimi Vory v Zakone (i &#8220;Ladri in Legge&#8221;, la potente mafia post-sovietica).</p>



<p>​Per farlo, ha introdotto nel Codice di Procedura Civile (al Capitolo XLIV^1) un&#8217;azione di confisca completamente slegata dal processo penale. Questa confisca civile non si applica a chiunque, ma colpisce in modo mirato categorie specifiche:</p>



<p>​Funzionari pubblici (e i loro familiari o prestanome).</p>



<p>​Membri della criminalità organizzata (i &#8220;Ladri in Legge&#8221;).</p>



<p>​Soggetti coinvolti in racket, traffico di droga o tratta di esseri umani.</p>



<p><strong>Come l&#8217;assoluzione viene &#8220;aggirata&#8221;.</strong> ​Se un sospettato georgiano viene processato penalmente per corruzione o traffico di droga e viene assolto nel merito (perché magari mancano le prove per dimostrare la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio), egli evita il carcere. Tuttavia, il Procuratore può intentare una causa parallela in un tribunale civile. Qui le regole cambiano drasticamente:</p>



<p><strong>​Standard di prova abbassato:</strong> Il giudice civile non deve avere la certezza assoluta. Gli basta rilevare una sproporzione evidente tra i redditi legali della persona e il suo tenore di vita effettivo (es. un ex ministro assolto per corruzione che possiede ville e conti milionari incompatibili con il suo stipendio).</p>



<p><strong>​Inversione dell&#8217;onere della prova:</strong> Una volta che il Procuratore dimostra questa sproporzione, la palla passa all&#8217;assolto. Spetta a lui dover produrre documenti inconfutabili per dimostrare l&#8217;origine lecita di ogni singolo centesimo. Se non ci riesce, il patrimonio viene etichettato come &#8220;illecito e ingiustificato&#8221; e viene confiscato a favore dello Stato.</p>



<p>​In pratica, la Georgia separa nettamente la &#8220;libertà personale&#8221; (salvata dall&#8217;assoluzione) dalla &#8220;proprietà&#8221; (che viene colpita se non giustificata).</p>



<p><strong>La disciplina normativa georgiana ha avuto il sigillo della Corte EDU nel caso Gogitidz</strong>e <strong>e altri c. Georgia (2015).</strong></p>



<p>​Il signor Gogitidze era un ex viceministro dell&#8217;Interno. Dopo indagini penali per abuso d&#8217;ufficio ed estorsione, le autorità non erano riuscite a ottenere condanne definitive per i reati che avrebbero generato il suo immenso patrimonio, ma avevano comunque attivato la procedura civile confiscandogli numerose proprietà immobiliari (intestate anche alla moglie e al fratello).</p>



<p>​I ricorrenti si sono rivolti a Strasburgo sostenendo che confiscare beni senza una condanna penale violasse il diritto di proprietà e la presunzione di innocenza. La Corte EDU ha dato pienamente ragione allo Stato georgiano, stabilendo un principio fondamentale:</p>



<p>I procedimenti di confisca <em>in rem</em> (sui beni) di natura civile non equivalgono a un&#8217;accusa penale. Pertanto, l&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova e la confisca di beni sproporzionati, anche in assenza di una condanna penale, sono strumenti perfettamente legali e necessari per combattere il cancro della corruzione e della criminalità organizzata.</p>



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		<title>La sentenza Isaia e altri v. Italia &#8220;turba&#8221; ancora l&#8217;equilibrio del sistema di prevenzione: nuovi orientamenti della Corte EDU &#8220;incompatibili&#8221; con la ratio della confisca di prevenzione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 11:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[evidenza]]></category>
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					<description><![CDATA[di Francesco Menditto La Corte EDU ha affermato che:&#8211; qualsiasi&#160;interferenza&#160;da parte di un’autorità pubblica con il&#160;pacifico godimento dei beni&#160;deve avere, nel diritto interno degli Stati membri, una&#160;base giuridica accessibile, precisa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-611ceb0db6534edd54e7fe6a358bc1de" style="color:#4807e3"><em>di Francesco Menditto </em></p>



<p><em>La Corte EDU ha affermato che:<br>&#8211; qualsiasi&nbsp;</em><strong><em>interferenza&nbsp;</em></strong><em>da parte di un’autorità pubblica con il&nbsp;</em><strong><em>pacifico godimento dei beni&nbsp;</em></strong><em>deve avere, nel diritto interno degli Stati membri, una&nbsp;</em><strong><em>base giuridica accessibile, precisa e prevedibile&nbsp;</em></strong><em>nella sua applicazione e nelle sue conseguenze;<br>&#8211; l’</em><strong><em>interferenza&nbsp;</em></strong><em>è, inoltre, giustificata solo se serve un&nbsp;</em><strong><em>interesse generale legittimo&nbsp;</em></strong><em>e se risulta&nbsp;</em><strong><em>concretamente proporzionata allo scopo&nbsp;</em></strong><em>perseguito;<br>&#8211; la&nbsp;</em><strong><em>confisca</em></strong><em>, in&nbsp;</em><strong><em>assenza di una condanna penale</em></strong><em>, di beni di cui si presuma l’illecito acquisto o reimpiego, avente valore sproporzionato rispetto al reddito e alla situazione economica, regolata&nbsp;</em><strong><em>in Italia&nbsp;</em></strong><em>dall’</em><strong><em>art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159&nbsp;</em></strong><em>(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), ha un&nbsp;</em><strong><em>adeguato fondamento legale&nbsp;</em></strong><em>e persegue uno&nbsp;</em><strong><em>scopo legittimo di interesse pubblico</em></strong><em>, mirando a scongiurare l’arricchimento ingiusto derivante da illeciti penali, privando i loro autori dei profitti criminali conseguiti (</em><strong><em>non ha&nbsp;</em></strong><em>dunque&nbsp;</em><strong><em>natura di sanzione penale</em></strong><em>,&nbsp;</em><strong><em>ma finalità di prevenzione criminale</em></strong><em>);<br>&#8211; ai fini del&nbsp;</em><strong><em>giudizio concreto di proporzione</em></strong><em>, occorre assicurare il mantenimento di un «</em><strong><em>giusto equilibrio</em></strong><em>» tra l’interesse generale della collettività e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’individuo;<br>&#8211; in tale prospettiva, occorre apprezzare: a) la&nbsp;</em><strong><em>gravità dei reati&nbsp;</em></strong><em>presupposto e la loro&nbsp;</em><strong><em>attitudine&nbsp;</em></strong><em>a generare&nbsp;</em><strong><em>profitti illeciti</em></strong><em>; b) l’esistenza di&nbsp;</em><strong><em>«discrepanze» significative&nbsp;</em></strong><em>tra il&nbsp;</em><strong><em>reddito legale&nbsp;</em></strong><em>accertato della persona e il&nbsp;</em><strong><em>valore dei beni&nbsp;</em></strong><em>che si pretende di assoggettare a misura di rigore; c) l’esistenza di un&nbsp;</em><strong><em>nesso&nbsp;</em></strong><em>tra i beni in questione e le condotte criminali dimostrate o presunte, tale da riflettere, sia pure alla stregua di uno standard probatorio meno rigoroso di quello richiesto per una condanna penale, la&nbsp;</em><strong><em>derivazione&nbsp;</em></strong><em>dei primi dalle seconde; d) la&nbsp;</em><strong><em>congruenza&nbsp;</em></strong><em>tra i profitti illeciti stimati e il valore dei beni da confiscare; e) l’esistenza di una&nbsp;</em><strong><em>ragionevole correlazione temporale</em></strong><em>, per cui la confisca risulti applicabile in relazione ai soli beni acquisiti dall’interessato durante il periodo in cui avrebbe presumibilmente commesso i reati lucro- genetici; f) l’esistenza di&nbsp;</em><strong><em>precisi limiti temporali</em></strong><em>, entro i quali i beni in questione possano essere confiscati, al fine di non rendere eccessivamente oneroso per l’interessato fornire la prova del reddito lecito o della provenienza lecita dei beni stessi;<br>&#8211; la&nbsp;</em><strong><em>confisca di prevenzione&nbsp;</em></strong><em>può essere diretta non solo contro le persone direttamente accusate di reati, ma anche&nbsp;</em><strong><em>contro&nbsp;</em></strong><em>loro&nbsp;</em><strong><em>familiari, o altri terzi</em></strong><em>, che si presuma posseggano o gestiscano informalmente i beni &#8220;illeciti&#8221; per conto del presunto autore del reato, o che comunque non posseggano lo status di buona fede necessario,&nbsp;</em><strong><em>purchè&nbsp;</em></strong><em>le autorità nazionali dimostrino l’esistenza di un nesso tra i beni in questione e i reati commessi dal presunto autore del reato, senza basarsi sulla semplice discrepanza tra le entrate e le spese della persona formalmente intestataria;<br>&#8211; in ordine al&nbsp;</em><strong><em>rilievo di tali indici</em></strong><em>, la Corte si rimette generalmente alla&nbsp;</em><strong><em>valutazione dei tribunali nazionali</em></strong><em>, a meno che il ricorrente non abbia dimostrato che detta valutazione è</em> <em>arbitraria o manifestamente irragionevole a cospetto delle limitazioni e garanzie di cui sopra (come è a dirsi nel caso di specie, con particolare riferimento ai parametri di cui ai punti c) e f) che precedono).</em></p>



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<p></p>
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		<title>Il caso Cavallotti,  Baldassarre Lauria replica alla difesa Governativa: «Solo con le capriole l’Italia può giustificare le pene agli innocenti»</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 15:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[evidenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Intervista di Giovanni Maria Jacobazzi de &#8220;Il Dubbio&#8221; Parla uno dei legali che assiste gli imprenditori assolti ma spogliati di tutto: «Colpiti dalla mafia e dallo Stato» «Il diritto è [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color" style="color:#2a07e3"><strong>Intervista di Giovanni Maria Jacobazzi de &#8220;Il Dubbio&#8221;</strong></p>



<p>Parla uno dei legali che assiste gli imprenditori assolti ma spogliati di tutto: «Colpiti dalla mafia e dallo Stato»</p>



<p>«Il diritto è giusto solo quando è prevedibile, e in materia di prevenzione il diritto è del tutto imprevedibile», afferma l’avvocato Baldassare Lauria, che insieme ai colleghi Alberto Stagno d’Alcontres e Stefano Giordano difende Salvatore Vito, Gaetano e Vincenzo Cavallotti, gli imprenditori siciliani che, pur assolti dalle accuse di mafia, hanno visto confiscati tutti i loro beni. La vicenda è ora davanti alla Corte di Strasburgo.</p>



<p><strong>Avvocato Lauria, l’Avvocatura dello Stato, nelle argomentazioni inviate alla Corte europea dei Diritti dell’uomo, ha sostenuto che le misure di prevenzione non avrebbero un carattere punitivo.</strong></p>



<p>La posizione dell’Avvocatura è in linea con la giurisprudenza espressa negli anni dalla Cassazione. D’altro canto, negare la natura penale delle misure di prevenzione patrimoniali è stata una necessità per conservare il sistema. Le misure di prevenzione non hanno alcuna copertura costituzionale e sfuggono a principi come quello della “irretroattività delle norme” e del “giusto processo”. Si è operata una forzatura giuridica, oltre che intellettuale: si dice che le misure hanno “natura afflittiva” ma non sono materia penale.</p>



<p><strong>E però l’afflittività è proprio uno dei caratteri che esprimono la natura penale di una misura.</strong></p>



<p>L’approccio sostanzialistico della “materia penale”, espresso dalla Cedu, ha preso le mosse dalla sentenza EN- GEL c/ Paesi Bassi del 1976, nella quale la Corte esponeva i criteri di valutazione, che da allora hanno ricevuto costante applicazione, quali la natura dell’illecito e la gravità della sanzione, e ciò a prescindere dalla qualificazione che si dà alle norme. Nel caso delle misure di prevenzione v’è la perdita definitiva del patrimonio, si determinano una serie di decadenze e di impedimenti che non consentono più la conduzione di una vita economica e sociale, salvo una improbabile riabilitazione che può avvenire a distanza di anni.</p>



<p><strong>Lo stesso concetto di riabilitazione, oltretutto, allude ad una colpa e dunque ad una pena.</strong></p>



<p>La questione è dirimente. Il riconoscimento della natura penale alla materia di prevenzione determina l’applicazione delle garanzie sancite dagli articoli 6 ( equo processo), 7 ( principio di legalità dei reati e delle pene e divieto di applicazione retroattiva) della Convenzione europea dei Diritti umani, nonché l’articolo 4 ( divieto del bis in idem) del Protocollo 7. Significherebbe un durissimo colpo alle misure di prevenzione, ormai divenuto un sistema penale alternativo. Senza garanzie difensive, senza prove, spesso senza fatto: una sorta di territorio estraneo al diritto.</p>



<p><strong>L’intera “autodifesa” proposta dall’Italia rimanda al principio per cui un innocente può essere colpito dalle misure ablative e sacrificato sull’altare della lotta alla mafia anche quando non è intraneo al consorzio criminale ma è semplicemente strumento della mafia. E neppure “strumento” in quanto “prestanome”, ma, indirettamente, in quanto teorico affidatario di obiettivi strategici di arricchimento. È di fatto attraverso questa ‘ capriola’ che si arriva a sostenere che l’imprenditore assoggettato al pagamento del pizzo “apparterrebbe alla mafia”, e quindi deve pagare. E questo due volte: prima col pizzo e poi con la confisca. È una ricostruzione in grado di reggere un contraddittorio davanti a una Corte internazionale?</strong></p>



<p>È una vera capriola. Il sistema, in realtà, è figlio di una visione dispotica, fascista, della giustizia, che trasforma la vittima in carnefice. Si è ovviato all’incapacità dei governi facendo passare coloro che lo Stato doveva proteggere dalle interferenze mafiose per complici dei criminali. Lo strumento concepito dal legislatore è una punizione. È un meccanismo di indubbia potenza ma colpisce tutti, colpevoli e innocenti, sviluppando un sistema antimafia che non si nutre di sola mafia e che compie strage di diritti. Si invoca l’emergenza mafiosa, dal 1965, per giustificare l’approssimazione dei giudizi, ma il concetto di emergenza è ontologicamente transitorio.</p>



<p><strong>Nel definire lo status dei Cavallotti, colpiti dalle confische contro cui è stato proposto il ricorso alla Cedu, si parla non di “partecipazione” al consorzio mafioso ma di “appartenenza”. Non si tratta della “appartenenza” di chi contribuisce all’attività criminale ma della condizione di chi sarebbe “in pugno” alla mafia. È una concezione giuridica che già di per sé offende la persona, tanto da ridurla, per via di una fragile astrazione, a mero oggetto nelle mani di un criminale?</strong></p>



<p>La nozione di appartenenza mafiosa risale alla legge 575 del 1965, allorquando il fenomeno mafioso veniva penalmente perseguito con il reato di associazione per delinquere di cui all’articolo 416. Fino alla legge Rognoni- La Torre del 1982, che ha introdotto lo specifico reato di associazione mafiosa, la giurisprudenza era pacifica nel ritenere l’appartenenza come categoria equivalente alla partecipazione: appartenente era cioè colui che faceva parte dell’associazione. Con la Rognoni- La Torre, invece, la partecipazione all’associazione, rilevante penalmente, è stata interpretata come concetto diverso dall’appartenenza rilevante ai fini della prevenzione.</p>



<p><strong>Nella prassi giudiziaria si è stratificata una vera “torre di babele”: si è considerata la “appartenenza” la mera contiguità al fenomeno, ma anche l’adesione ideologica o la semplice la relazione affaristica con soggetti mafiosi.</strong></p>



<p>La verità è che la fattispecie prevista dalla lettera a) dell’articolo 4 del codice antimafia, appartenenza all’associazione mafiosa, non trova corrispondenza in alcun modello legale già tipizzato dal sistema penale. È una categoria giuridica che fa riferimento a condotte che non costituiscono reato. Il sistema di prevenzione è un mostro giuridico, si confiscano patrimoni in ragione di condotte che non hanno rilievo penale, tanto che nella maggior parte dei casi i soggetti sono stati ritenuti estranei alla mafia in sede penale e assolti, come i Cavallotti.</p>



<p><strong>Una pronuncia a loro favorevole e che mettesse “al bando” le misure di prevenzione inflitte a chi, per quegli stessi fatti, risulti innocente, potrebbe spalancare le porte di un intervento della Corte europea su aspetti dell’ordinamento penale che configurano il “doppio binario” fra le norme concepite per il processo in generale e quelle almeno inizialmente riservate ai soli reati più gravi, ossia di mafia e terrorismo?</strong></p>



<p>Indubbiamente una pronuncia favorevole, che noi auspichiamo, imporrebbe al legislatore la modifica dell’intero impianto codicistico antimafia. L’Avvocatura dello Stato, che ovviamente tende alla conservazione del sistema di prevenzione, assume la natura non penale delle misure di prevenzione, ma non si confronta con l’evoluzione del diritto comunitario. Basti pensare al Regolamento ( Ue) 2018/ 1805, per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca, in vigore in Italia dal 2020 e che fa riferimento, per la validità giuridica, ai provvedimenti emessi nell’ambito di un procedimento penale.</p>



<p><strong>Per avere validità europea, la confisca deve essere emessa nell’ambito di un procedimento penale. In Italia, invece, in un procedimento che porta alla confisca, si negano i diritti connessi al giusto processo penale&#8230;</strong></p>



<p>È come l’anima di Platone, l’anima è nel corpo ma non è il corpo.</p>



<p><strong>In commissione Giustizia alla Camera, i deputati di Forza Italia hanno ottenuto il via libera a inserire nel calendario dei lavori la proposta di riforma delle misure di prevenzione antimafia, a cominciare dalla riconnessione fra questi provvedimenti ablativi e le risultanze del procedimento penale. Questa circostanza non contribuisce, seppure in forma impropria e indiretta, a indebolire le argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato?</strong></p>



<p>L’iniziativa è ammirevole, vedremo. Come tutti i progetti politici bisogna essere prudenti a fare previsioni. La difesa dell’Avvocatura dello Stato è solo narrativa: ripercorre la storia della normativa di prevenzione e si concentra nell’elencazione delle sentenze della Cassazione. Ma il problema è sistemico: è l’assetto normativo che si disvela eccessivamente discrezionale, demanda ai giudici di merito la definizione del precetto, con ricadute in termini di indeterminatezza e precisione della legge, che si applica retroattivamente, così da lasciare gli imprenditori sempre in balia delle nuove sensibilità politiche. L’azione di prevenzione interviene senza limiti di tempo, arriva a colpire patrimoni formati negli anni Settanta, in un contesto socio- normativo del tutto diverso da quello attuale.</p>



<p><strong>Nei Paesi europei di tradizione democratica, come ad esempio la Francia, esiste un sistema di confisca senza reato?</strong></p>



<p>Può procedersi alla confisca senza condanna ma soltanto quando le condotte che si addebitano rientrano in una cornice di natura penale. Noi siamo in un’era giuridica lontana dal pensiero garantista: si sostituisce la presunzione di colpevolezza alla responsabilità, il sospetto al fatto. Il diritto alla prova degrada allo stadio della concessione del giudice. Un sistema penale del presunto colpevole che speriamo la Cedu possa abbattere.</p>
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		<title>&#8220;Impresa Mafiosa&#8221; e necessità della  correlazione gestionale tra immissione di capitali illeciti e attività aziendale ai fini della confisca</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 12:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[evidenza]]></category>
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					<description><![CDATA[di Simona Giannetti Questa volta è la giurisprudenza maturata nel processo penale che dà una &#8220;mano&#8221; alla lettura del disposto normativo di cui alla lett. a) dell&#8217;art. 4 del codice [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-color" style="color:#4807e3">di Simona Giannetti</p>



<p>Questa volta è la giurisprudenza  maturata nel processo penale che dà una &#8220;mano&#8221; alla lettura del disposto normativo di cui alla lett. a) dell&#8217;art. 4 del codice antimafia, e più segnatamente alla categoria criminologica dell&#8217;appartenenza mafiosa nella sua declinazione dell&#8217;impresa mafiosa.</p>



<p>Il concetto di &nbsp;&#8220;<em>impresa mafiosa</em>&#8221;&nbsp;è, com&#8217;è noto, un&#8217;acquisizione della giurisprudenza in ragione della&nbsp;traslazione&nbsp;della pericolosità sociale del proposto, derivante dalla sua appartenenza alle associazioni di cui alla lett. a) dell’art. 4, alle persone giuridiche dal medesimo controllate.&nbsp;<strong>Tant’è che nessuna norma di legge prevede la specifica categoria criminologica dell’impresa mafiosa</strong>.&nbsp;</p>



<p>Solo recentemente il decreto legislativo 159/2011, con l’introduzione del comma 1 bis all’art. 24, ha previsto espressamente l’estensione della confisca disposta per le quote sociali totalitarie a tutti beni costituiti in azienda ai sensi degli artt. 2555 e segg. codice civile, ma si tratta di una disciplina che attiene soltanto alle conseguenze ablative, e non già alla formazione degli elementi configuranti l’impresa mafiosa.</p>



<p>Così, la giurisprudenza di legittimità, nel rispetto delle garanzie di legalità del precetto di prevenzione, ha&nbsp;<strong>esteso</strong>&nbsp;il concetto di “<em>appartenenza</em>” a quelle imprese che, ancorché costituite in forma societaria, hanno esercitato l’attività aziendale avvalendosi della&nbsp;<strong>f<em>orza di intimidazione di un’associazione mafiosa&nbsp;</em></strong><em>e</em>&nbsp;in cointeressenza con essa<strong><em>.&nbsp;&nbsp;</em></strong>In sostanza, secondo questo orientamento,&nbsp;<strong>soltanto</strong>&nbsp;nell’ipotesi di realtà aziendali nelle quali il consolidamento e l&#8217;espansione dell&#8217;attività imprenditoriale siano stati da sempre agevolati da un&#8217;organizzazione mafiosa, il carattere lecito dei capitali inizialmente investiti diviene irrilevante e tutto il capitale sociale e l&#8217;intero patrimonio aziendale ne sono contaminati, divenendo essi stessi parti dell&#8217;impresa mafiosa, come tali soggetti a confisca (Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Di Vincenzo e altri).&nbsp;&nbsp;</p>



<p>L’opera interpretativa di estensione della particolare categoria criminologica dell’appartenenza mafiosa del soggetto, ex lett. a) art. 4 alle società, &#8211; pur non strettamente aderente al testo di legge &#8211; è rimasta comunque nel perimetro di quella “base legale”. D’altro canto, l’esigenza di una&nbsp;lettura tassativizzante&nbsp;del precetto di prevenzione, a seguito della sentenza 24/2019 della Corte Costituzionale, ha maggiormente investito il “<em>governo</em>” della fattispecie di cui alla lett. a) dell’art. 4, che si rivolge, com’è noto, a quei soggetti indiziati dell’appartenenza alle associazioni di cui all’art. 416 bis c.p.,&nbsp;<strong>categoria giuridica quest’ultima ricomprendente anche quelle condotte che&nbsp;<u>non costituiscono reato.</u>&nbsp;</strong></p>



<p>Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato come in materia di prevenzione “<em>il giudizio di appartenenza&nbsp;non può&nbsp;risolversi nell’area della mera contiguità o vicinanza al gruppo, che non sia riconducibile ad un’azione, ancorché isolata, che si caratterizzi per essere funzionale agli scopi associativi</em>” (Sez. Un., 30 novembre 2017, n. 111, Gattuso).&nbsp;&nbsp;Ora, pur riguardando l’anzidetta sentenza del giudice delle leggi la diversa ipotesi di pericolosità sociale generica, non può revocarsi in dubbio come l’affermata&nbsp;<strong>soggiacenza del diritto di prevenzione al principio di legalità</strong>&nbsp;costituisca un presidio di garanzia anche per la fattispecie di pericolosità qualificata. </p>



<p>Del resto, sebbene non abbiano&nbsp;<em>natura penale</em>, sequestro e confisca di prevenzione restano misure che incidono pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (art. 41 e 42 Cost.) e convenzionale 8 art. 1 Prot. 1 CEDU), esse debbono soggiacere al combinato disposto delle garanzie cui la Costituzione e la Convenzione edu subordinando la legittimità di qualsiasi restrizione ai diritti in questione alla sua previsione legale che possa consentire ai propri destinatari, in conformità alla costante giurisprudenza della CEDU sui requisiti di qualità della base legale della restrizione, e di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure.</p>



<p>Tradizionamente, l&#8217;elaborazione giurisprudenziale del codice delle misure di prevenzione, notoriamente materia che il legislatore ha espressamente delegato all&#8217;opera tassativizzante del giudice, ha influenzato anche la lettura dell&#8217;art. 416 bis c.p.p. in relazione al sequestro dell&#8217;impresa nella disponibilità dell&#8217;indagato. Ma, un recente approdo della Corte di Cassazione (Cassazione penale sez. V, 05/07/2022, n.34800)  in materia di sequestro preventivo di cui al comma 7 dell&#8217;art. 416 bis c.p. sembra adesso fornire un nuovo &#8220;cono di luce&#8221; al procedimento di prevenzione.</p>



<p>Si è affermato, infatti, che il sequestro preventivo finalizzato alla&nbsp;confisca&nbsp;può avere ad oggetto un&#8217;intera&nbsp;impresa, allorché questa sia qualificabile come&nbsp;mafiosa, e cioè, quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l&#8217;intera attività d&#8217;impresa&nbsp;sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dell&#8217;accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quando l&#8217;impresa&nbsp;sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d&#8217;impresa&nbsp;e&nbsp;mafiosa&nbsp;(Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019 Rv. 278891, Sez. 6, n. 21741 del 16.02.2021, Rv. 281516).</p>



<p><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">In altre parole, ai fini del sequestro funzionale alla&nbsp;confisca&nbsp;del patrimonio di un&#8217;azienda amministrata da un soggetto indagato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, occorre dimostrare una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell&#8217;impresa&nbsp;alla quale appartengono i beni da sequestrare e le attività riconducibili all&#8217;ipotizzato sodalizio criminale, non essendo sufficiente, di per sé, il riferimento alla sola circostanza che il soggetto eserciti le funzioni di amministrazione della società (Sez. 6, n. 6766 del 24/01/2014, Rv. 259073), ovvero la mera partecip&#8217;azione al sodalizio criminale dell&#8217;amministratore (Sez. 6, n. 21741 del 16/02/2021, Rv. 281516).</mark></p>



<p>Senza considerare, poi, che l&#8217;indagine sul nesso di strumentalità si pone, ovviamente, su un piano diverso, nel caso in cui il soggetto nei cui confronti viene disposto il sequestro sia indagato, non di partecipazione al sodalizio mafioso, ma quale concorrente esterno. Invero, la partecipazione ad associazione&nbsp;mafiosa&nbsp;ed il concorso esterno costituiscono fenomeni alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un &#8220;<em>pactum sceleris</em>&#8221; fra il singolo e l&#8217;organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l&#8217;organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche &#8220;<em>per facta concludentia</em>&#8221; e senza necessità di manifestazioni formali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell&#8217;associazione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. (Sez. 6, n. 16958 dell&#8217;08/01/2014, Rv. 261475). Con specifico riguardo ai figli  dell&#8217;imprenditore, è stato ritenuto integrare il reato di concorso esterno in associazione&nbsp;mafiosa, la condotta dell&#8217;imprenditore &#8220;colluso&#8221;, che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell&#8217;imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all&#8217;organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all&#8217;associazione nel caso in cui l&#8217;imprenditore metta consapevolmente la propria&nbsp;impresa&nbsp;a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento. (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019 Rv. 276474).</p>



<p>In tale contesto, dunque, nel caso di concorso esterno, occorre verificare in che termini l&#8217;impresa&nbsp;di un soggetto non inserito nella compagine associativa, ma che fornisca un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell&#8217;associazione si rapporti alla necessità, sopra evidenziata, che ai fini del sequestro ex art. 416 bis c.p., comma 7, l&#8217;impresa&nbsp;stessa sia qualificabile come&nbsp;mafiosa, con totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale.</p>



<p></p>



<p></p>
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		<title>La Corte di Strasburgo dà ragione alla Repubblica di San Marino, la confisca senza condanna non viola la presunzione di innocenza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 21:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
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					<description><![CDATA[Legittima la confisca senza responsabilità dei proprietari assolti dal reato di riciclaggio per mancanza dell&#8217;elemento soggettivo Con la sentenza del 8.10.2019 , la CEDU pone fine alla controversia che vedeva [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color" style="color:#4f07e3">Legittima la confisca senza responsabilità dei proprietari assolti dal reato di riciclaggio per mancanza dell&#8217;elemento soggettivo</p>



<p class="has-black-color has-text-color">Con la sentenza del 8.10.2019 , la CEDU pone fine alla controversia che vedeva contrapposta la Repubblica di San Marino alle sorelle Balsamo, confermando il provvedimento di confisca pronunciato dalle Autorità sammarinesi nonostante le stesse fossero state assolte in appello nel relativo processo penale per riciclaggio. In primo grado le due sorelle erano state condannate ed era stata disposta la confisca. La Corte di appello che assolveva le imputate per insufficienza di prova confermava la confisca  sulla base del principio, internazionalmente riconosciuto, che il crimine non può pagare, considerato che si trattava di denaro di provenienza illecita dell’attività delittuosa del padre delle due ragazze.  </p>



<p>Secondo le ricorrenti si erano violati due principi fondamentali: quello che senza condanna non debba esserci sanzione e quello secondo cui, applicando una sanzione in caso di assoluzione, sarebbe venuta meno la presunzione di innocenza. In entrambi i casi la corte ha dichiarato il ricorso infondato. Infatti, secondo una giurisprudenza internazionale consolidata, la misura della confisca non è configurabile soltanto come sanzione, ma anche come misura di prevenzione affinché denaro di provenienza illecita non torni in circolo in funzione del principio che il crimine non può pagare. Pertanto, se è applicata quale misura di prevenzione, circostanza che non è esclusa dall’articolo 147 del codice&nbsp; penale, quello relativo alla confisca, appunto, è possibile, come nel caso specifico, che la confisca stessa non sia necessariamente legata alla condanna. Per lo stesso motivo, quindi, non vi è violazione della presunzione di innocenza, considerato che nel caso specifico la confisca non va vista come una condanna accessoria per chi è stato assolto, bensì come una misura di prevenzione.</p>





<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="580" src="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2023/05/san-marino-1024x580.jpeg" alt="" class="wp-image-4228" srcset="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2023/05/san-marino-1024x580.jpeg 1024w, https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2023/05/san-marino-300x170.jpeg 300w, https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2023/05/san-marino-768x435.jpeg 768w, https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2023/05/san-marino-1536x870.jpeg 1536w, https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2023/05/san-marino.jpeg 1800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>In entrambi i casi il ricorso alla Corte è stato dichiarato infondato e irricevibile.</p>



<p>Per un altro punto, relativo alla tutela del diritto di proprietà previsto dall’articolo 1 del protocollo aggiuntivo, pur essendo stato dichiarato ammissibile il ricorso, la Corte, dopo aver vagliato nel merito la questione,&nbsp;ha dichiarato che non vi è stata alcuna violazione della norma. In tale caso si sosteneva che la confisca avrebbe violato il diritto di proprietà delle ricorrenti sostenendo che la misura veniva applicata perché ne veniva riconosciuta la provenienza illecita e non il futuro utilizzo.</p>



<p>La Corte ha tuttavia rilevato come le ricorrenti non abbiano provato la liceità di quei denari né la loro futura destinazione, per i quali, semmai, vi era prova della illecita provenienza. “Lo scopo della confisca è eliminare tali fondi dalla circolazione ulteriore nell’economia” , ha ribadito Strasburgo. Infatti la Corte ha aggiunto che gli Stati “devono avere un ampio margine di apprezzamento per quanto riguarda il mezzo appropriato per applicare misure di controllo dell’uso” di denaro riconosciuto di provenienza illecita.</p>



<p>La Corte ha poi evidenziato che il tribunale nazionale ha “offerto ai richiedenti una ragionevole opportunità di sottoporre il loro procedimento a contraddittorio”, al fine di dimostrare la liceità di quelle somme.</p>



<p>Dimostrazione che, però non c’è stata. Per questo la Corte ha concluso che la confisca non ha violato il diritto di proprietà ed equità.</p>
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		<title>La confisca antimafia nella morsa del “tempo”: la  Cassazione boccia la Corte d&#8217;appello di Palermo per l&#8217;indeterminatezza della correlazione temporale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 16:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
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					<description><![CDATA[Nota alla sentenza della seconda sezione della Corte di Cassazione nr. 37495/19 del 6.6.2019/10.09.2019, di Baldassare Lauria L’accertamento della pericolosità sociale del proposto, sebbene in via incidentale nel procedimento per [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color" style="color:#4f07e3"><strong>Nota alla sentenza della seconda sezione della Corte di Cassazione nr. 37495/19 del 6.6.2019/10.09.2019</strong>, di Baldassare Lauria</p>


<p style="text-align: justify;">L’accertamento della pericolosità sociale del proposto, sebbene in via incidentale nel procedimento per la proposta della sola misura patrimoniale, costituisce criterio insostituibile per verificare, alla stregua del principio di perimetrazione cronologica, la ricomprensione dei singoli atti di incremento patrimoniale nell’ambito delle operazioni suscettibili di valutazione (in termini dimostrazione dell’illiceità della provenienza dei mezzi utilizzati) ai fini della confisca di prevenzione, sia che si consideri la sussistenza di ipotesi di pericolosità generica in capo al proposto, sia che si versi in ipotesi di pericolosità qualificata, ove tale manifestazione sia difficilmente collocabile nel tempo sino a f<em>are ipotizzare la possibilità di delimitare il termine finale di manifestazione della pericolosità qualificata.</em></p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: justify;">Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione fissa, per la prima volta, un <strong>limite temporale</strong> alla confiscabilità dei cespiti patrimoniali acquisiti dal soggetto già destinatario della misura di prevenzione personale, in quanto raggiunto da indizi di appartenenza all’associazione mafiosa.<br>L’approdo ermeneutico cui giungono i giudici di legittimità è figlio del tracciato giuridico disegnato dalla sentenza delle SS.UU. 111/2018, GATTUSO, in relazione alla necessità di ancorare l’applicazione della misura personale all’attualità della pericolosità mafiosa già accertata, con ciò superando la discutibile presunzione semel mafioso semper mafioso, che ha caratterizzato il diritto di prevenzione antimafia. Sicchè, proprio il requisito dell’attualità (condizionante l’applicazione della misura personale), in quanto espressione di una situazione correlata al tempo, costituisce la base legale del potere ablatorio di prevenzione, e come tale non può prescindere da precisi riferimenti temporali tanto nella fase di manifestazione iniziale quanto in quella finale.<br>Nel caso all’esame della Corte, il ricorrente proposto per la sola misura patrimoniale, impugnava il decreto di confisca della Corte di Appello di Palermo di conferma del decreto di primo grado, sulla ritenuta violazione dell’art. 4 del decreto legislativo 159/2011, in relazione all’omesso inquadramento del proposto in una delle specifiche categorie criminogene contemplate dal detto disposto di legge, nonché in relazione alla ritenuta insufficienza della rilevata sproporzione dei valori reddituali rispetto al patrimonio conseguito dopo l’applicazione della misura di prevenzione personale a carico del proposto, ritenuto appartenente all’articolazione territoriale dell’associazione mafiosa.<br>Trattandosi di proposta che interessava la sola misura patrimoniale, la verifica giurisdizionale investiva l’individuazione del perimetro temporale entro cui il proposto aveva manifestato la sua pericolosità, compito cui si era sottratta la corte di appello che sul presupposto della già accertata pericolosità qualificata &#8211; di cui al decreto del 29.09.1998 applicativo della misura personale nei confronti del medesimo proposto &#8211; aveva inopinatamente esteso il perimetro temporale fino a ricomprendervi i cespiti patrimoniali acquistati nell’arco di tutta la vita del proposto.<br>La Corte palermitana pur dando atto che rispetto alla pericolosità qualificata emersa nel periodo della fine degli anni 90, su cui erano stati fondati i provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione emessi nei confronti del proposto negli anni 1998-1999, le ulteriori acquisizioni istruttorie operate nel procedimento attuale sebbene non potevano costituire manifestazione di una pericolosità qualificata, rappresentavano in ogni caso espressione di una reiterazione sistematica di condotte delittuose economicamente rilevanti, dalle quali il proposto traeva almeno in parte i mezzi del proprio sostentamento, così da potersi apprezzare svariati fatti illeciti riconducibili a condotte poste in essere nel contesto dei traffici illeciti, alla stregua della categoria criminogena di cui all’art. 4 lett. c) e 1, lett. a) e b).<br>Invero, la Corte di Appello assumeva <em>«che la confisca delle acquisizioni effettuate a titolo oneroso dal proposto e dai suoi stretti congiunti con gli utili ricavati dal prolungato esercizio, con metodi illeciti, di attività d’impresa, prescinde dall’eventuale sproporzione tra il valore ei beni sequestrati ed i redditi dichiarati. – Infatti, nel prevedere l’applicazione di tale misura di prevenzione per i beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, la legge non presuppone necessariamente un illecito da reato, ben potendo inquadrarsi fra i beni di illegittima provenienza o frutto di attività illecita anche i proventi di illeciti amministrativi o fiscali»</em>.</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione, dunque, nella sentenza in commento, conferma come l’assunto dei giudici della prevenzione non appaia conforme al paradigma legale di cui all’art. 24 del codice delle misure di prevenzione, laddove il riferimento al <em>“frutto delle attività illecite o al reimpiego dei profitti di esse”</em> <strong>non legittima l’ablazione del bene ritenuto “diversamente” illecito</strong>, ma solo quello connotato da illiceità c.d. mafiosa, ovvero quello acquisito nel contesto temporale interessato dalle manifestazioni mafiose del proposto.<br>A ben vedere, infatti, la condizione d’illiceità che l’art. 24 prevede ai fini della confisca deve essere letta in correlazione ai presupposti soggettivi contemplati dall’art. 4 del medesimo decreto legislativo antimafia. Il disposto di cui all’art. 4, ai fini dell’applicazione delle misure, oltre fare riferimento a categorie soggettive riferibili a specifici reati (associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni, terrorismo, etc), contempla anche i soggetti di cui all’art. 1 dello stesso decreto che com’è noto fa riferimento a soggetti che vivono di proventi di attività delittuose o comunque di reati.<br>L’interpretazione sistematica di dette norme impone, allora, di considerare la natura illecita dei cespiti da confiscare, di cui all’art. 24, in stretta correlazione con le categorie giuridiche di cui all’art. 4 e 1, rispetto alle quali è necessario accertare il rapporto di causa –effetto.<br>Il tema, in verità, era già stato oggetto del vaglio del giudice di legittimità, nella sentenza della sezione quinta della Suprema Corte di Cassazione, 17.12.2013/17.03.2014, CINA’ (Annulla decreto Corte appello Palermo nr. 65 del 19.12.2012) ove si affermava il principio secondo cui <em>«secondo lo statuto probatorio del procedimento di prevenzione sia necessario che l’azienda sia frutto di attività illecita, o che l’impresa si sia concretamente avvalsa, <strong>nello svolgimento della sua attività, delle aderenze mafiose del titolare</strong>. &#8211; Più in particolare, occorre, quantomeno a livello indiziario, la prova: a) che l’acquisto originario sia stato reso possibile dall’attività illecita dell’acquirente, in qualunque modo espletata (mediante estorsioni, truffe, usura ed altri illeciti), pur senza pretendere la prova di un diretto collegamento, sotto forma di nesso causale tra attività illecita e acquisizione patrimoniale; b) che la crescita e l’accumulo di ricchezza da parte dell’impresa sia stata concretamente agevolata attività illecita del titolare “appartenente alla mafia”. <strong>Occorre, quindi, in questa seconda ipotesi che l’imprenditore abbia, quantomeno, sfruttato la sua qualità mafiosa per crearsi condizioni di favore</strong>, ponendo in essere una qualsiasi attività idonea ad imporre illecitamente l’impresa sul mercato (sviamento della concorrenza, acquisizione di beni strumentali a prezzi ingiustificatamente vantaggiosi, controllo mafioso della manodopera etc)»</em>.<br>Nel caso in commento, invece, il decreto della Corte territoriale, cassato dalla Suprema Corte, aveva ordinato la confisca di cespiti rilevando un’illiceità diversa da quella oggetto della proposta, con ciò consumando la mancata correlazione del provvedimento ablativo rispetto alla contestazione di prevenzione (id est proposta), rilevante ai fini della garanzia del diritto di difesa, così come espresso dall’art. 6 della Convenzione EDU.<br>La pronuncia della Corte di Cassazione, allora, fa chiarezza nel complesso sistema normativo antimafia e costituisce senz’altro il primo passo per la riconduzione dell’art. 24 del decreto legislativo 159/2011 nell’alveo del sistema costituzionale e convenzionale.</p>
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