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	<title>Diritto Contemporaneo &#8211; Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione</title>
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	<description>Organizzazione non Governativa per la Protezione delle Libertà dell’Uomo e del Diritto di Proprietà</description>
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	<title>Diritto Contemporaneo &#8211; Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione</title>
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	<item>
		<title>MISURE  DI PREVENZIONE PATRIMONIALI &#8211; CONFISCA PER SPROPORZIONE &#8211; PROFITTO DERIVANTE DA ATTIVITA&#8217; LECITE &#8211; AMMISSIBILITA&#8217;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 15:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza di Legittimità]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza nr. 43572026 del 05.02.2026 La confisca di prevenzione è confisca «per sproporzione» caratterizzata dal fatto che le basi cognitive sono rappresentate: a) dalla [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-978a5d2f3fcab8ad26caaeeb51fd6ba2" style="color:#0c07e3">Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza nr. 43572026 del 05.02.2026</p>



<p>La confisca di prevenzione è confisca «per sproporzione» caratterizzata dal fatto che le basi cognitive sono rappresentate: a) dalla individuazione di condotte ricorrenti, produttive di reddito illecito, tali da comportare il giudizio constatativo;  b) dalla verifica della sproporzione tra redditi e investimenti nel periodo, il che determina, in caso positivo, il ragionevole convincimento della esistenza di ulteriori condotte illecite produttive di reddito; c) dalla confisca di ciò che rientra nel limite della sproporzione accertata”.</p>



<p>Cosicchè, nella sproporzione, per essere chiari, va a finire tanto la redditività illecita degli episodi censiti (quelli che hanno consentito l’iscrizione del proposto nella categoria tipizzata di pericolosità) che la redditività aggiuntiva degli episodi ulteriori, ricostruiti in via indiziaria sulla base dell’analisi patrimoniale.</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-dd0be385-7f18-4d5b-bbc0-1b75a19ce125" href="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2026/05/la-sentenza-2.pdf">la sentenza</a><a href="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2026/05/la-sentenza-2.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-dd0be385-7f18-4d5b-bbc0-1b75a19ce125">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>CONFISCA ALLARGATA  EX ART. 240 BIS C.P. &#8211; RETROATTIVITA&#8217; &#8211; CORRELAZIONE TEMPORALE RAGIONEVOLE &#8211; ONERE DELLA PROVA &#8211; CONDIZIONE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 16:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza di Legittimità]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 220/2026 del 23.01.2026 Lo schema normativo della confisca allargata si fonda su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-3e3d6e9fc34c7cebee1bacf5bad7f86f" style="color:#4807e3">Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 220/2026 del 23.01.2026</p>



<p>Lo schema normativo della confisca allargata si fonda su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per determinati reati, idonei a creare una accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti; in presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone. Il legislatore intende contrastare tale accumulazione mediante una misura ablativa che non si fonda sulla prova della provenienza del bene da confiscare dal singolo delitto per il quale è pronunciata condanna, ma sulla ragionevole presunzione che – in presenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore dei beni, e in mancanza di una giustificazione plausibile della loro provenienza lecita – essi siano stati acquisiti mediante attività criminose ulteriori rispetto a quella giudizialmente accertata.</p>



<p>Inoltre, ciò che assicura la conformità del sistema alla Costituzione ed ai principi dell&#8217;ordinamento sovranazionale è, in primo luogo, il riconoscimento alsoggetto inciso della facoltà di prova contraria, che rende quella presunzionemeramente relativa.</p>



<p>Il carattere relativo della presunzione richiede, inoltre, che la persona interessata abbia una concreta e ragionevole possibilità di contestare le circostanze del caso di specie, ivi compresi gli elementi di fatto e gli elementi di prova disponibili, sulla base dei quali i beni in questione vengono considerati come derivanti da condotte criminose, mediante specifiche e verificate allegazioni.</p>



<p>È evidente che l’assolvimento dell’onere dell’interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso come di semplice allegazione), tanto più si complica quanto più è retrodatato l’acquisto del bene da confiscare, per l’oggettiva difficoltà di allegare fatti e circostanze verificabili e riscontrabili, di cui il giudice possa valutare la specificità e la rilevanza e, in definitiva, la idoneità a indicare, ragionevolmente e plausibilmente, la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di confisca “allargata”.</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-569c22f5-be68-464c-b655-a0889377d9e7" href="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2026/05/la-sentenza-1.pdf">la sentenza</a><a href="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2026/05/la-sentenza-1.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-569c22f5-be68-464c-b655-a0889377d9e7">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>MISURE PREVENZIONE &#8211; CONFISCA PER EQUIVALENTE  &#8211; NATURA SANZIONATORIA &#8211; IRRETROATTIVITA&#8217; &#8211; CORRELAZIONE CON INCREMENTO PATRIMONIALE ILLECITO</title>
		<link>https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/misure-prevenzione-confisca-per-equivalente-natura-sanzionatoria-irretroattivita-correlazione-con-incremento-patrimoniale-illecito/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 14:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza di Legittimità]]></category>
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					<description><![CDATA[Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3941 del 30 gennaio 2026 In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e non di misura di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-db7ea327fe00583c5fae8432ca98558a" style="color:#5e07e3">Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3941 del 30 gennaio 2026<br></p>



<p>In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e non di misura di sicurezza, con conseguente applicazione del principio di irretroattività della norma sfavorevole. Ai fini della verifica del rispetto di tale principio, occorre avere riguardo non al momento di commissione di specifici reati, ma al periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del proposto, individuando l&#8217;incremento patrimoniale illecitamente realizzato in tale arco temporale. La pericolosità sociale di soggetto indiziato di appartenenza a sodalizio mafioso, che abbia commesso delitto con finalità mafiose, non si esaurisce istantaneamente in coincidenza con la commissione del fatto delittuoso, ma perdura ragionevolmente per un periodo antecedente e successivo alla sua consumazione. Ai fini dell&#8217;applicazione della confisca per equivalente nel rispetto del principio di irretroattività, è necessario che il provvedimento ablativo individui specificamente l&#8217;incremento patrimoniale illecitamente realizzato dal proposto e il tempo della sua realizzazione, dovendo tale incremento ricadere sotto la vigenza della disciplina normativa che prevede la confisca per equivalente, affinché il soggetto potesse conoscere la risposta sanzionatoria apprestata dall&#8217;ordinamento. Il mutuo acceso per l&#8217;acquisto di beni immobili, avendo chiara origine lecita, non può essere considerato esso stesso incremento patrimoniale illecito, potendo al più costituire strumento di riciclaggio di provviste illecite già costituite. La mancata individuazione dell&#8217;incremento patrimoniale illecito e del tempo della sua realizzazione integra violazione di legge per motivazione inesistente su elemento idoneo a influenzare l&#8217;esito decisorio</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-1478f0e9-f9eb-4e29-b927-5bf9abe40019" href="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2026/04/la-sentenza.pdf">la sentenza</a><a href="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2026/04/la-sentenza.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-1478f0e9-f9eb-4e29-b927-5bf9abe40019">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>PRESCRIZIONE  IN APPELLO &#8211; CONFISCA DEL CORPO DEL REATO &#8211; ART. 578 BIS C.P.P. &#8211; VIOLAZIONE PRESUNZIONE DI INNOCENZA &#8211; INSUSSISTENZA</title>
		<link>https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/prescrizione-in-appello-confisca-del-corpo-del-reato-art-578-bis-c-p-p-violazione-presunzione-di-innocenza-insussistenza/</link>
					<comments>https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/prescrizione-in-appello-confisca-del-corpo-del-reato-art-578-bis-c-p-p-violazione-presunzione-di-innocenza-insussistenza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 07:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza di Legittimità]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte Costituzionale, sentenza nr. 49/2026 del 9.04.2026 Non viola la presunzione di innocenza l’articolo 578-bis del codice di procedura penale,&#160;nella parte in cui stabilisce che, quando è stata ordinata la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-993c97ada1b024954f7fee89339999ec" style="color:#2a07e3">Corte Costituzionale, sentenza nr. 49/2026 del 9.04.2026</p>



<p><em><strong>Non viola la presunzione di innocenza l’articolo 578-bis del codice di procedura penale,</strong>&nbsp;nella parte in cui stabilisce che, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell&#8217;articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall&#8217;articolo 322-ter del codice penale, il giudice d’appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decide sull&#8217;impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell&#8217;imputato.&nbsp;</em></p>



<p><em>Lo ha affermato la Corte costituzionale, con la&nbsp;<strong>sentenza numero 49</strong>, depositata oggi, pronunciandosi sulle questioni sollevate dalla Corte di appello di Lecce,&nbsp;<strong>con riguardo ad un giudizio relativo all’applicazione di una confisca urbanistica conseguente ad un reato di lottizzazione abusiva estintosi per prescrizione</strong>.&nbsp;</em></p>



<p><em>In linea con la propria sentenza numero 2 del 2026, la Corte costituzionale ha sottolineato che la decisione sull’impugnazione «ai soli effetti della confisca» non si pone in contrasto con il c.d. secondo aspetto della presunzione di innocenza sancita dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, giacché tale decisione non equivale all’attribuzione di una “responsabilità penale” al prosciolto.&nbsp;</em></p>



<p><em>La Corte ha peraltro rammentato che, nell’applicare l’articolo 578-bis del codice di procedura penale, i<strong>l giudice dell’impugnazione</strong>, chiamato ad accertare la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato,&nbsp;<strong>non deve adombrare in motivazione che il processo definito con la dichiarazione di estinzione per prescrizione si sarebbe dovuto concludere in modo diverso</strong>.&nbsp;</em></p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-20afed5f-5929-4b46-bf15-8d15f52b336c" href="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2026/04/Corte-Costituzionale-492026.pdf">Corte Costituzionale 49:2026</a><a href="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2026/04/Corte-Costituzionale-492026.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-20afed5f-5929-4b46-bf15-8d15f52b336c">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>CONFISCA DI PREVENZIONE &#8211; TERZI INTESTATARI  DIRITTI &#8211; PERIMETRO DI DIFESA &#8211; PRESUPPOSTI LEGALI &#8211; RILEVAMENTO &#8211; INAMMISSIBILITA&#8217;</title>
		<link>https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/confisca-di-prevenzione-terzi-intestatari-diritti-perimetro-di-difesa-presupposti-legali-rilevamento-inammissibilita/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 16:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza di Legittimità]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 27 marzo 2025 In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-da17435735de4ab4b538778fcd000c4d" style="color:#4807e3">Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 27 marzo 2025</p>



<p><a href="https://www.penaledp.it/le-sezioni-unite-riducono-gli-spazi-del-difensore-del-terzo-nel-procedimento-di-prevenzione-informazione-provvisoria/?print-posts=pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></p>



<p>In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, potendo, a tale fine, dedurre ogni elemento utile in relazione al thema probandum</p>



<p>Alle Sezioni Unite era stata rimessa la controversa questione di diritto vertente sul quesito se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo possa rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso. La questione rimessa alle Sezioni unite riguardava l’ampiezza che deve essere riconosciuta al diritto di difesa del terzo interessato nel procedimento di prevenzione in quanto ritenuto soggetto al quale il bene è stato fittiziamente intestato.</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-7b12bb1a-09ab-43c4-91cf-8cbd7fb8a2ec" href="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2025/09/SS-UU-CASSAZIONE-1.pdf">La sentenza delle SS.UU.</a><a href="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2025/09/SS-UU-CASSAZIONE-1.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-7b12bb1a-09ab-43c4-91cf-8cbd7fb8a2ec">Download</a></div>



<p> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>CONFISCA DI PREVENZIONE &#8211; DOMANDA FONDATA SU PROVVEDIMENTO FAVOREVOLE AL TERZO EMESSO IN SEDE INCIDENTALE &#8211; IRRILEVANZA AI FINI DELLA REVOCAZIONE EX ART. 28 CAM</title>
		<link>https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/confisca-di-prevenzione-domanda-fondata-su-provvedimento-favorevole-al-terzo-emesso-in-sede-incidentale-irrilevanza-ai-fini-della-revocazione-ex-art-28-cam/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 14:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza di Legittimità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/?p=4933</guid>

					<description><![CDATA[Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28531 del 4 agosto 2025 L&#8217;istituto della revocazione della confisca di prevenzione di cui all&#8217;art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 costituisce un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-c352cd0b7598189665f75e3c5e652e3e" style="color:#2a07e3">Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28531 del 4 agosto 2025</p>



<h1 class="wp-block-heading"></h1>



<p>L&#8217;istituto della revocazione della confisca di prevenzione di cui all&#8217;art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 costituisce un rimedio straordinario esperibile esclusivamente al fine di dimostrare la mancanza ab origine dei relativi presupposti e non può essere utilizzato per sollecitare un nuovo giudizio su elementi di fatto già valutati nei giudizi di impugnazione ordinaria al di fuori delle ipotesi tipizzate dai commi 1 e 2 della norma. Il rapporto tra le previsioni del comma 1 e del comma 2 dell&#8217;art. 28 deve essere interpretato nel senso che il comma 2, attraverso la locuzione &#8220;in ogni caso&#8221;, delinea una fattispecie aperta idonea a individuare ipotesi diverse da quelle del comma 1, purché si tratti di situazioni dimostrative della carenza originaria dei presupposti della confisca, conferendo alla disposizione un significato normativo autonomo sul piano sistematico. L&#8217;ordinanza del giudice dell&#8217;esecuzione che dispone la restituzione di beni già oggetto di annullamento della confisca in sede di appello e che esclude la compensazione tra debiti del proposto e crediti di terzi non integra alcuna delle ipotesi di revocazione previste dall&#8217;art. 28, non costituendo una prova nuova in quanto elemento puramente valutativo avente oggetto differente rispetto al provvedimento ablatorio, né configurando sentenza definitiva idonea ad accertare fatti incompatibili con quelli posti a fondamento della confisca. Il provvedimento emesso in sede di incidente di esecuzione che si limita a dare attuazione a quanto già statuito nel decreto di secondo grado non ha efficacia costitutiva sulla situazione giuridica controversa ma si limita a riconoscere quanto già accertabile dal giudizio di prevenzione, sicché non può dimostrare il difetto originario dei presupposti per l&#8217;applicazione della misura ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 28. La società che subentra nei rapporti giuridici di altra società estinta non può far valere attraverso l&#8217;istituto della revocazione l&#8217;insussistenza delle condizioni per l&#8217;applicazione di una misura di prevenzione in assenza di fatti nuovi costituiti da eventi sopravvenuti alla conclusione del procedimento o da accadimenti preesistenti ma incolpevolmente scoperti dopo che la misura è divenuta definitiva, non potendo dedurre circostanze che ben avrebbero potuto essere fatte valere nel giudizio di prevenzione dalla società formalmente intestataria dei beni confiscati senza che ricorrano ragioni di forza maggiore che abbiano impedito la tempestiva deduzione.</p>



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		<title>REATI SOCIETARI EX ART. 2641 C.C. &#8211; CONFISCA DI TUTTI I BENI  UTILIZZATI &#8211; SPROPORZIONE &#8211; ILLEGITTIMITA&#8217; COSTITUZIONALE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 15:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza di Legittimità]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte Costituzionale, Sentenza 4 febbraio 2025, n. 7 (Pres. Amoroso, rel. Viganò) E&#8217; incostituzionale l’art. 2641, primo e secondo comma, cod. civ. nella parte in cui prevede l&#8217;obbligo di disporre la [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-b1a3a7ec691c6694a0b449747e07256c" style="color:#2207e3">Corte Costituzionale, Sentenza 4 febbraio 2025, n. 7 (Pres. Amoroso, rel. Viganò)</p>



<p>E&#8217; incostituzionale l’art. 2641, primo e secondo comma, cod. civ. nella parte in cui prevede l&#8217;obbligo<em> di disporre la confisca di tutti beni utilizzati per commettere un reato societario, anche nella forma della confisca di beni di valore equivalente.   La questione è stata sottoposta alla Corte costituzionale dalla Corte di cassazione nell’ambito del processo relativo alla crisi della Banca popolare di Vicenza.  In primo grado, il Tribunale di Vicenza aveva disposto, a carico di quattro imputati, la confisca dell’importo di 963 milioni di euro, ritenuto corrispondente alle somme di denaro utilizzate per la commissione dei reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea, dei quali gli imputati erano stati ritenuti responsabili. In particolare, il Tribunale aveva calcolato l’importo da confiscare sommando tutti i finanziamenti concessi a terzi dalla Banca popolare affinché acquistassero azioni della stessa Banca, senza poi dichiarare tali finanziamenti secondo le modalità previste dalla legge.    In secondo grado, la Corte d’appello di Venezia aveva confermato in parte la responsabilità penale degli imputati, ma aveva revocato la confisca, giudicandola in contrasto con il principio di proporzionalità delle pene sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.  Il Procuratore generale aveva quindi proposto ricorso alla Corte di cassazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente disapplicato l’articolo 2641 del codice civile, che impone al giudice di confiscare i beni utilizzati per commettere, tra gli altri, i reati di aggiotaggio e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, o comunque beni o somme di valore equivalente. La Corte di cassazione, condividendo i dubbi della Corte d’appello circa la possibile sproporzione di una confisca di quasi un miliardo di euro a carico di quattro persone fisiche, ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’articolo 2641 del codice civile, ritenendo necessario l’intervento della Corte costituzionale per statuire definitivamente sulla compatibilità o incompatibilità della norma con i principi costituzionali e, al tempo stesso, con i diritti stabiliti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.  La Corte costituzionale ha, anzitutto, osservato che la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato ha natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale, che – in quanto tale – deve rispettare il principio di proporzionalità. Questo principio vieta, in particolare, che le pene patrimoniali risultino sproporzionate rispetto alle condizioni economiche dell’interessato, e in ogni caso alla sua capacità di far fronte al pagamento richiesto. Una legge che, come l’articolo 2641 del codice civile, impone in ogni caso di confiscare agli autori del reato l’intero importo corrispondente ai beni utilizzati per commettere un reato, anche quando i beni appartenevano ad una società, è strutturalmente suscettibile di produrre risultati sanzionatori sproporzionati, perché non consente al giudice di adeguare l’importo alle reali capacità economiche e patrimoniali delle singole persone fisiche colpite dalla confisca.   La norma è stata così dichiarata parzialmente incostituzionale. Spetterà al legislatore valutare se introdurre una nuova disciplina della confisca dei beni strumentali e delle somme di valore equivalente, nei limiti consentiti dal principio di proporzionalità, così come previsto in altri sistemi giuridici e nella stessa legislazione dell’Unione europea. Resta invece in vigore l’obbligo di confiscare integralmente i profitti ricavati dal reato, in forma diretta e per equivalente, a carico di qualunque persona – fisica o giuridica – che risulti effettivamente avere conseguito le utilità derivanti dal reato.  Resta ferma, inoltre, la facoltà per il giudice di confiscare i beni utilizzati per commettere il reato prevista in via generale dell’articolo 240 del codice penale, nel rispetto del principio di proporzionalità. </em></p>



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<p></p>
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		<title>CONFISCA DEL PROFITTO DEL REATO &#8211; NATURA RIPRISTINATORIA &#8211; CONCORSO NEL REATO &#8211; LIMITAZIONE ALL&#8217;EFFETTIVO VANTAGGIO CONSEGUITO OVE DIMOSTRATO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 16:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza di Legittimità]]></category>
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					<description><![CDATA[Cass. pen., Sez. Unite, sent. 26 settembre 2024 (dep. 08 aprile 2025), n. 13783, Pres. Cassano, rel. Silvestri, ric. Massini e a. La confisca di somme di&#160;denaro&#160;ha natura diretta soltanto [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-54149365fa8551cc4bfbbc57acf7f73f" style="color:#6607e3"><strong>Cass. pen., Sez. Unite, sent. 26 settembre 2024 (dep. 08 aprile 2025), n. 13783, Pres. Cassano, rel. Silvestri, ric. Massini e a.</strong></p>



<p>La confisca di somme di&nbsp;denaro&nbsp;ha natura diretta soltanto in presenza della prova della&nbsp;derivazione causale&nbsp;del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile&nbsp;per equivalente&nbsp;in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca&nbsp;è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo&nbsp;in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente,&nbsp;soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano&nbsp;in caso di sequestro finalizzato alla confisca&nbsp;per il quale&nbsp;l&#8217;obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.</p>



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		<title>PROVE ACQUISITE IN SEDE PENALE CON ESITO ASSOLUTORIO &#8211; UTILIZZABILITA&#8217; &#8211; AUTONOMIA PROCEDIMENTO PREVENZIONE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Baldassare Lauria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 11:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza di Legittimità]]></category>
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					<description><![CDATA[Cassazione penale sez. VI, Sentenza del 23/09/2024, n.41472 Nell&#8217;ambito delle&#160;misure&#160;di&#160;prevenzione&#160;personale, la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo il quale gli elementi probatori e indiziari desunti da procedimenti penali possono essere [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-92f7ee266522a0782715deb0db0ac915" style="color:#7507e3">Cassazione penale sez. VI, Sentenza del 23/09/2024, n.41472</p>



<p> </p>



<p>Nell&#8217;ambito delle&nbsp;misure&nbsp;di&nbsp;prevenzione&nbsp;personale, la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo il quale gli elementi probatori e indiziari desunti da procedimenti penali possono essere utilizzati dal giudice di&nbsp;prevenzione&nbsp;indipendentemente dall&#8217;esito di tali procedimenti. Questo principio trova fondamento nell&#8217;autonomia e nella distinzione funzionale e strutturale tra il procedimento di&nbsp;prevenzione&nbsp;e il processo&nbsp;penale. Mentre il secondo è finalizzato all&#8217;accertamento e alla punizione di specifici fatti delittuosi, il primo mira a valutare una condotta complessiva rivelatrice di pericolosità sociale.</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-620d74c2-87e6-463f-92a4-a5206572cac1" href="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2025/01/lasentenza.pdf">lasentenza</a><a href="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2025/01/lasentenza.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-620d74c2-87e6-463f-92a4-a5206572cac1">Download</a></div>



<p></p>
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