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	<title>Giurisprudenza Delle Corti Europee &#8211; Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione</title>
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	<description>Organizzazione non Governativa per la Protezione delle Libertà dell’Uomo e del Diritto di Proprietà</description>
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	<title>Giurisprudenza Delle Corti Europee &#8211; Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione</title>
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		<title>CONFISCA PATRIMONIO CULTURALE &#8211; TUTELA PROPRIETA&#8217; EX ART. 1 PROT. 1 ADD. CEDU &#8211; INSUSSISTENZA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 20:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Penale Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza Delle Corti Europee]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, Sezione prima, sentenza 2 maggio 2024, Paul Getty Trust c. Italia La sentenza trae origine dal caso J. Paul Getty Trust e altri contro Italia [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-9edb82396d03ba286e3aba42925d7ec2" style="color:#1b07e3">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, Sezione prima, sentenza 2 maggio 2024, Paul Getty Trust c. Italia</p>



<p></p>



<p>La sentenza trae origine dal caso J. Paul Getty Trust e altri contro Italia (ricorso n. 35271/19). La Corte EDU ha stabilito all’unanimità che non vi è stata nessuna violazione dell’art. 1 del Prot. n. 1 (protezione della proprietà) C.e.d.u. <br>L’intricata vicenda processuale ruota intorno ad un provvedimento di confisca disposto per la prima volta da parte del giudice dell’esecuzione ed avente ad oggetto la statua bronzea dell’Atleta vittorioso. Tale statua, risalente al periodo ellenistico e attribuita allo scultore greco Lisippo, ora posseduta dal Getty Museum di Malibù in California (U.S.A.), fu casualmente ripescata nel mare Adriatico nel 1964. <br>Acquistata nel 1977 dal Getty Museum, la statua è, da tempo, oggetto di un’aspra contesa che si è sviluppata attraverso un lungo procedimento penale in cui il Museo californiano, mai imputato per la vicenda in questione, si presenta come terzo estraneo detentore della res su cui è stato disposto il provvedimento ablativo. La giurisdizione italiana e, in particolare, la competenza territoriale dell’autorità giudiziaria di Pesaro sono state configurate in virtù del luogo in cui le condotte criminose ipotizzate a carico dei marinai e dei titolari dei pescherecci che rinvenirono in mare la statua si sarebbero concretizzate in tutto o almeno in parte: a Fano. Si è dinanzi ad una confisca disposta in fase esecutiva dopo un provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato e che ha negato la sussistenza dei presupposti applicativi della confisca. Più dettagliatamente, il Tribunale di Pesaro, a seguito di richiesta del p.m., in qualità di giudice dell’esecuzione, ha disposto con ordinanza dell’11 febbraio 2010 la confisca di una statua di bronzo, datata attorno al IV° secolo a.c., attribuita allo scultore greco Lisippo di Sicione, raffigurante un’atleta nell’atto di porre sul proprio capo una corona, pari a quelle spettanti al vincitore degli agoni. Tale statua, come detto, si trova custodita da lungo tempo presso il Museo J.P. Getty di Malibù. <br>Ne è seguita una lunga vicenda dipanatasi attraverso diversi momenti procedurali: incidente di esecuzione, ricorso in Cassazione (che ha portato infine all’annullamento del provvedimento impugnato), decisione della Corte costituzionale (attivata dalla S.C. sulla questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 111, comma 1, 117, comma 1, Cost. degli artt. 666, 667 comma 4, 676 c.p.p., &#8220;nella parte in cui non consentono che la parte possa richiedere al giudice dell’esecuzione lo svolgimento dell’udienza in forma pubblica&#8221;) che con sentenza n. 97 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme censurate, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in punto di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica. E’ stato, successivamente, rinnovato il procedimento di opposizione nelle forme dell’udienza pubblica e, nel giugno 2018, è stata pronunciata dal tribunale di Pesaro (g.i.p), quale giudice dell’esecuzione, l’ordinanza che ha rigettato l’opposizione proposta dal Getty Museum e, pertanto, confermato la confisca della statua detenuta presso il predetto Museo, ovunque essa si trovi.<br>Vi erano stati nel passato (anni 1960 e 1970) precedenti procedimenti penali a carico di marinai o persone coinvolte nel ritrovamento della statua conclusi con sentenze di assoluzione o di non luogo a procedere e relativi ai reati di indebito impossessamento di cose di antichità od arte rinvenute fortuitamente (art. 67 l. n. 1089 del 1939) o esportazione clandestina di opere d’arte.<br>I ricorrenti hanno fatto ricorso alla Corte EDU ritenendo che sia stato violato l’art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u., in quanto la misura della confisca era stata illegale, nel significato di questa disposizione, a causa della mancanza di prevedibilità della base giuridica; che la Statua non faceva parte del patrimonio culturale italiano; e che la vicenda della confisca aveva posto su di loro un onere eccessivo.<br>Nei §§ 191-241 la Corte e.d.u. ha analizzato l’attribuibilità ai ricorrenti, racchiusi in forma di “trust”, dello status di vittima. A tal fine, sulla scorta della precedente giurisprudenza sovranazionale, ha ribadito come <br>un individuo deve essere in grado di dimostrare di essere stato &#8220;direttamente interessato&#8221; dalla misura oggetto di reclamo. Nel presente caso, dunque, si tratta di stabilire se i trustee avevano un interesse legale separato, diverso da quello del Trust, che è stato presumibilmente attinto dalla misura contestata. <br>Quanto al merito, il ricorrente sostiene che la statua del Lisippo sia una sua proprietà tutelata dall’art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. e che non possono esservi dubbi che l’ordine di confisca adottato dall’autorità giudiziaria italiana costituisca un’interferenza con il suo godimento pacifico. A tal riguardo, la Corte EDU <br>ribadisce che affinché un’interferenza sia compatibile con l’art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. deve trattarsi di intervento legittimo, che persegue l’interesse generale e che sia proporzionato, ossia deve trovare un &#8220;giusto equilibrio&#8221; tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e i requisiti della protezione dei diritti fondamentali dell’individuo (vedi, ad esempio, Pařízek c. Repubblica Ceca, n. 76286/14, § 42, con ulteriori riferimenti, 12 gennaio 2023). <br>Dopo un’approfondita disamina della vicenda e delle normative interne e internazionali applicabili al caso concreto, la Corte EDU ha concluso che il Trust non ha agito con la diligenza richiesta nell’acquisto della Statua (vedi paragrafi 386-390) e che questa situazione indubbiamente ha un certo peso nella valutazione (vedi Beyeler, citato sopra, § 116). Inoltre, dato che il ricorrente era consapevole dell’assenza, ai sensi della legge nazionale pertinente, di un termine per adottare la misura di confisca volta a recuperare oggetti culturali esportati illegalmente, non può dirsi che abbia sviluppato un’aspettativa legittima di mantenere la Statua, considerando che diverse autorità statali lavoravano continuamente con l’obiettivo di recuperarla (vedi paragrafi 394-397). Allo stesso tempo, e ancora una volta alla luce delle disposizioni nazionali applicabili, non può dirsi che sia sorta un’aspettativa legittima da parte del ricorrente riguardo alla possibilità di ottenere un risarcimento (vedi paragrafo 402) (così § 405).<br>D’altro canto, sebbene le autorità nazionali abbiano intrapreso diverse azioni volte a recuperare la Statua (vedi paragrafi 394-397), la Corte ha osservato anche che non hanno sempre seguito diligentemente le procedure pertinenti (vedi paragrafo 398) e che il Governo non è riuscito a convincerla del motivo per cui le procedure che hanno portato all’imposizione della misura contestata non potevano essere avviate prima del 2007 (vedi paragrafo 399). La Corte ritiene che queste conclusioni abbiano anch’esse un peso nella sua valutazione (vedi Beyeler, citato in § 120) (così § 406).<br>Tuttavia, a differenza del caso Beyeler, in cui l’oggetto culturale rilevante era legittimamente di proprietà di un privato, la negligenza delle autorità nazionali nel presente caso non ha comportato alcun arricchimento ingiusto da parte loro, poiché hanno dimostrato ragionevolmente che la Statua faceva parte del patrimonio culturale italiano (vedi paragrafi 346 e 348-52). Inoltre, nel presente caso gli errori occasionali commessi dalle autorità nazionali non sono avvenuti in una situazione in cui non poteva essere attribuito alcun errore o negligenza a un ricorrente che agiva in buona fede, ma piuttosto sono stati commessi come parte di una risposta al comportamento del ricorrente, che le autorità giudiziarie nazionali hanno considerato almeno negligente, se non in mala fede (vedi paragrafi 377 e 390). Infine, le autorità nazionali nel presente caso operavano in un vuoto giuridico, poiché nessuno degli strumenti internazionali che avrebbero potuto aiutarle a recuperare un oggetto culturale esportato illegalmente era in vigore al momento materiale dei fatti (vedi paragrafo 279). Al contrario, la Corte sottolinea che oggi, in un contesto simile, le autorità nazionali sarebbero tenute a rispettare rigorosamente i termini e le procedure stabilite dalla Convenzione UNIDROIT del 1995 e dalle disposizioni nazionali che attuano la Direttiva 2014/60/UE, nei casi in cui sono applicabili (vedi paragrafi 160 e 183 sopra) (così § 407).<br>Alla luce delle suddette conclusioni, e tenendo conto del fatto che lo Stato ha un ampio margine di discrezione per ciò che è &#8220;in conformità con l’interesse generale&#8221;, in particolare per quanto riguarda le questioni del patrimonio culturale (vedi Beyeler, § 112; Kozacıoğlu, § 53; e Sinan Yildiz e altri (dec.), tutti citati), del forte consenso nel diritto internazionale ed europeo per quanto riguarda la necessità di proteggere gli oggetti culturali dall’esportazione illegale e di restituirli al loro paese di origine (vedi paragrafi 340-342, e la giurisprudenza ivi citata), del comportamento negligente del ricorrente, nonché del vuoto giuridico molto eccezionale in cui si trovavano le autorità nazionali nel presente caso, la Corte conclude che non hanno oltrepassato il loro margine di apprezzamento (così § 408).</p>



<p><br><br></p>



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		<title>PRESUNZIONE DI INNOCENZA  &#8211;  DECISIONE EXTRA PENALE FONDATA SU RESPONSABILITA&#8217; &#8211; VIOLAZIONE &#8211; INSUSSISTENZA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 08:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza Delle Corti Europee]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, Grande Camera, sentenza 11.06.2024, Nealon e Hallam c. Regno Unito Ritenuti responsabili di gravi delitti, i due ricorrenti sono condannati a una lunga pena detentiva. [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-358a321f9af0d47c301017ee9fcb9912" style="color:#6607e3">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, Grande Camera, sentenza 11.06.2024, Nealon e Hallam c. Regno Unito</p>



<p></p>



<p>Ritenuti responsabili di gravi delitti, i due ricorrenti sono condannati a una lunga pena detentiva. Dopo aver scontato diversi anni di reclusione, le rispettive condanne vengono annullate, in forza della scoperta di nuove prove che facevano sorgere fondati dubbi intorno alla colpevolezza di entrambi (§ 23-25). I ricorrenti avviano, così, il procedimento volto a ottenere il ristoro dei danni patiti per l’ingiusta condanna. L’autorità amministrativa chiamata a decidere respinge, però, le loro richieste, ritenendo le nuove prove incapaci di dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio la mancata commissione del fatto da parte degli imputati (§ 26). Il diniego viene considerato legittimo in sede giurisdizionale, perché fondato sulla normativa nazionale (§ 27-48). A tal punto, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 6 comma 2, in quanto il rigetto della richiesta di riparazione rifletterebbe l’opinione che gli stessi siano colpevoli dei reati ascrittogli (§ 99). Richiamando i principi espressi nella pronuncia C. edu, grande camera, sent. 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito, la Corte europea rammenta, anzitutto, che la presunzione d’innocenza non opera solo nei procedimenti relativi alle determinazioni di un’accusa penale, ma assume rilievo anche nei successivi giudizi extrapenali, impedendo alle autorità di considerare l’interessato responsabile del reato in precedenza contestatogli. Ciò, naturalmente, a patto che il procedimento penale si sia concluso con l’assoluzione o comunque senza una condanna e che sussista un nesso fra le statuizioni del giudice penale e quelle da adottare&nbsp;<em>aliunde</em>. Nel caso di specie, è pacifico che la presunzione d’innocenza trovi applicazione, posto che la domanda di riparazione dell’errore giudiziario, presentata dai ricorrenti, trae origine dall’annullamento della loro condanna penale (§ 128-129). Secondo la Corte europea, tuttavia, l’art. 6 comma 2 Cedu non risulta violato, in quanto l’autorità amministrativa, nel rigettare la richiesta di ristoro, si è limitata ad addurre l’esistenza di ragionevoli dubbi intorno alla mancata commissione del reato, senza spingersi ad affermare la colpevolezza dei ricorrenti (§ 180-183).&nbsp;</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-ce30896a-9783-4e80-b982-2109ed74ba78" href="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2026/04/CASE-OF-NEALON-AND-HALLAM-v.-THE-UNITED-KINGDOM.pdf">CASE OF NEALON AND HALLAM v. THE UNITED KINGDOM</a><a href="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2026/04/CASE-OF-NEALON-AND-HALLAM-v.-THE-UNITED-KINGDOM.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-ce30896a-9783-4e80-b982-2109ed74ba78">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>CONFISCA PREVENZIONE- NATURA RIPRISTINATORIA  &#8211; RIPETIZIONE PER ILLICEITA&#8217; DEL TITOLO  DI ACQUISTO &#8211; VIOLAZIONE ART. 7 CONVENZIONE &#8211; ESCLUSIONE</title>
		<link>https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/confisca-prevenzione-natura-ripristinatoria-dellillecito-titolo-di-acquisto-materia-penale-esclusione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 06:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Penale Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza Delle Corti Europee]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte europea dei diritti dell’uomo, dec. I Sezione, Garofalo e altri c. Italia, 20 gennaio 2025-13 febbraio 2025, App. n. 47269/18 La misura ablatoria prevista dall&#8217;art. 24 del Codice Antimafia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-c50a67f34760045028654112298169e6" style="color:#5e07e3">Corte europea dei diritti dell’uomo, dec. I Sezione, Garofalo e altri c. Italia, 20 gennaio 2025-13 febbraio 2025, App. n. 47269/18</p>



<p>La misura ablatoria prevista dall&#8217;art. 24 del Codice Antimafia  possiede «<strong>natura ripristinatoria»&nbsp;</strong>(<strong>«</strong><em>restorative and not punitive nature</em><strong>»</strong>) in quanto mira a garantire che&nbsp;<strong>il crimine non paghi</strong>&nbsp;e a&nbsp;<strong>prevenire l’ingiusto arricchimento&nbsp;</strong>(«<em>ensure that crime does not pay and to prevent unjust enrichment»</em>).</p>



<p>In questo modo la misura è stata ritenuta convenzionalmente legittima, in quanto “<strong>dotata di base legale</strong>” e “<strong>proporzionata</strong>” rispetto all’interesse pubblico perseguito, in ragione: a) dell’indispensabilità di simili misure nel quadro di politiche criminali volte a combattere il fenomeno della grande criminalità organizzata; b) del pericolosissimo potere economico di una organizzazione come la<em>&nbsp;</em>mafia, rispetto alla quale la confisca appare quale<em>&nbsp;«</em><em>effective and necessary weapon in the combat against this cancer</em>»<em>&nbsp;</em>.</p>



<p> Nell’orientare la decisione in questo senso, hanno giocato un ruolo determinante sia la&nbsp;<strong>sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019<a href="https://www.sistemapenale.it/it/scheda/finocchiaro-garofalo-e-altri-c-italia-la-corte-edu-afferma-la-legittimita-della-confisca-di-prevenzione-e-ne-riconosce-per-la-prima-volta-la-natura-ripristinatoria#_ftn3"><strong> </strong></a></strong>, che aveva preso posizione circa la&nbsp;<strong>funzione meramente ripristinatoria</strong>&nbsp;che la confisca di prevenzione deve svolgere, sia i più recenti approdi del diritto dell’Unione europea, da ultimo rappresentati dalla&nbsp;<strong>Direttiva (UE) 2024/1260</strong><a href="https://www.sistemapenale.it/it/scheda/finocchiaro-garofalo-e-altri-c-italia-la-corte-edu-afferma-la-legittimita-della-confisca-di-prevenzione-e-ne-riconosce-per-la-prima-volta-la-natura-ripristinatoria#_ftn4"> </a>, che all’art. 16 ha previsto una inedita “<em>Confiscation of unexplained wealth linked to criminal activities</em>” almeno in parte ispirata al modello italiano della confisca di prevenzione.</p>



<p>La Corte rileva che l’imposizione della confisca di prevenzione nell’ordinamento giuridico italiano non implica una dichiarazione di colpevolezza, ma si fonda piuttosto sulla&nbsp;<strong>presunzione ragionevole che i beni acquisiti durante il periodo in cui una persona è indiziata di aver commesso reati</strong>,&nbsp;<strong>che sono sproporzionati rispetto al suo reddito lecito e per i quali non vi è prova della loro provenienza lecita, siano i proventi di attività illecite o siano stati acquistati con essi</strong>.</p>



<p>Quanto allo&nbsp;<strong>scopo</strong>&nbsp;della confisca, la Corte osserva che essa ha subito modifiche significative a seguito delle&nbsp;<strong>riforme legislative del 2008-2009</strong>. Nella sua formulazione attuale, ripete la Corte,&nbsp;<strong>la confisca non richiede l’accertamento del “pericolo attuale” per la società rappresentato dalla probabilità che la persona commetta ulteriori reati, che la misura in esame dovrebbe prevenire.</strong>&nbsp;Mentre infatti, nella sua formulazione originaria, era basata su una valutazione prognostica relativa al rischio che in futuro venissero commessi ulteriori reati, nella sua formulazione attuale, al contrario,&nbsp;<strong>la misura si basa su una valutazione diagnostica (proiettata verso il passato)</strong>: le autorità nazionali devono accertare se, durante un determinato periodo di tempo, l&#8217;individuo in questione abbia presuntivamente commesso delitti e se, durante tale periodo, abbia acquisito beni la cui origine lecita non può essere dimostrata.</p>



<p>La misura in questione, come risultante dalle modifiche legislative del 2008-2009 e dalle chiarificazioni fornite dalla successiva giurisprudenza interna, presenta diversi elementi che la rendono più&nbsp;<strong>comparabile alle misure (civili) volte ad impedire l’arricchimento ingiustificato,</strong>&nbsp;piuttosto che alle sanzioni di natura penale.</p>



<p>Come riconosciuto anche dalla giurisprudenza interna, infatti, l&#8217;obiettivo della misura è comunque&nbsp;<strong>rimuovere dalla circolazione economica beni acquisiti da un individuo illecitamente</strong>: l’attenzione della misura, in questo senso, è nei confronti del bene e non della persona, così come del resto è reso evidente dal fatto che la confisca, a certe condizioni, può essere disposta anche nei confronti di beni appartenenti a terzi che li abbiano ereditati o acquistati. A queste condizioni, a parere della Corte, limitando gli effetti della confisca ai&nbsp;<strong>profitti</strong>&nbsp;<strong>illeciti</strong>&nbsp;derivanti dai reati presumibilmente commessi dall&#8217;individuo può escludersi la natura punitiva dell’istituto, il quale può invece assumere connotati sanzionatori laddove attinga il&nbsp;<strong>prodotto del reato</strong>&nbsp;(come peraltro affermato da Corte cost. n. 112/2019).</p>



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<p></p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>CONFISCA DEI PROVENTI DEL REATO SENZA CONDANNA  &#8211; PRINCIPIO DI LEGALITA&#8217; &#8211; PRESUNZIONE DI INNOCENZA &#8211;  VIOLAZIONE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 16:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Penale Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza Delle Corti Europee]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, Prima sezione, Causa Episcopo e Bassani c. Italia – Prima sezione – 19 dicembre 2024 (ricorsi 47284 e 84604/17)  Viola il diritto di proprietà (di cui all’art. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-e776cb4ed9f7b1d49ba52d9a17fa0ba0" style="color:#1307e3"><strong>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, Prima sezione, <em>Causa Episcopo e Bassani </em>c. <em>Italia – Prima sezione – 19 dicembre 2024 (ricorsi 47284 e 84604/17) </em></strong></p>



<p><strong>Viola il diritto di proprietà (di cui all’art. 1 Prot. 1) la confisca dei proventi del reato confermata dalla corte d’appello per fatti per i quali &#8211; alla condanna penale in primo grado &#8211; segua una sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, se la motivazione della confisca risieda in un indirizzo giurisprudenziale non prevedibile al momento dei fatti medesimi.</strong></p>



<p><strong> </strong>Nel caso esaminato dalla Corte, dopo il richiamo dei principi di diritto che regolano la materia, si ribadisce che la confisca dei beni che derivano direttamente da una transazione illecita e che l’imputato non aveva diritto di ottenere non ha scopo punitivo, ma ha finalità ripristinatoria, mirando a ristabilire la situazione economica precedente e a evitare l’accumulo di beni di origine illecita da parte del reo.</p>



<p>La confisca per equivalente, che mancherebbe di un collegamento diretto tra il reato e i beni, mira invece a ristabilire la situazione economica precedente al reato imponendo un sacrificio corrispondente all’imputato e, pertanto, ha, di regola, carattere punitivo (v. n. 27 della sentenza).</p>



<p>In questo contesto, la Corte riconosce come la classificazione della confisca di somme di denaro ha dato origine ad interpretazioni divergenti: per un primo indirizzo la confisca di denaro dovrebbe sempre essere considerata come per equivalente, poiché è impossibile identificare materialmente il profitto o il prezzo del reato in questione; per un secondo indirizzo la confisca di denaro può essere considerata come confisca diretta se esiste la prova che il denaro deriva direttamente dalla commissione del reato in questione. Chiamate a risolvere il contrasto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (30 gennaio 2014, n. 10561), hanno condiviso un terzo indirizzo interpretativo, secondo cui, invece, la confisca di denaro deve essere sempre considerata come una forma di confisca diretta, stante l’assenza di qualsiasi connotato di autonomia quanto alla identificabilità fisica del denaro (bene fungibile per eccellenza).</p>



<p>Ciò chiarito, la Corte si sofferma sul contrasto giurisprudenziale interno, relativo alla possibilità di disporre una confisca nei confronti di un soggetto andato esente da pena per estinzione del reato dovuta a decorsa prescrizione, contrasto risolto in senso positivo dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 31617 del 21 luglio 2015 (caso “Lucci”). <strong>Con tale pronuncia viene, infatti, ammessa tale possibilità, a condizione però che, in primo grado, vi sia stata condanna e che il relativo accertamento di merito rimanga invariato quanto all’esistenza del reato, alla responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato.</strong></p>



<p>Così ricostruito il quadro normativo, la Corte ritiene la confisca una misura restitutoria, simile addirittura alla ripetizione dell’indebito (v. n. 74 della sentenza); non potendosi applicare l’art. 7 CEDU, essa dichiara inammissibile il primo motivo dei ricorsi.</p>



<p>Quanto invece all’art. 6, comma 2, CEDU la Corte imposta il ragionamento diversamente. Essa rammenta che la presunzione di innocenza ha un duplice significato: per un verso, in una prospettiva processuale, essa impone il rispetto di alcuni requisiti relativi, tra l’altro, all’onere della prova, alle presunzioni legali di fatto e di diritto, al divieto di autoincriminazione, alla pubblicità preliminare e alle espressioni premature, da parte del tribunale o di altri pubblici ufficiali, di colpevolezza dell’imputato; per un altro, in un’ottica sostanziale, essa costituisce un istituto posto a <strong>protezione dell’individuo</strong>, assolto da un’accusa penale ovvero nei confronti dei quali il procedimento penale si è comunque definitivamente interrotto (es. per archiviazione; per sentenza di non doversi procedere in conseguenza dell’estinzione del reato), affinché egli non sia trattato dall’autorità pubblica quale colpevole del reato originariamente contestato (v. nn. 122-125).</p>



<p>Alla luce di tali coordinate interpretative, la Corte conclude (cinque voti contro due) nel senso della violazione dell’art. 6, comma 2, CEDU, non ritenendo compatibile la presunzione convenzionale di innocenza, nel secondo senso testé chiarito, con l’applicazione di una confisca fondata su una dichiarazione di sostanziale addebito di responsabilità penale riferita a un reato prescritto per il quale l’imputato,&nbsp;concluso il giudizio per dichiarata estinzione del reato, è andato esente da pena.</p>



<p>Né la Corte EDU si dice persuasa dall’argomento per cui – così ragionando – si smentirebbe il precedente della&nbsp;<em>Grande Chambre&nbsp;</em>GIEM&nbsp;<em>c.&nbsp;</em>Italia del 2018 (v.&nbsp;<em>Quaderno&nbsp;</em>n. 15 (2018), pag. 37 ss.), secondo il quale la confisca urbanistica, che segua alla dichiarazione di prescrizione del reato edilizio, non viola l’art. 7 CEDU. Essa, viceversa, conferma che la confisca senza condanna non viola l’art. 7 ma invece contrasta con l’art. 6, comma 2, della Convenzione.</p>



<p><strong>Ritenendo violato l’art. 6, comma 2, necessità logica vuole che la Corte EDU ravvisi violato anche l’art. 1 Prot. 1, poiché l’interferenza con il diritto di proprietà, per essere legittimo e proporzionato, deve anzitutto avere una base legale prevedibile</strong>. Essendo invece la confisca senza condanna derivata da un panorama giurisprudenziale chiaritosi solo successivamente ai fatti (v. la menzionata sentenza delle Sezioni unite <em>Lucci</em>) e, comunque, in violazione dell’art. 6, comma 2, CEDU, il requisito principale manca. Di qui la constatazione della violazione e la condanna dell’Italia, in favore del solo Episcopo (il quale l’aveva chieste) a 20 mila euro per le spese.</p>



<p><strong>Dev’essere precisato che nel n. 129, la sentenza qui sintetizzata sottolinea che la constatazione della violazione del principio di non colpevolezza non deve essere considerato d’ostacolo alla consolidata tendenza legislativa interna e al consenso europeo formatosi in materia sulla necessità e sulla praticabilità delle confische senza condanna.</strong></p>



<p>Redigono opinioni separate in dissenso i giudici polacco Wojtyczeck e italiano Sabato.</p>



<p>Il giudice Wojtyczeck ritiene che (ai fini dell’art. 6, comma 2, CEDU) la sentenza di prescrizione del reato non sia una pronuncia che lascia in piedi l’innocenza dell’imputato, perché la rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato è solo parziale. Per l’ordinamento nazionale, su cui la Corte EDU non può sindacare, una conseguenza vi è ricollegata (quella della confisca). Sicché la presunzione d’innocenza non è violata ma smentita dai fatti accertati.</p>



<p>Il giudice Sabato a sua volta (non solo aderisce all’opinione del collega polacco ma) stende una&nbsp;<em>dissenting opinion&nbsp;</em>lunga e articolata. Egli premette che la decisione di maggioranza è – a suo avviso – intrinsecamente incoerente. Per un verso, essa nega che vi sia stata violazione dell’art. 7 CEDU, perché la confisca per equivalente (che in Italia è una misura di sicurezza patrimoniale) non sarebbe una pena che ricade nell’ambito di applicazione del principio di legalità delle pene (<em>nullum crimen, nulla poena sine lege</em>). Per l’altro, invece, propende per la violazione della presunzione d’innocenza e anche del diritto di proprietà.</p>



<p>Il componente italiano della Corte EDU rimarca come quest’ultima conclusione sia anche in contraddizione con numerosi precedenti nei quali – pur essendo stato il giudizio sulla responsabilità penale archiviato o comunque interrotto per intervenuta prescrizione – la stessa Corte non abbia accertato la violazione della presunzione d’innocenza. Il principale tra questi è la recente sentenza della <em>Grande Chambre </em>Nealon and Hallam <em>c. </em>Regno Unito dell’11 giugno 2024, secondo cui l’art. 6, comma 2, CEDU non osta alla regola che – in caso di revisione di una condanna penale per fatti sopravvenuti che abbiano fatto venir meno la prova della colpevolezza (ma non condotto alla prova piena dell’innocenza) – non sia dovuto l’indennizzo per l’ingiusta detenzione.</p>



<p>Il giudice Sabato critica altresì il carattere laconico del riferimento (nel n. 129 della sentenza) al consenso internazionale maturato sull’istituto della confisca senza condanna, laddove invece si sarebbe dovuto dare massimo rilievo all’art. 15 della direttiva 2024/1260/UE che fa obbligo agli Stati membri di prevedere tale tipo di confisca. Per non dire – poi – che la Convenzione del Consiglio d’Europa contro il riciclaggio di Varsavia del 2008 prevede la confisca dei beni d’illecita provenienza anche se l’imputato deceda, fugga o goda della prescrizione del reato.</p>



<p>Per suo conto, al contrario, il giudice cipriota Serghides redige un’opinione concorrente in cui offre argomenti rafforzativi in ordine alla violazione della presunzione d’innocenza.</p>



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<p></p>
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		<title>CONFISCA SUCCESSIVA A SENTENZA DI ASSOLUZIONE &#8211; ASSENZA DI PROVA DI COLPEVOLEZZA &#8211; PRESUNZIONE D&#8217;INNOCENZA &#8211; VIOLAZIONE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 10:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza Delle Corti Europee]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte Europea dei diritti dell&#8217;Uomo, Caso Geerings v. Paesi Bassi, Sentenza 1.6.2007, app. 30810/03 Il ricorrente, Gerardus Antonius Marinus Geerings, è un cittadino olandese nato nel 1977 e residente a [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-color" style="color:#7507e3"><strong> Corte Europea dei diritti dell&#8217;Uomo,  Caso Geerings v. Paesi Bassi, Sentenza 1.6.2007, app. 30810/03</strong></p>



<p><br>Il ricorrente, Gerardus Antonius Marinus Geerings, è un cittadino olandese nato nel 1977 e residente a Eindhoven (Paesi Bassi).</p>



<p>Il 20 maggio 1998 è stato riconosciuto colpevole di numerosi capi d&#8217;imputazione di furto, furto con scasso, tentato furto con scasso, ricettazione e appartenenza a un gruppo criminale, ed è stato condannato a cinque anni di reclusione, da cui è stato detratto il periodo scontato. stato trattenuto in custodia cautelare.</p>



<p>Il 29 gennaio 1999 tale sentenza è stata annullata in appello. Il signor Geerings è stato assolto da tutte le accuse tranne il furto di un camion e di un rimorchio e il ricevimento di alcune merci. Per questi reati gli è stata comminata una pena detentiva di 36 mesi, di cui 12 con sospensione condizionale, con un periodo di libertà vigilata di due anni.</p>



<p>Il 30 marzo 2001 la Corte d&#8217;appello ha emesso un&#8217;ordinanza che prevedeva la confisca di un importo di 147.493 fiorini olandesi (circa 66.930 euro (EUR)), da sostituire in caso di mancato pagamento con 490 giorni di detenzione. Detta somma copriva tutti i reati per i quali il ricorrente era stato condannato dal tribunale distrettuale, poiché la corte d&#8217;appello riteneva che, nonostante la propria sentenza di assoluzione del 29 gennaio 1999, alcuni solidi elementi indicavano che l&#8217;interessato aveva effettivamente commesso questi reati.</p>



<p>La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal sig. Geerings. Nel 2004 ha concluso un accordo con le autorità in base al quale avrebbe dovuto pagare immediatamente 10.000 euro e il resto dell&#8217;importo in rate mensili di 150 euro.</p>



<p>Basandosi sull&#8217;articolo 6 § 2 (presunzione di innocenza) della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo, il sig. Geerings ha sostenuto che il provvedimento di confisca si basava su una sentenza che constatava che egli aveva tratto vantaggio da determinati reati, mentre il procedimento penale nel merito si è concluso con la sua condanna assoluzione da queste accuse.</p>



<p>La Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo rileva che in numerosi precedenti era disposta a ritenere che una procedura di confisca successiva alla condanna fosse parte del processo di condanna e pertanto non rientrasse nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;articolo 6 § 2 della Convenzione. I punti in comune in questi casi erano i seguenti: la persona interessata era stata condannata per reati di droga; pesavano ancora su di lei sospetti riguardo ad altri reati della stessa categoria; si poteva dimostrare che possedeva beni di cui non era possibile accertare l&#8217;origine e che si poteva ragionevolmente presumere acquisiti mediante attività illecita; infine, non era stata in grado di fornire un&#8217;altra spiegazione soddisfacente.</p>



<p>Questo caso è diverso. In primo luogo, non è mai stato dimostrato che il sig. Geerings possedesse beni di cui non avrebbe potuto spiegare in modo soddisfacente l&#8217;origine. La corte d&#8217;appello ha ritenuto il contrario ammettendo la validità di un verbale di polizia basato su fatti mescolati a congetture.</p>



<p class="has-text-color" style="color:#4f07e3"><strong>La Corte ritiene che la “confisca” dopo condanna sia un provvedimento inappropriato in relazione a beni di cui non è certo che l&#8217;interessato ne fosse in possesso. Se la persona non è stata dichiarata colpevole, la confisca di tali beni costituisce una misura particolarmente inappropriata. Se non è accertato oltre ogni ragionevole dubbio che l&#8217;interessato ha commesso il reato in questione e se non può essere dimostrato il conseguimento di un profitto, illecito o meno, la stessa misura non può fondarsi che su una presunzione di colpevolezza.</strong></p>



<p>In secondo luogo, il provvedimento di confisca era collegato agli stessi reati per i quali il ricorrente era stato assolto.</p>



<p>Pertanto, sottolineando che l&#8217;articolo 6 § 2 stabilisce una regola generale che non autorizza nemmeno a formulare un dubbio sull&#8217;innocenza dell&#8217;imputato quando la decisione di proscioglimento o di assoluzione è definitiva, e osservando che la Corte d&#8217;appello è andata anche oltre che esprimere semplice dubbio, la Corte ritiene che il ricorrente sia stato ritenuto colpevole senza che “la sua colpevolezza fosse stata legalmente accertata”.</p>



<p>Di conseguenza, la Corte ha ritenuto, all’unanimità, che vi era stata violazione dell’articolo 6 § 2. La questione dell’applicazione dell’articolo 41 non era pronta per essere decisa, a causa della mancanza di certezza sul numero di pagamenti mensili che il ricorrente ha avuto pagare fino ad oggi.</p>



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		<title>MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI &#8211; PERICOLOSITA&#8217; SOCIALE GENERICA &#8211; INDETERMINATEZZA DEL PRECETTO &#8211; VIOLAZIONE PRINCIPIO DI LEGALITA&#8217;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 11:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza Delle Corti Europee]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, prima sezione, causa Gangemi c. Italia, sentenza del 26 settembre 2024 (Ricorso n. 59233/17) La Corte EDU (in composizione ristretta) ravvisa all’unanimità la violazione del diritto alla [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-51dd2ab1807d8905451e8fb3216f96f3" style="color:#1307e3"><strong>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, prima sezione, causa <em>Gangemi </em>c. <em>Italia, sentenza del 26 settembre 2024 (Ricorso n. 59233/17)<br></em></strong> </p>



<p>La Corte EDU (in composizione ristretta) ravvisa all’unanimità la violazione del diritto alla libera circolazione (stabilito nell’art. 2 del Protocollo addizionale n. 4), a motivo dell’indeterminatezza delle espressioni contenute nelle prescrizioni impostegli nella misura di prevenzione. La Corte – al riguardo &#8211; si riallaccia al precedente della <em>Grande Chambre </em>del 2017 <em>De Tommaso </em>c. <em>Italia</em>. Tale pronunzia è – com’è evidente &#8211; successiva al procedimento qui in esame, come pure è posteriore a esso la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 24 del 2019 (pure richiamata nel n. 14 della sentenza), che ha dichiarato in parte illegittimo l’art. 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011, cui gli artt. 6 e 8 si agganciano.</p>



<p>Il ricorrente, Sergio Gangemi era stato attinto, nel 2013, dalla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per provvedimento del tribunale di Latina, in quanto delinquente abituale e soggetto che viveva dei proventi di attività delittuose, ai sensi degli artt. 1, 6 e 8 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Gli era stato prescritto (tra l’altro) di “vivere onestamente e di rispettare le leggi”. Il procedimento si era concluso definitivamente nel 2017, allorché la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso.</p>



<p>Al ricorrente sono assegnati 7 mila euro per il danno morale e nulla per le spese, perché non richieste.</p>



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<p></p>
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		<item>
		<title>INTERCETTAZIONI &#8211; TUTELA DEL TERZO  NON INDAGATO &#8211; CARENZE SISTEMICHE DELL&#8217;ORDINAMENTO ITALIANO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 17:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Penale Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza Delle Corti Europee]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, Prima Sezione, Affaire Contrada c. Italia, Applicazione n. 2507/19 Segnaliamo ai lettori la&#160;sentenza&#160;con cui, lo scorso 23 maggio, la Corte europea dei diritti dell’uomo, su [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-de9d1046b9008f27c947936c37bf2c57" style="color:#2207e3"><strong>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, Prima Sezione, Affaire Contrada c. Italia,  Applicazione n. 2507/19</strong></p>



<p></p>



<p>Segnaliamo ai lettori la&nbsp;<a href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-233733%22%5D%7D" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sentenza</strong></a>&nbsp;con cui, lo scorso 23 maggio, la Corte europea dei diritti dell’uomo, su ricorso presentato da Bruno Contrada, ha condannato l’Italia ritenendo che&nbsp;<strong>l’attuale disciplina in materia di intercettazioni</strong>&nbsp;(art. 266 ss. c.p.p.)&nbsp;<strong>violi l’art. 8 CEDU</strong>&nbsp;(«diritto al rispetto della vita privata e familiare»).</p>



<p>Il difetto della disciplina italiana evidenziato dai giudici di Strasburgo si manifesta nel caso in cui l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni sia disposta nei confronti di&nbsp;<strong>soggetti non sottoposti a indagini preliminari</strong>, in quanto non indiziati di essere coinvolti nel reato. Ad avviso della Corte, “<strong>l’ordinamento italiano non contempla delle garanzie adeguate ed effettive che proteggano contro il rischio di abusi le persone coinvolte in un provvedimento di intercettazione che, non essendo accusate di essere coinvolte in un reato, restino estranee al procedimento</strong>”,&nbsp;<strong>non essendo loro attribuita la “facoltà di adire un’autorità giudiziaria al fine di ottenere un controllo effettivo</strong>&nbsp;<strong>della legalità e della necessità della misura”</strong>&nbsp;(§95).</p>



<p></p>



<p>Da un lato, la Corte sottolinea l’<strong>insufficienza della previsione di cui all’art. 269, co. 2, c.p.p.</strong>, che consente a «tutti gli interessati» (e dunque anche alle persone non sottoposte alle indagini) soltanto di chiedere al giudice la distruzione della documentazione “non necessaria per il procedimento”, e non anche di ottenere un vaglio sulla legittimità e sulla necessità del provvedimento che autorizza le intercettazioni (§69 della sentenza). Dall’altro lato, i giudici evidenziano che, mentre la persona sottoposta alle indagini viene informata della conclusione delle operazioni di intercettazione e ha accesso alla documentazione rilevante,&nbsp;<strong>per i soggetti estranei al procedimento non è invece prevista alcuna notificazione</strong>, sicché questi potrebbero non essere mai messi al corrente del proprio coinvolgimento nelle operazioni stesse (§92 della sentenza).</p>



<p>Un siffatto quadro normativo, concludono i giudici di Strasburgo, si presenta carente sul piano della “qualità della legge” e inidoneo a limitare l’ingerenza nella vita privata a quanto “necessario in una società democratica” (§96).</p>



<p></p>



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		<item>
		<title>CONFISCA SENZA CONDANNA E SENZA PROCESSO &#8211; PRESUNTA POSSIBILITA&#8217; DEL TERZO DI DIFENDERSI &#8211; SUSSISTENZA BASE LEGALE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 19:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Penale Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza Delle Corti Europee]]></category>
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					<description><![CDATA[Nota alla sentenza della C.E.D.U. nr. 3405/21 del 11.05.2023 (G. Zaghini c. Repubblica di San Marino) di Lucia Galletta La questione riguarda la confisca emessa dalle autorità sammarinesi su di [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-color" style="color:#1f14b9">Nota alla sentenza della C.E.D.U.  nr. 3405/21 del 11.05.2023 (G. Zaghini c. Repubblica  di San Marino) di Lucia Galletta </p>



<p><br>La questione riguarda la confisca emessa dalle autorità sammarinesi su di un fondo detenuto a San Marino e pari a&nbsp;€&nbsp;1.892.700, somma di proprietà dell’imprenditore G. Zaghini, ricorrente cittadino italiano<br>Di seguito i fatti.<br>Nell’anno 2003, tale valore veniva sequestrato dal Giudice per le rogatorie di San Marino in sola via preventiva, a seguito di specifica richiesta del Tribunale italiano davanti al quale Zaghini affrontava un processo per evasione fiscale.<br>Nell’anno 2017, il procedimento in Italia si concludeva definitivamente in quanto prescritto il reato contestato all’imprenditore ed il tribunale competente disponeva lo svincolo di tutte le di lui somme preventivamente sequestrate, sia in territorio italiano che sammarinese, difatti inoltrando al Giudice per l’esecuzione di San Marino specifico ordine di dissequestro.<br>Zaghini, tuttavia, otteneva la restituzione solo dei fondi sequestrati dalle Autorità italiane e per mano di queste e non anche quanto detenuto dalle Autorità sammarinesi.<br>Motivo di ciò era che, nell’anno 2008, tale somma veniva confiscata a San Marino per tramite di una sentenza che condannava per riciclaggio soggetti diversi da Zaghini ed all’interno di un processo penale nel quale l’Imprenditore non era parte.<br>A tal punto, per il recupero del fondo, Zaghini promuoveva a San Marino i ricorsi interni a lui accessibili (giudizio dinanzi al giudice per la cooperazione internazionale e al giudice dell’esecuzione), rimedi, tuttavia, rimasti infruttuosi per dichiarazioni di incompetenza dei Giudici chiamati a pronunciarsi.<br>Nel gennaio 2021, esauriti i rimedi interni, l’Imprenditore introduceva Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, lamentando la violazione dell’articolo 1 protocollo 1 CEDU (Diritto al rispetto della proprietà privata).<br>Nei motivi, l’<em>assenza di una base legale&nbsp;</em>che rispettasse il&nbsp;<em>Principio convenzionale di legalità&nbsp;</em>e, in subordine, la violazione dei&nbsp;<em>Principi convenzionali&nbsp;</em>in materia di&nbsp;<em>Confisca penale senza condanna.</em></p>



<p>***</p>



<p>Di seguito le doglianze in sunto.<br>Alla Corte EDU, la scrivente difesa denunciava la violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 CEDU per assenza di una legittima &#8211; ai sensi della Convenzione &#8211;&nbsp;<em>base legale&nbsp;</em>nell’ingerenza dello Stato convenuto e, in subordine, il non rispetto dei&nbsp;<em>principi di proporzionalità&nbsp;</em>e&nbsp;<em>necessità&nbsp;</em>nell’azione statale.<br>Quanto all’assenza di una legittima&nbsp;<em>base legale</em>, questo dipendeva dalla circostanza che la confisca in oggetto (Misura emessa dallo Stato di San Marino) si rese possibile grazie all’applicazione di una Legge sammarinese non esistente al momento dei fatti contestati, ma intervenuta solo successivamente a questi. Nel dettaglio, trattavasi dell’articolo 147 del Codice penale sammarinese&nbsp;per come questo modificato nell’anno 2004 . I fatti, invece, risalivano all’anno 2003 .</p>



<p>Da ciò, la conseguente violazione del&nbsp;<em>Principio di legalità&nbsp;</em>ex art. 7 CEDU, principio che &#8211; secondo la stessa Corte EDU &#8211; deve rispettare la norma sulla quale si fonda una azione statale privativa della proprietà privata (art. 1 Protocollo 1 CEDU), specie e quando tale privazione deriva dall’applicazione di una misura penale.</p>



<p>Quanto, invece, alla violazione dei&nbsp;<em>principi di proporzionalità&nbsp;</em>e&nbsp;<em>necessità,&nbsp;</em>questo dipendeva dalla circostanza che la confisca in oggetto veniva emessa all’interno di un processo penale (quello sammarinese) estraneo al ricorrente, non riguardate le azioni di lui e nel quale egli mai venne citato ad alcun titolo o notiziato in alcun modo. Procedimento nel quale, quindi, egli non fu messo nelle condizioni di poter legittimamente intervenire e difendere ciò che a lui apparteneva.</p>



<p>Da ciò, la conseguente violazione dei principi tutti previsti e gravanti dalla stessa Corte EDU con riguardo alla materia della “Confisca penale senza condanna”.<br>Nel gennaio 2020, la Corte EDU dichiarava il Ricorso ricevibile nella forma e ammissibile nel</p>



<p>merito, quindi manifestamente fondato.<br>Nel luglio 2021, il caso veniva comunicato al Governo convenuto (Repubblica di San Marino) con richiesta di osservazioni.<br>Da tale periodo e sino alla decisione, si svolgeva la fase di merito, ossia il contraddittorio tra la difesa del ricorrente (Avv. Lucia Galletta) ed il governo sammarinese, con&nbsp;<em>Osservazioni</em>,&nbsp;<em>Repliche&nbsp;</em>e&nbsp;<em>Domande conclusive</em>.<br>Il giorno 11 maggio 2023, la prima sezione della Camera della Corte EDU emetteva Giudizio: confermava la ricevibilità formale del Ricorso nonché la sua ammissibilità, quindi fondatezza, negava tuttavia la violazione dell’articolo 1 protocollo 1 CEDU.<br>Di seguito gli argomenti della Corte in sunto.<br>Quanto all’assenza di una legittima&nbsp;<em>base legale,&nbsp;</em>i Giudizi hanno sostenuto che &#8211; nonostante la formale applicazione retroattiva della Legge penale &#8211; sia tuttavia possibile &#8211; ad oggi &#8211; interpretare gli eventi e la legge in vigore al momento dei fatti contestati in maniera tale da rende questa applicabile al caso, così assegnando alla Confisca denunciata una corretta base legale al fine di “salvare” la stessa. Per far ciò, da un lato, viene ipotizzata la possibilità di attribuire la proprietà del fondo confiscato ad un soggetto altro e difeso dal ricorrente (formale proprietà sino ad ora mai contestata) e, dall’altro lato, viene fornito dell’articolo 147 in vigore nell’anno 2003 un orientamento giurisprudenziale risalente all’anno 2015, orientamento, quindi, successivo non solo ai fatti contestati, ma anche all’anno di emissione della Confisca stessa (avvenuta nel 2008).</p>



<p>Quanto, invece, alla violazione dei Principi convenzionali in materia di Confisca penale senza condanna, i Giudici hanno sostenuto che, invero, in capo al Ricorrente vi fosse stata la concreta possibilità di sapere del processo penale sammarinese (processo nel quale veniva emessa la Confisca dei fondi di sua proprietà) e, quindi, l’opportunità di intervenire in questo, in quanto in tale processo erano imputati parenti di lui, per tal ragione &#8211; sostiene la Corte &#8211; pare “inverosimile” che il ricorrente non ne fosse venuto a conoscenza e, di conseguenza, non abbia trovato il modo di presentarsi ugualmente dinanzi alle Autorità di San Marino.<br>A parere della scrivente difesa, la prima decisione emessa dalla Camera si mostra palesemente contraria a consolidati principi convenzionali e, soprattutto, alla Convenzione stessa nei suoi articoli fondamentali.<br>Ciò nonostante, la medesima difesa confida ancora pienamente nell’operato della Corte ed in ciò che questa rappresenta e deve continuare a rappresentare.<br>Per tal ragione, verrò proposto appello nel Caso con regolare&nbsp;<em>Istanza di Rinvio&nbsp;</em>alla Grande Camera, denunciando la gravissima questione relativa all’interpretazione ed applicazione della Convenzione. I motivi saranno riservati alle sedi opportune.</p>



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		<title>RICICLAGGIO CAPITALI  PROVENIENTI DA REATO DEL MEDESIMO AUTORE &#8211; COMPATIBILITA&#8217; AL DIRITTO EUROPEO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2023 09:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Penale Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza Delle Corti Europee]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte Giustizia Unione Europea sez. II, Sentenza del 02/09/2021, n.790 L&#8217;autore dell&#8217;attività criminosa che ha generato capitali oggetto di riciclaggio può essere imputato anche È conforme al diritto europeo la [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-color" style="color:#3907e3">Corte Giustizia Unione Europea sez. II, Sentenza del 02/09/2021, n.790</p>



<p>L&#8217;autore dell&#8217;attività criminosa che ha generato capitali oggetto di riciclaggio può essere imputato anche </p>



<p></p>



<p>È conforme al diritto europeo la normativa nazionale che prevede che il reato di&nbsp;riciclaggio&nbsp;di capitali possa essere commesso dall&#8217;autore dell&#8217;attività criminosa che ha generato i capitali di cui trattasi. L&#8217;autore del reato principale, pertanto, può essere imputato anche del&nbsp;delitto&nbsp;di&nbsp;riciclaggio. A dirlo è la Corte di giustizia dell&#8217;unione europea stabilendo un principio importante in tema di prevenzione dell&#8217;uso del sistema finanziario a scopo di&nbsp;riciclaggio&nbsp;dei&nbsp;proventi&nbsp;di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Nel caso di specie, si trattava di evasione fiscale commessa in Romania.</p>



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