
Sentenza 24 del 24 gennaio 2019 VIOLAZIONE PRINCIPIO DI LEGALITA' - GENERICITA' DEL PRECETTO - SORVEGLIANZA SPECIALE - NOZIONE DI "TRAFFICI DELITTUOSI" - GIUDIZIO DI PERICOLOSITA' È illegittimo sottoporre alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e alla misura di prevenzione della confisca dei beni le persone che “debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedite a traffici delittuosi”. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 24, (relatore Francesco Viganò), condividendo la valutazione di eccessiva genericità dei potenziali destinatari delle disposizioni ora censurate, già espressa nel 2017 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella pronuncia De Tommaso c. Italia. L’espressione “traffici delittuosi” non è, in particolare, in grado di indicare con sufficiente precisione quali comportamenti criminosi possano dar luogo all’applicazione della sorveglianza speciale o della confisca dei beni. Ne consegue la violazione del principio di legalità, che esige che ogni misura restrittiva della libertà personale o della proprietà dell’individuo si fondi su di una legge che ne determini con precisione i presupposti di applicazione. La Corte ha invece ritenuto sufficientemente precise, e dunque conformi al principio di legalità, le disposizioni che consentono di applicare le stesse misure a chi vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Secondo la giurisprudenza più recente, infatti, le misure in questione possono essere applicate solo a chi, sulla base di precisi elementi di fatto, si può ritenere che abbia commesso, in un significativo arco temporale, delitti fonte di profitti che abbiano costituito il suo unico reddito, o quanto meno una componete significativa del reddito. Tutti questi elementi devono dunque essere dimostrati dal pubblico ministero o dall’autorità di polizia nel procedimento di prevenzione affinché il Tribunale possa applicare la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o la confisca dei beni presumibilmente acquistati grazie alle attività delittuose e dei quali il soggetto non possa giustificare l’origine lecita. La Corte ha infine precisato che la sentenza non tocca le norme che consentono di applicare misure di prevenzione nei confronti degli indiziati di delitti di mafia, terrorismo, violazioni della disciplina sulle armi, violenza sportiva, corruzione, atti persecutori. |
Ordinanza 106/2015 PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DIRITTO ALLA DIFESA - PROCESSO PENALE – RICORSO PER CASSAZIONE – PROVVEDIMENTI DI CONFISCA ADOTTATI NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE – PROPONIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE LIMITATA ALLA SOLA VIOLAZIONE DI LEGGE – ASSERITA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA CONFISCA DI CUI ALL’ART. 12-SEXIES DEL D.L. N. 306 DEL 1992, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 356 DEL 1992, PER LA QUALE IL RICORSO PER CASSAZIONE È AMMESSO ANCHE PER IL VIZIO DI MOTIVAZIONE – ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – INSUSSISTENZA – PECULIARITÀ DELLA CONFISCA NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE CHE NON CONSENTE LA COMPARAZIONE CON L’ISTITUTO DELLA CONFISCA NELL’AMBITO DELL’ESECUZIONE PENALE – NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell’art. 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011], censurato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui limita alla sola violazione di legge, escludendo i vizi della motivazione, la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell’ambito dei procedimenti di prevenzione, con asseritamente irragionevole disparità di trattamento rispetto al procedimento per la confisca, di natura penale, ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992... (per continuare l'approfondimento scaricare il PDF ) |
Ordinanza 159/2011 RISPETTO DELLA COST. - DEI VINCOLI COMUNITARI E DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI - PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E REALI – GRADI DI MERITO – SVOLGIMENTO, SU ISTANZA DELLE PARTI, NELLA FORMA DELL’UDIENZA PUBBLICA – PRECLUSIONE – RITENUTA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DERIVANTI DALLA CEDU – SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – QUESTIONE DIVENUTA PRIVA DI OGGETTO – ASSORBIMENTO DEL PROFILO DI INAMMISSIBILITÀ DERIVANTE DAL DIFETTO DI RILEVANZA – MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, dell’art. 4, commi 6 e 10, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e degli artt. 2-ter, commi 1 e 3, e 3-ter, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nella parte in cui prevedono che i procedimenti per l’applicazione delle m.d.p., personali e patrimoniali, debbano svolgersi – tanto in primo grado che in appello – con rito camerale, non consentendone così la trattazione in udienza pubblica in presenza di una richiesta degli interessati. (Per continuare la lettura scaricare il PDF) |
Sentenza 487/1995 PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI – CONFISCA DEI BENI (QUOTE SOCIALI DI IMPRESA) NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON SOTTOPONIBILI A MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI MA TITOLARI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE CONSIDERATE DI POSSIBILE AGEVOLAZIONE PER L’ATTIVITÀ MAFIOSA – NON APPELLABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI INDIZIATI DI ASSOCIAZIONI MAFIOSE CHE GODONO DI TALE FACOLTÀ DI IMPUGNAZIONE – SUSSISTENZA – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3-quinquies, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca (avente ad oggetto beni che si ha motivo di ritenere siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego) possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell’art. 3-ter, secondo comma, della stessa legge. Essendo stata prevista l’appellabilità dei provvedimenti di confisca che, a norma dell’art. 2-ter della medesima legge n. 575 del 1965, possono essere adottati nei confronti delle persone indicate nell’art. 1 della stessa legge (persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose o di tipo mafioso), non v’è ragione alcuna per la quale il medesimo regime non debba trovare applicazione nei confronti dei soggetti che subiscano l’identico provvedimento in base alla disposizione oggetto di impugnativa. |
Sentenza 419/1994 PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ PERSONALE - DIRITTO ALLA DIFESA - PRINCIPIO DI LEGALITÀ - PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE NATURALE - PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA - "SOGGIORNO CAUTELARE" - ISTITUTO INTRODOTTO, IN ORIGINE CON CARATTERE TEMPORANEO, MA ORA IN VIA PERMANENTE, NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO - INQUADRAMENTO DI ESSO, CON PROPRIE PECULIARITÀ, NEL VIGENTE SISTEMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI L'istituto del "soggiorno cautelare" costituisce indubbiamente una vera e propria nuova m.d.p., la quale viene ad aggiungersi, con presupposti e struttura procedimentale del tutto peculiari, al vigente sistema delle m.d.p. personali, che trova la sua regolamentazione essenziale nella l. 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, nonché nelle ll. 31 maggio 1965, n. 575, e 22 maggio 1975, n. 152. Inoltre, a seguito dell'abrogazione - ex art. 1 della l.24 luglio 1993, n. 256 - della norma che ne prevedeva una durata triennale, l'istituto ha perso l'originario carattere temporaneo ed eccezionale, entrando cosi' in via permanente a far parte dell'ordinamento giuridico. |